Il giudice non può imporre il percorso terapeutico ai genitori


Il problema

Purtroppo, in alcuni Tribunali è invalsa l’abitudine di prescrivere ai genitori del cui figlio minore si discute l’affidamento, un percorso terapeutico (di coppia o anche individuale), ossia di sottoporsi ad una terapia psicologica valutata come utile o necessaria nel caso, per esempio, di alta conflittualità tra i genitori, o nel caso di immaturità di uno di essi o di entrambi, o – più spesso – semplicemente per indurre i due genitori separandi a raggiungere un accordo in ordine alle modalità di affidamento e di frequentazione del loro figlio e, comunque, in generale, come sostegno alla capacità genitoriale.

Chi prescrive ed in cosa consiste il percorso terapeutico

Spesso, il citato percorso terapeutico viene delegato ai Servizi Sociali, altre volte  viene addirittura prescritta una terapia privata (dunque con professionista a proprio carico).

I giudici che prescrivono questo percorso terapeutico, sono quelli di merito.

Molto spesso sono i Tribunali per i Minorenni nella scarna competenza ad essi residuata dopo la L. 10/12/2012 n. 219 – entrata in vigore il 1/1/2013 – ed il Decreto Legislativo 28/12/2013 n. 154 – entrato in vigore il 7/2/2014).

Ma anche i Tribunali ordinari, chiamati a pronunciarsi sull’affidamento di un figlio minore in sede di separazione o in sede di divorzio tra genitori coniugati (o in sede di modifica delle condizioni di esso), ovvero ancora in sede di separazione di genitori non coniugati. E la prescrizione viene dettata quale strumento ritenuto necessario o utile per tentare di risolvere un problema (dei più vari) che il giudice ha rinvenuto tra i genitori del figlio, il cui affidamento è oggetto del suo giudizio, nell’esercizio della c.d. genitorialità (si veda ad esempio il Tribunale di Catania, Sez. I, 25/09/2014Tribunale di Roma, Sez. I, 06/07/2012; Tribunale di Salerno, Sez. I, 20/07/2011 n. 1537;   Tribunale di Messina, Sez. I, 25/01/2011).

Alcuni precedenti significativi

In alcuni casi la prescrizione di percorso terapeutico viene addirittura posta quale condizione per poter esercitare il diritto di visita e di frequentazione del figlio minore. E’ il caso, ad esempio, del Tribunale di Catania (Sez. I, 25/09/2014) il quale prescrive che gli incontri padre-figlia

non possano essere disposti ed attuati se il P. [padre] non dimostri comunque di aver usufruito – mediante certificazione rilasciata allo scopo e da esibire alla Struttura suindicata incaricata della gestione degli incontri padre/figlia – di un adeguato supporto da attivarsi presso la locale ASL o rivolgendosi a uno psicologo di sua libera scelta, al fine di ricevere idoneo sostengo alla sua capacità genitoriale

A volte, inoltre, il percorso terapeutico viene prescritto, oltre che ai genitori, anche allo stesso minore quale sostegno psicologico finalizzato al recupero del rapporto con un genitore. E’ il caso del Tribunale di Roma (Sez. I, 06/07/2012), il quale, oltre a questa prescrizione, ha anche previsto una vera e propria condanna al pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis cpc, nell’ipotesi di inadempimento o anche solo ritardo nell’adempimento delle prescrizioni impartite dai Servizi Sociali relative al percorso terapeutico di sostegno alla genitorialità.

Precisamente, nella sentenza di merito Sez. I, 06/07/2012 il giudice romano, prescrive che:

la parte obbligata che risulterà in concreto inadempiente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro, che si reputa equo stabilire in euro 200,00, in favore dell’altra parte, per ogni inadempimento o per ogni ritardo nell’adempimento delle prescrizioni dei servizi incaricati, con un provvedimento che costituisce direttamente titolo esecutivo, perché così è qualificato dall’art. 614 bis c.p.c..
Sebbene l’art. 614 bis c.p.c. preveda l’istanza della parte, la lettura combinata con l’art. 709 ter c.p.c., che autorizza il giudice istruttore – e quindi anche il Collegio- ad adottare ex officio tutte le misure necessarie (i cosiddetti “provvedimenti opportuni”) funzionali all’attuazione pratica dell’affidamento condiviso e, quindi, anche le misure di carattere esecutivo, consente al giudice di pronunciare detti provvedimenti anche d’ufficio.

