Separazione: che fine fanno i regali di nozze?


Quando due persone si separano e magari si separano ‘male’, litigano un po’ su tutto e uno dei temi per cui si litiga, spesso, sono i regali di nozze.

Molti tendono, a volte con genuina convinzione, a pretendere di applicare il principio secondo il quale, il regalo spetta a me perchè ce (me) l’ha regalato un mio parente.

Ma questa regola è valida solo se ed in quanto condivisa da entrambi i coniugi (come ogni altra, del resto).

In punto di diritto, invece, la regola non è questa. E non è neppure tanto semplice da individuare.
Prima di tutto perchè non è disciplinata, non esiste una regola, nel codice civile o in altra legge particolare, che faccia espresso riferimento ai doni di nozze e che regolamenti la loro sorte una volta che i coniugi procedano alla separazione.

Ciò a differenza, invece, dei doni di nozze che i fidanzati reciprocamente (o meno) si fanno in previsione delle nozze. In questo caso, infatti, la loro sorte è espressamente disciplinata dall’art. 80 cc secondo il quale:

«il promittente puo’ domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non e’ stato contratto».

A prescindere dalla facoltà di richiedere la restituzione (il promittente «può….») soggetta al termine di decadenza di un anno, si tratta di una ipotesi diversa da quella in esame perchè si tratta di doni effettuati da un fidanzato, all’altro, in previsione del matrimonio promesso, e non dunque di doni di terzi ai nubendi; e perchè la restituzione di essi è sottoposta alla condizione che il matrimonio non sia celebrato, mentre nell’ipotesi in esame il matrimonio è celebrato e contratto ma i coniugi intendono porre fine ad esso con la separazione (anche se tecnicamente la fine giuridica del matrimonio è il divorzio).

La questione, poi, sembra ulteriormente complicata dal fatto che se uno dei coniugi si appropria dei regali di nozze o di una parte di essi, senza il consenso dell’altro coniuge, non commette neppure il reato di furto perchè, se il fatto è commesso prima della separazione, egli beneficia della causa di non punibilità di cui all’art. 649, 1° comma, n. 1, cp.

Dunque, come fare?

E’ bene subito chiarire che non sembra incidere su questo tema il regime patrimoniale prescelto dalla coppia, per cui, appare indifferente se i coniugi abbiano scelto il regime della comunione dei beni ex artt. 177 e ss. cc o quello della separazione dei beni ex artt. 215 e ss cc..

Va da sè, infatti, che quando si parla di regali di nozze non ci si riferisce ai ‘beni personali’ dei coniugi (che per quanto concerne il regime patrimoniale della comunione dei beni, trovano la loro espressa regolamentazione nell’art. 179 cc ), e che per loro natura di distinguono dai primi perchè, anche quando eventualmente frutto di atto di liberalità, tuttavia, essi possono preesistere al matrimonio oppure pervenire nel patrimonio dei singoli coniugi dopo il matrimonio, ma non pervengono a causa del matrimonio.

Da un punto di vista codicistico, i regali di nozze dovrebbero rientrare nelle donazioni di cui all’art. 785 cc intitolato, infatti, ‘Donazione in riguardo di matrimonio‘ secondo il quale:
«la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finche’ non segua il matrimonio».
Si tratta di quella donazione effettuata, appunto, in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra di loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi (o della prole nascitura dai medesimi) ed è subordinata alla celebrazione ed all’esistenza del matrimonio.
Con riguardo alla forma con cui tale donazione si perfeziona, va detto che essa, pur mantenendo la natura di contratto, tuttavia, per il suo perfezionamente è sufficiente solo che il matrimonio si compia: si ha, così, un’accettazione tacita, implicita, invece di un’accettazione formale, espressa, solenne nelle forme volute dalla legge per gli altri tipi di donazione.
Poichè anche questi doni sono sottoposti alla condizione che venga contratto il matrimonio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 785/2 cc la conseguenza è che l’annullamento di esso, comporta la nullità della donazione, con obbligo, dunque di restituzione.
Tuttavia, questa disposizione, pur prendendo in esame i regali di nozze, c.d. obnuziali, non ne regolamenta la sorte nel caso di separazione dei coniugi.
Tutto ciò premesso, in difetto di espressa previsione normativa, la conclusione forse di maggiore buon senso è che,  a prescindere dal regime patrimoniale dai coniugi prescelto, deve ritenersi che, salvo eccezione e prova contraria, i regali di nozze siano effettuati a favore di entrambi, alla famiglia che si forma con il matrimonio, per cui, in caso di separazione, essi dovranno essere divisi in pari misura tra i coniugi medesimi.
Le uniche eccezioni a questa regola sono costituite dal regalo, pur di nozze, ma effettuato espressamente solo a favore di uno dei due nubendi, ed in questo caso, allora, il regalo sarà di proprietà esclusiva del beneficiario. Ma naturalmente della esclusività bisognerà dare la prova che, a parere di chi scrive, può anche eventualmente derivare dalla natura stessa del regalo (ad esempio, se il regalo consiste in orecchini da donna, sarà da ritenersi che la destinataria esclusiva è la sposa; così come se consiste in gemelli sarà da ritenersi che il destinatario esclusivo del regalo è lo sposo).
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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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