Il decreto 07/04/2016 intitolato «Incentivi al passaggio al lavoro part-time in prossimità del pensionamento di vecchiai, ai sensi dell’art. 1, comma 284, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)» – più brevemente denominato part-time agevolato per i lavoratori prossimi alla pensione – è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18/05/2016.
Il decreto, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 284, L. 208/2015 è destinato a favorire l’uscita graduale dall’occupazione da parte dei lavoratori vicini al pensione (ovverosia di coloro che matureranno i requisiti entro la fine del 2018) mediante la stipula di un contratto di lavoro part-time agevolato.
Come vi avevamo già anticipato in un precedente post, il decreto disciplina la determinazione delle modalità della fruizione di tale beneficio.
In particolare, il contratto di lavoro in questione consentirà ai lavoratori pensionandi di fruire di un orario ridotto in misura compresa tra il 40% e il 60% dell’orario precedentemente svolto, e cesserà al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ovvero in caso di interruzione volontaria dell’accordo.
La norma in questione specifica, inoltre, che l’importo erogato, in aggiunta alla retribuzione prevista per il part-time agevolato,
«[…] non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non e’ assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa e’ riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata».
Si tratta, dunque, di una somma “omnicomprensiva” ed esentasse, cioè non soggetta a contribuzione previdenziale (ivi inclusa quella relativa all’assicuzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e per la quale è riconosciuta la contribuzione figurativa.
La procedura per l’ammissione al beneficio prevede la preventiva certificazione INPS del possesso, in capo al lavoratore, dei requisiti minimi di contribuzione per il conseguimento al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’art. 24, 6° co., D.L. n. 201/2011 e della maturazione entro il 31/12/2018 del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico.
L’ammissione al beneficio deve, invece, essere richiesta alla DTL (Direzione territoriale del lavoro) territorialmente competente, la quale, accertata la sussistenza delle condizioni sopra citate, rilascerà il relativo provvedimento autorizzativo entro cinque giorni. Il decreto prevede poi una forma di “silenzio-assenso” nell’ipotesi in cui l’ente in questione ometta di provvedere.
La richiesta dovrà poi passare al vaglio dell’INPS, previa trasmissione della relativa istanza telematica, che avrà sempre cinque giorni di tempo per comunicare l’accoglimento o il rigetto della stessa.
Documenti & materiali
Scarica il testo del Decreto 07/04/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18/05/2016.
Scarica il testo della Legge di Stabilità 2016