Pace fiscale: chi deposita la domanda di definizione a mezzo posta corre il rischio della tardività Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 06/11/2019, n. 28493

By | 10/02/2020

CASS. CIV., SEZ. VI, ORDINANZA 06/11/2019, N. 28493

La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, torna sul tema del deposito di atti giudiziari in cancelleria a mezzo posta e lo fa in una particolare fattispecie concernente la sospensione dei giudizi tributari in corso sino al 31/12/2020 per effetto del deposito in cancelleria, entro il termine ultimo del 10/06/2019, della domanda di definizione agevolata del giudizio corredata dei relativi versamenti ex comma 10 dell’art. 6 d.l. 23/10/2018 n. 119, conv. in l. 17/12/2018, n. 136.

La questione in breve

Nel caso sottoposto a giudizio il ricorrente aveva proposto domanda di sospensione del giudizio di cassazione da egli instaurato avverso una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che gli era stata sfavorevole, inviando copia della domanda di definizione agevolata e dei relativi pagamenti mediante plico postale che, pur spedito in data 04/06/2019, era pervenuto presso la Corte solo in data 11/06/2019, ovverosia il giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal sopra citato art. 10, 6° co., d.l. 119/2018 cit.

La fattispecie pone, dunque, il tema della valutazione della tempestività di un deposito di atti endoprocessuali a mezzo posta, normalmente ammesso nei contesti ove non viga il processo telematico (nei quali, in tesi generale, vige il principio dell’obbligatorietà dell’utilizzo di tale mezzo, ex art. 16-bis d.l. 18/10/2012, n. 179, conv. in l. 17/12/2012, n. 221) e in cui non esistano specifiche previsioni autorizzative di esso (che, ove esistenti, troveranno autonoma applicazione. V. ad es. l’art. 134 disp. att. c.p.c. che espressamente consente il deposito a mezzo posta del ricorso e del controricorso per cassazione, precisando che, in ipotesi, quest’ultimo si ha per avvenuto «a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata»).

In merito, si veda Cass. Civ., SS.UU., 04/03/2009, n. 5160, la quale, premesso che l’attività di deposito di atti ha natura puramente materiale ed è priva, come tale, di profili volitivi che ne impongano lo svolgimento esclusivamente a cura del difensore, conclude nel senso che la trasmissione di atti alla cancelleria del giudice interessato avvalendosi del servizio postale – si ripete: in mancanza di specifiche disposizioni, sussistendo le quali, ovviamente nulla quaestionon può considerarsi attività nulla, per gli effetti di cui all’art. 156, 1° co, c.p.c., ma casomai meramente irrituale.

Con la conseguenza che, in tal caso

«il deposito potrà prendere efficacia solo dalla data del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), e cioè dell'(eventuale) concreta e documentata ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, e giammai dalla data della spedizione dell’atto, così come invece previsto dalle speciali discipline relative al deposito degli atti processuali a mezzo posta».2

Sintesi della decisione

Nel medesimo filone interpretativo si colloca anche la decisione oggi in commento la quale, preso atto della discrasia tra data di spedizione del plico postale contenente la documentazione tributaria prevista dall’art. 6, comma 10, d.l. 119/2018 cit. (04/06/2019) e data di esso stesso da parte della cancelleria della Corte (11/06/2019), ha dichiarato la tardività del deposito addossando al contribuente il rischio dell’utilizzo del sistema postale.

E ciò ha fatto – oltre che valorizzando il dettato testuale della disposizione appena richiamata che, in effetti, ai fini del rispetto del termine del 10/06/2019 ivi previsto, fa in effetti riferimento al deposito «presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia» – distinguendo espressamente tale attività materiale da quella della notificazione di atti giudiziari, ove, come noto, vale il principio della dissociazione degli effetti della notifica di cui a C. Cost, 23/01/2004, n. 28.3

Questo il principio di diritto espresso dalla pronuncia de qua:

«in tema di sospensione del processo ai sensi dell’art.6, comma 10, d.l. 119 del 2018, per ottenere l’effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019 e, ove la parte si affidi alla spedizione postale di tale documentazione, non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato secondo i canoni fissati da Corte Cost. n.28 del 2004, sia in quanto non si tratta di notifica alla parte processualmente codificata, sia in quanto la legge fa riferimento espresso al momento del suo deposito e, dunque, alla ricezione della spedizione come documentata dalla cancelleria con timbro del pervenuto e registrazione sul SIC»

Il testo integrale

[La corte]

RILEVATO CHE:

– Con sentenza n. [Omissis] depositata in data [Omissis] la Commissione tributaria regionale della [Omissis], sez. staccata di [Omissis], accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. [Omissis] della Commissione tributaria provinciale di [Omissis], la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto da [Omissis], contro l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA 1999;

– La CTR non confermava la decisione di primo grado, ritenendo corretto il procedimento seguito dall’amministrazione ai fini dell’accertamento condotto ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, e posto alla base della ripresa, come pure nel merito non assolto l’onere della prova in capo al contribuente per giustificare lo scostamento significativo dei ricavi dichiarati rispetto agli standard applicati dall’Agenzia omogenei all’attività di impresa;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo che illustra con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

CONSIDERATO CHE:

– Preliminarmente, va dato atto che il contribuente, nelle sue memorie autorizzate datate 20 giugno 2019 e depositate poco prima dell’adunanza camerale ha avanzato, tra l’altro, istanza di sospensione del processo, dando evidenza di aver depositato in data 9.5.2019 domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art.6 d.l. 119 del 2018 e offrendo copia del pagamento;

