Esecuzione forzata e sopravvenuta caducazione del titolo: rimessione alle Sezioni Unite Ordinanza Cass. Civ., Sez. III, 06/03/2020, n. 6422

By | 23/04/2020

In tema di esecuzione forzata, con particolare riferimento alla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo sulla base del quale si procede, con l’ordinanza 06/03/2020, n. 6422, la Sez. III, della Corte di Cassazione, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di diritto, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici: se la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (giudiziale) determini la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’esecuzione forzata (promossa o minacciata sulla scorta di quel titolo) e comporti la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale oppure conduca all’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione o, alternativamente, alla cessazione della materia del contendere, ma in ogni caso con liquidazione delle spese di lite in favore dell’opponente (salva la facoltà di compensazione), indipendentemente dai motivi posti a fondamento dell’opposizione esecutiva, da reputarsi ex se fondata ab origine. Con la medesima ordinanza la Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza concernente la sede processuale – giudizio di merito ovvero giudizio in cui si contesta il titolo esecutivo ovvero giudizio di opposizione all’esecuzione – nella quale proporre le domande di risarcimento dei danni provocati da una esecuzione intrapresa in difetto della normale prudenza, specialmente nel caso in cui la procedura sia avviata sulla scorta di un titolo esecutivo giudiziale provvisorio.

Documenti e materiali

Scarica il testo integrale dell’ordinanza Cass. Civ., Sez. III, 06/03/2020, n. 6422

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