Nuova Legge Pinto: disponibile il modello per ottenere il pagamento dell’indennizzo

By | 02/03/2016

La legge di stabilità 2016, come già a suo tempo anticipato (v. articolo del 27/01/2016), ha profondamente mutato i criteri per il riconoscimento dell’indennizzo per la riparazione del danno da irragionevole durata del processo di cui alla legge 89/2001 cd. Legge Pinto.

In particolare l’art. 5-sexies della L. 89/2001 (introdotto dall’art. 1, comma 777, lettera l, della Legge di stabilità 2016) prevede che il creditore, per ottenere il pagamento dell’indennizzo liquidato in esito all’esperimento del procedimento di cui alla predetta legge, deve rilasciare all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

  • la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo;
  • l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso titolo;
  • l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere;
  • la modalità di riscossione prescelta

Entro il 30/10/2016, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, saranno approvati i modelli per il rilascio della predetta dichiarazione.

Nell’attesa che vengano emanati i suddetti decreti, il Ministero della giustizia ha pubblicato sul proprio sito un modello di tale dichiarazione da inviarsi, insieme alla documentazione indicata, alla Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna e che provvede al pagamento dello stesso.

Documenti & Materiali

Scarica il testo della legge 89/2001 cd. L. Pinto
Scarica il testo della legge 208/2015
Scarica il modello di dichiarazione ex art. 5 sexies L. 89/2001 predisposto dal Ministero della giustizia

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One thought on “Nuova Legge Pinto: disponibile il modello per ottenere il pagamento dell’indennizzo

  1. Alfio MEDEA

    Tutto chiaro e tutto O.K.? Non vi è da illudersi! Basti considerare, a mo’ d’esempio, che per poca chiarezza delle norme ( ormai le leggi ,in Italia, a suo tempo patria del Diritto, non sono mai ben fatte!) e per una sorta di ottusità anche da parte di chi deve interpretarle ed applicarle, il pagamento dell’indennizzo legge Pinto tramite la Ragioneria della Corte d’Apello competente, nei modi e tempi di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L. 208/15), avviene solo se il Ministero “debitore” è il MInistero di Giustizia ( giudizi dinanzi a giudici ordinari); non così,invece, se trattasi del Ministero dell’Economia e Finanze ( giudizi dinanzi a Corte dei Conti, Giudici Amministrati e Tributari)! Per quest’ultimo caso, non vi è alcuna chiara indicazione sul modo di ottenere il pagamento, e le Ragioneria delle Corti d’Appello non sannao che persci prendere.Forse occorrerà, in questo caso, ricorrere direttamente tramite il giudizio di ottemperanza dinanzi al Tar, ma ,anche per questa procedura, il poverzo”cristo” che ha atteso anni per vedere definito il suo processo ed ha ancora dovuto attendere altri mesi/anni per ottenere il decreto liquidativo dell’indennizzo da parte della Corte d’Appello, deve prima far decorrere 6 mesi dal deposito della richiesta di pagamento, e poi attivare la procedura di ottemperanza dinanzi al TAR, che impiegherà altri mesi/anni per decidere;e se anche con questa nuova condanna dello Stato, non vi sarà il pagamento entro un certo periodo, il Commissario ad acta eventualmente nominato nella sentenza del TAR, dovrà adottare altri provvedimenti sostitutivi, con altra perdita di tempo! Che giustizia è mai questa? Sicuramente, tutto ciò comporterà altre condanne da parte della C.E.D.U. di Strasburgo a caricpo dello Stato italiano, che però anzicchè adeguarsi, emette leggi e regolamenti sostanzialmente elusivi ed a discapito del cittadino.
    Alfio Medea.

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