Processo tributario telematico (PTT): le linee guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF dell'11/05/2016


Il 1 dicembre 2015 ha preso il via la fase sperimentale del processo tributario telematico (PTT) avanti le Commissioni Tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4/08/2015.

A quasi sei mesi di distanza dall’inizio della suddetta fase sperimentale, con la circolare n. 2/DF dell’11/05/2016, vengono finalmente fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, le linee guida in merito, appunto, al processo tributario telematico.

Si tratta di una sorta di vademecum ove vengono indicate tutte le fasi del processo tributario telematico e i relativi adempimenti da adottare: accesso e registrazione al sistema (SIGIT), iscrizione a ruolo, costituizione in giudizio del ricorrente e del resistente, deposito atti endoprocessuali, consultazione del fascicolo informatico, notifiche telematiche etc. Il tutto è poi corredato da alcune immagini esemplificative delle varie ipotesi in cui l’utente si può trovare accedendo al servizio.

La circolare precisa, inoltre, che anche nelle regioni ove è attivo il PTT (Umbria-Toscana) esso costituisce ancora una facoltà e non un obbligo per i contribuenti che intedano proporre ricorsi in materia tributaria. Di conseguenza è ancora possibile, anche nelle predette regioni, presentare ricorsi in formato cartaceo.

Tuttavia, in base alle disposizioni del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 163/2013 – in seguito semplicemente Regolamento – electa una via, non datur recursus ad alteram: ciò significa che nel caso in cui la parte (sia essa ricorrente o resistente) si avvale delle modalità telematiche nel procedimento di primo grado, è obbligata successivamente ad utilizzare le medesime modalità anche nel giudizio di appello e, il medesimo obbligo si estende anche al deposito degli atti endoprocessuali (artt. 2, comma 3, 10 e 11 Regolamento). Parimenti la notifica via pec di un ricorso/appello comporta l’obbligo di successivo deposito telematico (art. 10 Regolamento).  L’unica eccezione a tale principio è data dall’eventuale cambiamento di difensore, il quale potrà a sua volta operare di nuovo la scelta tra deposito telematico e cartaceo. La modalità (cartacea) prescelta da una parte non incide, invece, sulla scelta dell’altra. In caso di ricorso cartaceo, infatti, la parte resistente potrà costituirsi anche telematicamente. L’ipotesi inversa sembra invece esclusa per effetto dell’art. 10, comma 3, Regolamento a mente del quale «la costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalita’ indicate al comma 1 [= con modalità telematiche in caso di ricezione del ricorso a mezzo pec]».

Infine viene introdotta (sempre nelle sole Commissioni di Umbria e Toscana) la possibilità di compilare la nota di iscrizione a ruolo via web (“NIR via web”) anche nel caso in cui si voglia poi depositare il ricorso in formato carteceo.
«In particolare» – si legge nella circolare – «previa registrazione al PTT, il ricorrente/appellante può compilare la c.d. “NIR via web” ed ottenere, al termine della procedura, un numero identificativo.
Con quest’ultimo numero, l’utente potrà recarsi presso la Commissione tributaria competente, e depositare gli atti e i documenti cartacei con conseguente iscrizione a ruolo della controversia, evitando in tal modo il deposito della nota di iscrizione cartacea»

Documenti & Materiali

Scarica il testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF dell’11/05/2016
Scarica il testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 163/2013 – “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111″
Scarica il testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4/08/2015

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.