Patti tra coniugi: una nuova pronuncia interessante La cassazione si pronuncia di nuovo sui patti extragiudiziali stipulati dai coniugi


Può accadere che i coniugi, in sede di separazione o di divorzio, giudizialmente o, più spesso, extragiudizialmente, stipulino tra loro degli accordi, aventi il contenuto più vario, tuttavia riassumibile nel generale aspetto patrimoniale ed in quello di natura personale.

Chi si occupa di diritto di famiglia sa che, sulla validità di tali accordi, vi sono diversi e non univoci orientamenti della giurisprudenza e che, dunque, essi, normalmente, pur avendo una sicura utilità pratica, tuttavia, dal punto di vista giuridico, sono forieri di problemi.

Ecco perchè appare piuttosto interessante la pronuncia di questi giorni emessa dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 20/08/2014 n. 18066, relatore Dr. M. Dogliotti) che qui si segnala.

Il caso

La sentenza muove dal caso in cui due coniugi, genitori di un figlio minorenne, in sede divorzile, avevano raggiunto un accordo extragiudiziale poi convertito in ‘conclusioni congiunte’.

Il contenuto del patto tra i coniugi

Il predetto accordo, oltre a prevedere la collocazione del figlio minore presso la madre ed a quantificare l’assegno divorzile a favore della coniuge, ed il contributo al mantenimento a favore del figlio minore, prevedeva che il padre avrebbe trasferito in favore del medesimo figlio minore la proprietà della casa coniugale.

L’iter processuale

Fatto l’accordo, e fatto esso confluire nelle c.d. conclusioni comuni o congiunte (con conseguente trasformazione del divorzio da contenzioso in congiunto) e pronunciata la sentenza di primo grado (Tribunale di Treviso), inaspettatamente, (evidentemente per effetto di un ripensamento), il padre impugna in appello la sentenza medesima chiedendo una riforma di essa in punto di visite al figlio, di assegno di mantenimento per il figlio ed esclusione di quello divorzile. A fronte dell’appello, anche la madre, propone appello incidentale con richieste e motivi speculari contrari.

La Corte d’appello di Venezia dichiara l’inammissibilità dell’appello principale e di quello incidentale, essenzialmente, per carenza di interesse ad impugnare stante la mancanza di soccombenza (si ricorda che la sentenza non aveva fatto altro che trasfondere l’accordo intercorso tra le parti).

Il padre ricorre in Cassazione. Quest’ultima, con la sentenza qui in esame, respinge il ricorso e per l’effetto conferma la pronuncia di inammissibilità della Corte territoriale, anche se per motivi latamente differenti rispetto a quelli assunti da questa.

La sentenza (Cass. Civ., Sez. I, 20/08/2014 n. 18066)

La sentenza n. 18066/2014 della Corte, pronunciandosi su questo caso, coglie l’occasione per affrontare alcune problematiche connesse, appunto, agli accordi extragiudiziali tra coniugi, tra cui: l’impugnabilità della sentenza (o omologa) e la validità di tali accordi.

L’impugnabilità della decisione

Sotto il primo profilo, la Cassazione ritiene di condividere la pronuncia di inammissibilità della Corte territoriale, «per cui non vi è interesse ad impugnare, senza soccombenza». Individuando, tuttavia, una ragione ulteriore per escludere l’ammissibilità dell’impugnazione, e precisamente la considerazione di merito che, nella specie, la clausola non è affetta dai vizi di cui all’art. 5, 5° c., L. 1/12/1970 n. 898, nè, comunque, da vizi di nullità, che legittimerebbero l’impugnazione (del PM o se, del caso, di altra parte).

