Sovraindebitamento: ammissibile la liquidazione anche in presenza del solo stipendio Trib. Matera, 25/07/2019

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TRIB. MATERA, 25/07/2019

«É ammissibile il ricorso alla procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies legge 3/2012 anche nel caso in cui nel patrimonio del debitore non esistano beni mobili o immobili e questi possa contare solo sul proprio stipendio o sulle entrate della propria attività professionale» (Massima non ufficiale)

Il Tribunale di Matera in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati [Omissis]

– esaminati gli atti;

– letto il reclamo proposto da [Omissis] avverso il decreto emesso in data 1817/2019, con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies legge 3/2012 per l’assenza di beni mobili ed immobili da liquidare;

– ritenuto che, pur apprezzandosi le plurime e motivate argomentazioni poste dal giudice di prime cure a sostegno della interpretazione letterale dell’art. 14 ter l. 3/2012, si debba aderire all’orientamento prevalente espresso dalla giurisprudenza di merito, secondo il quale il debitore sovraindebitato può accedere alla procedura di liquidazione senza un patrimonio da liquidare costituito da beni mobili e immobili, ma contando solo su un reddito costituito dal proprio stipendio;

– ritenuto che, a sostegno dell’ammissibilità della procedura in esame ove, in concreto, nel patrimonio del debitore non residuino beni, mobili o immobili, e l’attivo sia costituito esclusivamente dai crediti futuri che matureranno nello svolgimento della professione dell’istante, depone il fatto che “l’art. 14 quater della legge 3112 prevede la possibilità, su istanza del debitore e di un creditore. di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione e, certamente, piano e accordo possono prevedere la messa a disposizione di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale. Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento de/l’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano (che possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dallo stipendio) deve evidentemente ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri” (cfr. Trib. Verona 21/12/2018);

– osservato che ulteriori argomenti in favore dell’ammissibilità della procedura in assenza di beni mobili e immobili da liquidare, si desumono dal fatto che “l’articolo 14 ter. comma sesto, lett. b) L. n. 1312012 escluda dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorra mantenimento proprio della propria famiglia; che nel patrimonio da liquidare rientreranno ex articolo 14 undecies L. 312012 anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura così da far rientrare all’interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori; che in difetto di beni da alienare permane comunque l’utilità del liquidatore, posto che allo stesso è demandato il compito di accertamento dei crediti. riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione dei piani di riparto al fine di soddisfare i creditori” (cfr. Trib. Pordenone 14/3/2019);

– rilevato che, nella specie, ricorrono i presupposti soggettivi per l’accesso alla procedura di liquidazione, in quanto:

a) il debitore è persona fisica non in esercizio di impresa, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti né ha subìto, per cause alla stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/12;

b) l’ammontare dell’indebitamento – come indicato nella relazione del o.c.c. è determinato in € [Omissis] in favore dell’Agenzia della Riscossione e in € [Omissis] in favore dell’Agenzia delle Entrate;

c) il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento essendo l’istante privo di ulteriori beni e di redditi sufficienti alla soddisfazione integrale del debito maturato;

d) non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell’ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode i creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto pertanto che, riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla procedura di liquidazione, in accoglimento del reclamo, debba essere aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e per l’effetto:

1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di [Omissis];

2. NOMINA quale liquidatore dei beni il dr. [Omissis];

3. DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura. non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

4. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale;

5. ORDINA la trascrizione dei decreto, a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;

6. DISPONE che il reddito del debitore risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 2.500,00 netti mensili.

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