Quando due persone si separano e magari si separano ‘male’, litigano un po’ su tutto e uno dei temi per cui si litiga, spesso, sono i regali di nozze.
Molti tendono, a volte con genuina convinzione, a pretendere di applicare il principio secondo il quale, il regalo spetta a me perchè ce (me) l’ha regalato un mio parente.
Ma questa regola è valida solo se ed in quanto condivisa da entrambi i coniugi (come ogni altra, del resto).
In punto di diritto, invece, la regola non è questa. E non è neppure tanto semplice da individuare.
Prima di tutto perchè non è disciplinata, non esiste una regola, nel codice civile o in altra legge particolare, che faccia espresso riferimento ai doni di nozze e che regolamenti la loro sorte una volta che i coniugi procedano alla separazione.
Ciò a differenza, invece, dei doni di nozze che i fidanzati reciprocamente (o meno) si fanno in previsione delle nozze. In questo caso, infatti, la loro sorte è espressamente disciplinata dall’art. 80 cc secondo il quale:
«il promittente puo’ domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non e’ stato contratto».
A prescindere dalla facoltà di richiedere la restituzione (il promittente «può….») soggetta al termine di decadenza di un anno, si tratta di una ipotesi diversa da quella in esame perchè si tratta di doni effettuati da un fidanzato, all’altro, in previsione del matrimonio promesso, e non dunque di doni di terzi ai nubendi; e perchè la restituzione di essi è sottoposta alla condizione che il matrimonio non sia celebrato, mentre nell’ipotesi in esame il matrimonio è celebrato e contratto ma i coniugi intendono porre fine ad esso con la separazione (anche se tecnicamente la fine giuridica del matrimonio è il divorzio).
La questione, poi, sembra ulteriormente complicata dal fatto che se uno dei coniugi si appropria dei regali di nozze o di una parte di essi, senza il consenso dell’altro coniuge, non commette neppure il reato di furto perchè, se il fatto è commesso prima della separazione, egli beneficia della causa di non punibilità di cui all’art. 649, 1° comma, n. 1, cp.
Dunque, come fare?
E’ bene subito chiarire che non sembra incidere su questo tema il regime patrimoniale prescelto dalla coppia, per cui, appare indifferente se i coniugi abbiano scelto il regime della comunione dei beni ex artt. 177 e ss. cc o quello della separazione dei beni ex artt. 215 e ss cc..
Va da sè, infatti, che quando si parla di regali di nozze non ci si riferisce ai ‘beni personali’ dei coniugi (che per quanto concerne il regime patrimoniale della comunione dei beni, trovano la loro espressa regolamentazione nell’art. 179 cc ), e che per loro natura di distinguono dai primi perchè, anche quando eventualmente frutto di atto di liberalità, tuttavia, essi possono preesistere al matrimonio oppure pervenire nel patrimonio dei singoli coniugi dopo il matrimonio, ma non pervengono a causa del matrimonio.
«la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finche’ non segua il matrimonio».