– L’istanza non può essere accolta. Per espressa previsione di legge, al fine di ottenere l’effetto sospensivo del processo ex art.6 d.l. 119 del 2018 sino al 31 dicembre 2020, deve essere depositata avanti all’autorità giudiziaria avanti alla quale pende il processo la copia della domanda di definizione e del versamento, entro il termine perentorio del 10.6.2019. A riguardo, l’art.6, comma 10, d.l. 119 del 2018 infatti statuisce: «Le controversie non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.». Inoltre, se è vero che anteriormente al deposito delle memorie autorizzate il contribuente aveva anticipato via posta l’istanza di sospensione, attraverso una nota denominata “Deposito documenti” e datata 4.6.2019, va considerato che non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato secondo i canoni fissati da Corte Cost. n.28 del 2004, ossia non vale nel caso di specie il momento della spedizione della stessa. Infatti, non si tratta di eseguire una notifica alle parti, prevista dal sistema processuale codificato per la Corte di Cassazione, ma di depositare della documentazione in cancelleria entro un termine perentorio. Se la parte sceglie una forma di trasmissione di atti e di documenti via posta, ne sopporta i rischi e i tempi incerti, considerato anche che la previsione dell’art.6, comma 10, d.l. n.119 del 2018 fa esplicitamente riferimento alla sola data di deposito in cancelleria della domanda di definizione e del versamento. Pertanto, fa fede il timbro del depositato apposto dalla Cancelleria centrale che è dell’11 giugno 2019, come evincibile dal timbro apposto sul documento pervenuto e dallo stesso sistema informatico SIC;

– Deve così affermarsi il principio di diritto che segue: «in tema di sospensione del processo ai sensi dell’art.6, comma 10, d.l. 119 del 2018, per ottenere l’effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria copia del la domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019 e, ove la parte si affidi alla spedizione postale di tale documentazione, non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato secondo i canoni fissati da Corte Cost. n.28 del 2004, sia in quanto non si tratta di notifica alla parte processualmente codificata, sia in quanto la legge fa riferimento espresso al momento del suo deposito e, dunque, alla ricezione della spedizione come documentata dalla cancelleria con timbro del pervenuto e registrazione sul SIC»;

– Con l’unico motivo – dedotto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – il contribuente ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.39 e 42, d.lgs. n.600 del 1973, e 3, commi 181 e ss., l. n.549 del 1995, per aver la CTR ritenuto giustificata la ripresa sulla base del solo scostamento del reddito dichiarato rispetto ai parametri applicati, senza indicare ulteriori elementi idonei a suffragare il maggior reddito d’impresa accertato;

– Il motivo è infondato. Va infatti ribadito che: «L’ufficio che procede ad accertamento dell’imposta sui redditi ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973, avvalendosi, ai sensi dell’art. 3, comma 181, della l. n. 549 del 1995, dei parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari previsti dal successivo comma 184, e poi specificati dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, non deve apportare alcun elemento atto a confortare il proprio diverso accertamento, perché quelli considerati nell’elaborazione dei parametri stessi e l’applicazione di questi ai dati esposti dal singolo contribuente hanno già i caratteri della presunzione legale, quali richiesti dal comma 1 dell’art. 2728 c.c., e sono, di per sé, idonei a fondare un corrispondente accertamento, restando comunque consentito al contribuente di provare, anche con presunzioni, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, l’inapplicabilità dei parametri alla sua posizione reddituale.» (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 10242 del 26/04/2017, Rv. 643929 – 01; conforme, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 27874 del 31/10/2018, Rv. 651093 – 01);

– Orbene, premesso che è pacifico il fatto che la ripresa tragga origine da un accertamento ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e che sia stato attivato dall’Agenzia il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, senza esito positivo, correttamente la CTR ha ritenuto legittima la procedura che ha disposto l’avviso senza necessità di elementi di prova ulteriori rispetto allo scostamento accertato, perché quelli considerati nell’elaborazione dei parametri stessi e l’applicazione di questi ai dati esposti dal singolo contribuente, hanno già i caratteri della presunzione legale, e sono, di per sé, idonei a fondare un corrispondente accertamento, salva la prova contraria che la stessa CTR ha accertato non essere stata fornita e che il contribuente non adduce di aver fornito, indicandola specificamente, e non censura essere un fatto controverso decisivo e non debitamente valutato dal giudice;

– In conclusione, il ricorso va rigettato, e dal rigetto discende il regolamento delle spese di lite, secondo soccombenza

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

La Corte dà atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1-bis D.P.R. n.115/2002, testo unico spese di giustizia.

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Note al testo

1. Tale comma recita: «10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020».

2. Cass. Civ., SS.UU., 04/03/2009, n. 5160 cit.

3. C. Cost, 23/01/2004, n. 28 secondo cui «per effetto di precedenti sentenze della Corte costituzionale, risulta ormai presente fra le norme generali sulle notificazioni degli atti il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; fermo restando che termini o adempimenti di legge a favore o a carico di quest’ultimo decorrenti dalla notificazione vanno comunque calcolati al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti. Il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione si rinviene nell’art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 (e nell’art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell’art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994) ed è ormai decisivo per l’interpretazione sistematica delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni. Pertanto, non è fondata la questione di costituzionalità, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile, «nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall’ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario» dovendosi le norme censurate interpretare nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. – In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale ed in tema di notificazioni all’estero, v., citate, rispettivamente, sentenze n. 477/2002 e n. 64/1994».

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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