Società cancellata e ultrattività del mandato: la notifica dell’impugnazione va fatta presso il difensore Cass. Civ., Sez. VI, 20/05/2020, n. 9213

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CASS. CIV., SEZ. VI, 20/05/2020, N. 9213

«Dal principio dell’ultrattività del mandato, in caso del verificarsi di un evento interruttivo nei riguardi della parte che il difensore della stessa non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti, discende la validità della notificazione dell’impugnazione effettuata presso il difensore della parte colpita dall’evento, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, seconda parte, senza che neppure rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante.

La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio: tuttavia, ove l’evento estintivo non sia stato dichiarato né notificato dal procuratore della società medesima, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., per il principio dell’ultrattività del mandato, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, sicché è ritualmente proposta l’impugnazione notificata alla (pur estinta) società, presso il difensore costituito nei gradi di merito.

Laddove la cancellazione si sia verificata non nel corso del giudizio di primo grado, bensì in pendenza del termine per l’impugnazione, nel quadro di applicazione del principio di ultrattività del mandato, l’impugnazione può essere indirizzata al procuratore di parte costituita nel grado precedente pur quando l’evento interruttivo siasi verificato, non solo prima, ma anche dopo la pubblicazione della sentenza, senza emergere formalmente e nei modi previsti dall’art. 300 c.p.c. nell’ambito del processo (fatti salvi casi particolari, quale quello p. es. dell’automatica interruzione di cui all’art. 43 L. Fall.)» (Massima non ufficiale)

RILEVATO CHE:

1. – [Omissis] S.p.A. ricorre per due mezzi, nei confronti di [Omissis] S.r.l., [Omissis], [Omissis] e [Omissis] S.r.l. in liquidazione, e per essa, precedentemente estintasi, di [Omissis], già socio unico della medesima, contro la sentenza del 6 settembre 2018 con cui la Corte d’appello di [Omissis] ha dichiarato inammissibile l’appello avverso sentenza del Tribunale di [Omissis], che, decidendo due cause riunite, l’una introdotta da [Omissis] S.r.l. in liquidazione nei confronti [Omissis] S.p.A. e volta alla condanna di quest’ultima alla restituzione di somme in favore dell’attrice, percepite dalla banca in forza di contratti di conto corrente bancario recanti clausole nulle, l’altra introdotta da [Omissis] S.r.l., [Omissis], [Omissis] mediante opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di Euro 262.104,89, ottenuto nei loro confronti, nella veste di fideiussori di [Omissis] S.r.l., in relazione a detti contratti, da [Omissis] S.p.A., ha condannato la banca al pagamento, in favore della correntista, dell’importo di Euro 25.380,73.

2. – [Omissis] S.r.l. e [Omissis] resistono con controricorso, mentre gli altri intimati non spiegano difese.

CONSIDERATO CHE:

3. – Il primo motivo denuncia nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 330,160, 82 e 85 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver giudicato inesistente la notificazione dell’atto d’appello effettuato nei confronti del difensore di [Omissis] S.r.l. in liquidazione, sulla considerazione che tale società era stata cancellata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e prima della notificazione.

Il secondo motivo denuncia nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 331 c.p.c.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è manifestamente fondato.

4.1. – É manifestamente fondato il primo motivo.

Vale premettere, con riguardo all’istanza del ricorrente depositata il 31 luglio 2019, che il contraddittorio si è qui ritualmente costituito con la notificazione del ricorso, oltre che ab initio agli altri intimati, a [Omissis], nella qualità di unico socio di [Omissis] S.r.l. in liquidazione, all’esito della rinnovazione della prima notificazione rimasta senza buon fine, nulla rilevando l’arco temporale intercorso tra il primo tentativo di notificazione ed il suo perfezionamento, eccedente la metà del termine di cui all’art. 325 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594), versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario se non altro processuale, con conseguente applicabilità dell’art. 331 c.p.c., che avrebbe comunque obbligato la Corte a disporre officiosamente l’integrazione del contraddittorio, ove l’interessato ricorrente non vi avesse di propria iniziativa provveduto. Dopodiché è agevole osservare che la Corte territoriale ha fatto applicazione erronea alla fattispecie del principio affermato da Cass. 4 agosto 2017, n. 19580 (mentre avrebbe semmai potuto più plausibilmente richiamare la peraltro isolata Cass. 21 dicembre 2017, n. 30698, che, però, omette di tener conto della pronuncia delle Sezioni Unite di cui subito si dirà, sicché l’esito di questo giudizio di legittimità non si sarebbe modificato).

