«L’art. 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo essersi pronunciato definitivamente sul merito».
Nella massima sopra enunciata la Cassazione chiarisce che non sussiste preclusione alla domanda di liquidazione dei compensi da parte del difensore rispetto alla fase conclusiva del procedimento cui tale domanda inerisce.
Per molto tempo, infatti, i colleghi iscritti nelle liste per l’accesso al Patrocinio a Spese dello Stato si sono visti rigettare e/o dichiarare inammissibili le proprie richieste di liquidazione, vedendo così vanificata ogni aspettativa di ricevere il controvalore economico delle, spesso non poche, energie spese per l’assistenza e la difesa di clienti meno abbienti.
Ma oggi la questione pare avere trovato un epilogo felice.
In particolare, la Cassazione afferma che il termine previsto dall’art. 83, co. 3-bis, D.P.R. n. 115/2002 che fa coincidere l’emissione del decreto di pagamento con la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta deve interpretarsi come avente una finalità meramente acceleratoria di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio.
Non vi sono, dunque, decadenze di sorta ricollegate al tardivo deposito da parte del professionista della relativa istanza (in specie, avvenuto dopo la pronuncia del provvedimento conclusivo), tardività che non impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo la pronuncia definitiva sul merito.
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Scarica il testo di Cass. Civ., II, 09/09/2019, n. 22448