L’atteggiamento dei destinatari del percorso terapeutico

Il fatto è che simili prescrizioni normalmente vengono subite malvolentieri dai genitori e ciò, francamente, in modo del tutto condivisibile, perchè vengono vissute come imposizioni lesive del diritto alla libertà personale e del diritto all’autodeterminazione.

Se poi si aggiunge che spesso, unitamente alla prescrizione di percorso terapeutico, viene delegata dal giudice di merito ai Servizi Sociali anche un sostanziale potere decisorio (che poi  verrà fatto proprio dal giudice) circa la natura dell’affidamento o le modalità ‘quantitative’ di esso rispetto a ciascun genitore, risulta ancora più comprensibile l’insofferenza dei genitori medesimi, ma anche dei loro rispettivi difensori, rispetto a questa prescrizione.

La posizione della Corte di Cassazione oggi

Oggi, sulla questione, è intervenuta la Corte di legittimità la quale con una – forse storica (non risultano precedenti dello stesso tenore) – pronuncia ( sentenza, Sez. I, 01/07/2015, n. 13506) che qui si segnala, ha dichiarato che queste prescrizioni sono illegittime.

Precisamente con la sentenza, 01/07/2015, n. 13506, la Sez. I, della Corte di Cassazione, afferma chiaramente che questa prescrizione è addirittura  incostituzionale  perchè in contrasto con il principio costituzionale della libertà di sottoporsi ai trattamenti sanitari di cui all’art. 32 Cost..

Precisamente:

la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l’imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari.Tale prescrizione, pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia confliggendo così con l’art. 32 Cost..

E la Suprema Corte prosegue stigmatizzando il ‘potere’ che per tale via viene indebitamente delegato dai giudici ai Servizi Sociali, potere che, del resto, esula ed è da ritenersi estraneo anche allo stesso giudicante, in quanto in violazione del diritto all’autodeterminazione di cui ciascuna persona, genitori compresi, è titolare. La Corte, infatti, afferma che:

Inoltre non tiene conto del penetrante intervento, affidato dallo stesso giudice di merito, al Servizio sociale che si giustifica in quanto strettamente collegato all’osservazione del minore e al sostegno dei genitori nel concreto esercizio della responsabilità genitoriale. Laddove la prescrizione di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in coppia esula dai poteri del giudice investito della controversia sull’affidamento dei minori anche se viene disposta con la finalità del superamento di una condizione, rilevata dal CTU, di immaturità della coppia genitoriale che impedisce un reciproco rispetto dei rispettivi ruoli. Mentre infatti la previsione del mandato conferito al Servizio sociale resta collegata alla possibilità di adottare e modificare i provvedimenti che concernono il minore, la prescrizione di un percorso terapeutico ai genitori è connotata da una finalità estranea al giudizio quale quella di realizzare una maturazione personale dei genitori che non può che rimanere affidata al loro diritto di auto-determinazione.

Conclusioni

La pronuncia sopra richiamata della Corte di Cassazione appare particolarmente importante perchè, finalmente, nega legittimità al metodo spesso utilizzato (e forse abusato) e di cui sopra si è trattato.

Chiarito dunque, che neppure il giudice può ricorrere al ‘percorso terapeutico’ come imposizione (e ciò naturalmente deve essere inteso nel senso che non è ammissibile neppure in via indiretta), ne consegue che esso potrà essere legittimamente praticato solo se liberamente scelto dalla coppia o, qualora sia individuale, da uno dei due genitori.

Ciò chiarito, vi è allora da chiedersi quale tipo di responsabilità sorgerà in capo al giudice di merito che invece continuerà a prescrivere questo trattamento sanitario a prescindere dal consenso dei coniugi?

Documenti & materiali

leggi la sentenza Cass. Civ. Sez. I, 1/07/2015, n. 13506
leggi la sentenza Tribunale di Roma, Sez. I, 06/07/2012
leggi la sentenza Tribunale di Catania, Sez. I, 25/09/2014
leggi la sentenza Tribunale di Salerno, Sez. I, 20/07/2011 n. 1537
leggi la sentenza Tribunale di Messina, Sez. I, 25/01/2011

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