La pronuncia citata, come rammenta la stessa Corte d’appello, senza però avvedersi del rilievo della notazione, è stata difatti pronunciata in relazione ad un giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c. e, dunque, in un caso in cui l’atto di riassunzione, volto all’introduzione di detto giudizio, va per espressa previsione normativa notificato non già secondo la regola generale stabilita dall’art. 330 c.p.c., comma 1, seconda parte, bensì mediante notificazione alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c., quantunque l’eventuale notificazione al difensore e non personalmente alla parte sia affetta da mera nullità suscettibile di sanatoria (Cass. 5 dicembre 2017, n. 29032).

Ovvio, dunque, che la pronuncia richiamata nella sentenza impugnata non facesse menzione della nota Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295, cui poc’anzi si accennava, richiamata in ricorso dalla banca ricorrente, che, superando precedenti indirizzi di segno diverso, ha ripristinato il principio dell’ultrattività del mandato, dal quale in caso del verificarsi di un evento interruttivo nei riguardi della parte, che il difensore della stessa non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti discende la validità della notificazione dell’impugnazione effettuata presso il difensore della parte colpita dall’evento, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, seconda parte, senza che neppure rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante.

In applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite è stato già da tempo chiarito che la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio: tuttavia, ove l’evento estintivo non sia stato dichiarato né notificato dal procuratore della società medesima, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., per il principio dell’ultrattività del mandato, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, sicché è ritualmente proposta l’impugnazione notificata alla (pur estinta) società, presso il difensore costituito nei gradi di merito (Cass. 17 dicembre 2014, n. 26495; per l’applicazione del principio al caso della cancellazione della società v. p. es. pure Cass. 23 novembre 2018, n. 30341).

Nel caso in esame, è opportuno aggiungere, la cancellazione si è verificata non nel corso del giudizio di primo grado, bensì in pendenza del termine per l’impugnazione: tra l’altro in un frangente alquanto peculiare, di cui la Corte d’appello non ha tenuto per nulla conto, dal momento che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 14 gennaio 2013, successivamente alla sentenza del Tribunale di [Omissis], pubblicata il 19 ottobre 2012, sentenza che poi il difensore di [Omissis] S.r.l. in liquidazione ha notificato a [Omissis] S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 285 c.p.c., e cioè per far decorrere il termine “breve”, in data 28 marzo 2013, ossia dopo che la cancellazione aveva avuto luogo. Sicché l’appellante ha in definitiva notificato l’atto d’appello proprio al difensore che ad essa aveva notificato la sentenza.

Ciò detto, non v’è dubbio che l’impugnante, nel quadro di applicazione del principio di ultrattività del mandato, possa indirizzare la propria impugnazione al procuratore di parte costituita nel grado precedente, pur quando l’evento interruttivo siasi verificato, non solo prima, ma anche dopo la pubblicazione della sentenza (eventualmente con le ricadute sul corso dei termini previste dall’art. 328 c.p.c.: su cui v. Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14266), senza emergere formalmente e nei modi previsti dall’art. 300 c.p.c. nell’ambito del processo (fatti salvi casi particolari qui non rilevanti, quale quello p. es. dell’automatica interruzione di cui all’art. 43 L. Fall.).

Va da sé che [Omissis] S.p.A. aveva del tutto ritualmente provveduto, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, alla notifica dell’atto d’appello nei confronti del difensore della società cancellata, la cui cancellazione non era stata fatta constare ai sensi del cit. art. 300 c.p.c.

4.2. – Il secondo motivo è assorbito.

5. – La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di [Omissis] in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di [Omissis] in diversa composizione.

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