REPLAY: Come cambia la competenza del T.O. e del T.M. dopo la riforma in materia di filiazione (1^ PARTE)


Con la L. 10/12/2012 n. 219 (entrata in vigore il 1/1/2013) e con il Decreto Legislativo 28/12/2013 n. 154 (entrato in vigore il 7/2/2014), sono state introdotte molte novità in materia di filiazione (alcune di esse già esaminate nei precedenti articoli di questo blog).

Una di esse, piuttosto importante, è quella del criterio di ripartizione della competenza tra il Tribunale Ordinario (T.O.) ed il Tribunale per i Minorenni (T.M.), per effetto del quale molte controversie che prima rientravano nella competenza del Tribunale per i Minorenni, ora, invece, ricorrendo determinati presupposti, rientrano nella competenza funzionale del Tribunale ordinario.

Questa modifica è stata salutata con molto favore dagli operatori del settore perchè la separazione delle competenze tra T.M. e T.O. è sempre stata piuttosto temuta, sia in considerazione della ‘specialità’ del T.M. (ci si consenta di precisare che la specialità è ‘in ogni senso’), e sia in considerazione del potenziale rischio di conflitto dei provvedimenti dei due giudici.

Tuttavia, al di là di una generale approvazione per il tentativo di unificare la competenza in materia concentrandola in un unico giudice, in realtà, vi sono non poche difficoltà di interpretazione e di applicazione della nuova disciplina.

Il criterio generale di riparto della competenza tra T.M. e T.O.

Il criterio generale introdotto dalla riforma è quello dell’attrazione in capo al T.O., con corrispondente sottrazione al T.M., della competenza in quelle questioni in cui si discute dell’affidamento, del mantenimento, dell’esercizio e della titolarità della ‘responsabilità genitoriale‘ (ossia la vecchia potestà genitoriale), ogni volta che davanti al citato giudice ordinario sia pendente un «giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 del codice civile» .

Per effetto di questo criterio (più in dettaglio, qui appresso), si è letteralmente invertito il principio prima vigente, nel senso che, prima della L. 10/12/2012 n. 219 la competenza funzionale del T.O. in questa materia era solo residuale, mentre ora è divenuta residuale quella del T.M..

Il nuovo art. 38 disp. att. codice civile

Come noto, la ripartizione di competenza tra T.M. e T.O. è regolata dall’art. 38 disp. att. cc

Questa disposizione è stata ora modificata dall’art. 3 della cit. L. 10/12/2012 n. 219 ed il nuovo testo recita testualmente: «sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario».

La difficoltà interpretativa del nuovo testo dell’art. 38 disp. att. cc 

Il tenore del nuovo testo dell’art. 38 disp. att. c.c. non è di immediata comprensione, poichè il primo dubbio interpretativo nasce dalla difficoltà di coordinare la prima parte dell’articolo con la seconda.

La deroga alla competenza opera solo nell’ipotesi dell’azione ex art. 333 cc?

In particolare, il primo dubbio interpretativo è se la competenza funzionale attratta dal T.O. operi solo nell’ipotesi di azione ex art. 333 cc (condotta del genitore pregiudizievole ai figli); oppure anche nelle altre azioni, in particolare in quella ex art. 330 cc (decadenza dalla responsabilità [potestà] genitoriale sui figli); in quella ex art. 332 cc (reintegrazione nella responsabilità [potestà] genitoriale; in quella ex art. 334 cc (rimozione dall’amministrazione); in quella ex art. 335 cc (riammissione nell’esercizio dell’amministrazione); ed infine in quella ex art. 371 ultimo comma cc (provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione).

A parere di chi scrive, la lettura coordinata del testo, ed in particolare l’espressione «…. in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario» dovrebbe condurre a ritenere l’estensione della competenza funzionale, in favore del T.O. e con sottrazione al T.M., anche per le azioni ulteriori e diverse da quella di cui all’art. 333 cc atteso che ‘nel primo periodo‘ dell’articolo vi è il richiamo a queste altre azioni.

Tuttavia, vi sono interpretazioni diverse da questa. Ad esempio, il Tribunale di Brescia sembra escludere la competenza del T.O., conservandola al T.M., per l’ipotesi della domanda de potestate ex art. 330 cc che può comportare, come noto, la decadenza della ‘responsabilità genitoriale’, ritenendola un’inammissibile interpretazione estensiva della norma in esame (vedi Protocollo Tribunale Minorenni Tribunale Ordinario Brescia).

Diverso orientamento ha, invece, il Tribunale per i Minorenni di Bari il quale, ai fini dell’individuazione del giudice competente, non distingue tra azione ex art. 330 cc ed azione ex art. 333 cc, ma, per attribuire la competenza a pronunciarsi su domande de potestate di questo tipo al T.O., richiede la preesistenza o la concomitanza di un giudizio separativo in seno al quale si discuta anche dell’affidamento dei figli e non solo di questioni economiche (vedi lett. f, Protocollo intesa Trib. Min. Bari e Trib. Ordinario Foggia).

Documenti & materiali

Scarica il testo del L. 10/12/2012 n. 219
Scarica il testo del Decreto Legislativo 28/12/2013 n. 154
Scarica il testo del Protocollo Tribunale Minorenni Tribunale Ordinario Brescia
Scarica il testo del Protocollo intesa Trib. Min. Bari e Trib. Ordinario Foggia

Avviso “Replay”

Questo articolo è stato pubblicato in data 18/02/2014 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “Replay” di agosto 2015.

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