Vendite immobiliari nel sovraindebitamento e ordine di cancellazione delle formalità Trib. Torino, Sez. VI, 11/11/2019

By | 19/02/2020

TRIB. TORINO, SEZ. VI, 11/11/2019

«Mentre nel caso di vendita privatistica il giudice del piano del consumatore e dell’accordo del debitore non ha il potere di cancellare le formalità, laddove via sia stata la nomina di un liquidatore e la vendita sia avvenuta secondo le regole competitive il giudice può viceversa ordinare detta cancellazione.

La necessità di applicare le regole della procedura competitiva al fine di addivenire al provvedimento ex art. 13 co. 3, quali stabilite dalla giurisprudenza della Cassazione (completezza dell’informazione sul bene, un sistema incrementale di offerte; un’adeguata pubblicità e assoluta trasparenza endo-processuale ottenuta con la comunicazione alle parti; regole prestabilite e non discrezionali di selezione dell’offerente; -completa e totale accessibilità a tutti gli operatori interessati), ancorché non esplicitamente prevista per il piano del consumatore e l’accordo del debitore, deriva dalla natura concorsuale delle procedure previste dalla l. 3/2012, anch’essa sancita dalla giurisprudenza della Cassazione e prevista dalla stessa l. 3/2012, ad iniziare dall’art. 6» (Massima non ufficiale)

Il Giudice designato

Vista la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 depositato dai signori [Omissis];

-preso atto della relazione resa dall’OCC in persona del professionista designato dal Presidente del Tribunale (e, per esso, dal Presidente delegato);

rilevato che il predetto ha espresso parere positivo in merito alla proposta;

PREMESSO

Il piano contiene i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. n. 3/2012. Si ritiene che la proposta di accordo tra l’altro indichi correttamente ex art. 7 l.f. le modalità per la liquidazione dei beni, essendo prevista la nomina del gestore della crisi in funzione di attestatore quale gestore per la liquidazione ai sensi dell’art. 13.

Detto liquidatore avrà il compito di vendere i beni immobili con procedura competitiva all’esito della quale il g.d. provvederà alla cancellazione delle formalità.

La proposta di accordo prevede infatti che l’asta sarà fissata sulla base del prezzo offerto da terzi con offerta irrevocabile e sarà comunicata e pubblicizzata secondo le forme ed i termini di legge; la base d’asta partirà dal prezzo indicato nella proposta irrevocabile d’acquisto, con rialzi minimi del 10%; qualora nei giorni successivi l’asta, pervenisse al gestore per la liquidazione offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto in asta, il gestore per la liquidazione sospenderà la vendita; in difetto, l’aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva.

Ora l’art. 13 comma 3 prevede che: “Il giudice, verificata la conformità dell’atto dispositivo all’accordo e al piano del consumatore, …ordina la cancellazione…[Omissis].”

Si ritiene che, mentre nel caso di vendita privatistica il giudice del piano del consumatore e dell’accordo del debitore non abbia il potere di cancellare le formalità ([Omissis]), laddove via sia stata la nomina di un liquidatore e la vendita sia avvenuta secondo le regole competitive il giudice possa viceversa ordinare detta cancellazione.

La necessità di applicare le regole della procedura competitiva al fine di addivenire al provvedimento ex art. 13 co. 3, quali stabilite dalla giurisprudenza della Cassazione (completezza dell’informazione sul bene, un sistema incrementale di offerte; un’adeguata pubblicità e assoluta trasparenza endo-processuale ottenuta con la comunicazione alle parti; regole prestabilite e non discrezionali di selezione dell’offerente; -completa e totale accessibilità a tutti gli operatori interessati), ancorché non esplicitamente prevista per il piano del consumatore e l’accordo del debitore, deriva dalla natura concorsuale delle procedure previste dalla l. 3/2012, anch’essa sancita dalla giurisprudenza della Cassazione (Cass. 12 aprile 2018, n. 9087 fonte Italgiureweb) e prevista dalla stessa l. 3/2012, ad iniziare dall’art. 6.

P.Q.M.

fissa udienza di comparizione delle parti per il giorno 14.1.2020 ore 10;

dispone la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno 30 giorni prima dell’udienza a cura del professionista designato;

invita i creditori ex art. 11 della l. 3/2012 a far pervenire all’organismo di composizione della crisi entro 10 giorni prima dell’udienza eventuale dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, dando atto che la norma prevede che, in mancanza, si ritiene prestato il consenso alla proposta stessa;

dispone che la proposta e il decreto siano pubblicati su sito internet ad ampia diffusione;

ordina la trascrizione del decreto sui beni immobili;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (con l’avvertenza che la sospensione non opera nei confronti di titolari di crediti impignorabili).

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