Infatti, la Corte di Cassazione sostiene che «nella separazione consensuale, cosi come nel divorzio congiunto, ma pure in caso di precisazioni comuni che concludano e trasformino il procedimento contenzioso di separazione e divorzio, si stipula un accordo, di natura sicuramente negoziale (tra le altre, Cass. n. 17607 del 2003), che, frequentemente, per i profili patrimoniali si configura come un vero e proprio contratto. Non rileva che, in sede di divorzio, esso sia recepito, fatto proprio dalla sentenza: all’evidenza tale sentenza è necessaria per la pronuncia sul vincolo matrimoniale, ma, quanto all’accordo, si tratta di un controllo esterno del giudice, analogo a quello di separazione consensuale.
Com’è noto, nell’accordo tra le parti, in sede di separazione e di divorzio, si ravvisa un contenuto necessario (attinente all’affidamento dei figli, al regime di visita dei genitori, ai modi di contributo al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, alla misura e al modo di mantenimento, ovvero alla determinazione di un assegno divorziale per il coniuge economicamente più debole) ed uno eventuale (la regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale o personale tra i coniugi stessi).
Tradizionalmente gli accordi “negoziali” in materia familiare, erano ritenuti del tutto estranei alla materia e alla logica contrattuale, affermandosi che si perseguiva un interesse della famiglia trascendente quello delle parti, e l’elemento patrimoniale, ancorché presente, era strettamente collegato e subordinato a quello personale. Oggi, […] si ammette sempre più frequentemente un’ampia autonomia negoziale, e la logica contrattuale, seppur con qualche cautela, là dove essa non contrasti con l’esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli, si afferma con maggior convinzione.
Nei verbali di separazione consensuale o in quelli recepiti dalla sentenza di divorzio congiunto, sono assai frequenti le clausole contenenti promesse di trasferimenti, ma pure trasferimenti effettivi di proprietà o altri diritti reali su beni immobili o mobili da un coniuge all’altro. Intenti modalità, contenuti possono essere i più diversi: […] .
Questa Corte da tempo ritiene che la clausola di trasferimento di immobile tra i coniugi, contenuta nei verbali di separazione o recepita dalla sentenza di divorzio congiunto o magari, come nella specie, sulla base di conclusioni uniformi, è valida tra le parti e nei confronti dei terzi, essendo soddisfatta l’esigenza della forma scritta (tra le prime pronunce al riguardo, Cass. 11 novembre 1992, n.12110 e, ancora recentemente, Cass. n. 2263 del 2014), cosi come il trasferimento o la promessa di trasferimento di immobili, mobili o somme di denaro, quale adempimento dell’obbligazione di mantenimento (o assistenziale) da parte di un coniuge nei confronti dell’altro (tra le altre, Cass. 17 giugno 1992 n. 7470)».

La validità degli accordi extragiudiziali tra le parti

In ordine alla validità degli accordi extragiudiziali tra i coniugi, la Corte afferma che «l’accordo delle parti in sede di separazione o di divorzio (e magari quale oggetto di precisazioni comuni in un procedimento originariamente contenzioso) ha natura sicuramente negoziale, e talora dà vita ad un vero e proprio contratto. Ma, anche se esso non si configurasse come contratto, all’accordo stesso sarebbero sicuramente applicabili alcuni principi generali dell’ordinamento come quelli attinenti alla nullità dell’atto o alla capacità delle parti, ma pure alcuni più specifici (ad es. relativi ai vizi di volontà…».

E precisa che «ove l’accordo (o il contratto) sia nullo, tale nullità potrebbe essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e dunque anche da chi abbia dato causa a tale nullità. […] Ma nullità o annullamento non potrebbero costituire motivo di impugnazione dei soggetti dell’accordo da cui essi sono vincolati, ma dovrebbero essere fatti valere in un autonomo giudizio di cognizione (In termini generali n. 17607 del 2003).».

Sotto altro profilo, precisa ulteriormente che, «è vero che l’accordo (o il contratto) collegato alla crisi familiare, potrebbe violare diritti indisponibili. Si pensi ad es. ad una clausola che escluda in perpetuo la possibilità, per il coniuge, di un assegno di mantenimento o divorzile ovvero che impedisca, sempre e comunque, un controllo del genitore sull’esercizio della potestà (oggi “responsabilità”) esercitata dall’altro, o magari, addirittura, che limiti la possibilità o vincoli le parti al divorzio. Ma aldilà di tali clausole “estreme”, che ben difficilmente nella prassi vengono stipulate, i coniugi possono, con reciproche concessioni, raggiungere un accordo sull’affidamento dei figli e modalità di visite genitoriali nonché su ogni altra questione (personale o patrimoniale) della vita familiare

Conclusioni

Francamente, le argomentazioni della sentenza che qui si segnala non appaiono chiare e lineari, ma essa merita attenzione per le conclusioni cui giunge.

Per quanto è dato comprendere, infatti, sembra che con questa sentenza la Corte di Cassazione, pronunciandosi in ordine agli accordi extragiudiziali, giunga alla conclusione, in primo luogo, che la sentenza che definisce il giudizio e che recepisce quegli accordi, non sia dai coniugi impugnabile (se non per ipotesi particolari, si veda sopra).

Quanto al merito, sembra che la Corte, seguendo un’evoluzione sul punto della sua stessa giurisprudenza, giunga a definire la natura dei predetti accordi, in termini di ‘negoziale‘, per cui eventuali vizi dovrebbero essere fatti valere in autonomo giudizio, ma a riconoscerne la loro sostanziale ammissibilità nell’ambito separativo o divorzile, anche se il contenuto di essi si riferisca a diritti indisponibili, ed anche se il contenuto di essi si riferisca agli aspetti personali (oltre che patrimoniali), purchè – sembra tuttavia di capire – essi superino il vaglio del giudice, in quanto trasfusi negli atti giudiziari a questi sottoposti.

Documenti & materiali

Scarica il testo della sentenza Cass. Civ. Sez. I, 20/08/2014 n. 18066

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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