Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 13/09/2019, n. 22945, in tema di sequestro giudiziario di azienda comprendente mobili ed immobili:
«Qualora il sequestro giudiziario ex art. 670, comma secondo c.p.c., abbia ad oggetto un’azienda composta anche di beni immobili ed il custode sia persona diversa dal detentore, al fine di impedire l’inefficacia della misura relativamente a tali beni è sufficiente che il sequestrante consegni all’ufficiale giudiziario l’avviso ex art. 608 comma primo c.p.c., richiamato dall’art. 677 comma secondo c.p.c., entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell’art. 675 c.p.c.
Se il custode è persona diversa dal detentore e l’azienda è composta da beni mobili ed immobili, l’attuazione del sequestro è regolata dall’art. 677 c.p.c., e può compiersi con le formalità di cui agli artt. 605 per i mobili e quelle di cui all’art. 608 c.p.c. per gli immobili».