Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50, Serie Generale, del 1 marzo 2016, è stato pubblicato il Regolamento del Ministero di Giustizia 04/02/2016, n. 23, con cui vengono individuate le categorie dei professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.
Infatti, come noto, l’art. 4 Legge Professionale Forense (L. 31/12/2012, n. 247), consente la costituzione di associazioni professionali a carattere multidisciplinare e precisamente, consente, ad altri liberi professionisti, di partecipare alle associazioni tra avvocati, rimettendo ad un Regolamento ministeriale l’individuazione delle predette categorie professionali ammesse.
Questo, dunque, è quel Regolamento ministeriale di cui al cit. art. 4 L.P..
Precisamente, a norma del Regolamento ministeriale 04/02/2016, n. 23, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 50 del 01/03/2016, le categorie professionali, purchè organizzate in ordini e collegi, ammesse a partecipare alle associazioni tra avvocati sono le seguenti:
ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
ordine degli assistenti sociali;
ordine degli attuari;
ordine nazionale dei biologi;
ordine dei chimici;
ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
ordine dei geologi;
ordine degli ingegneri;
ordine dei tecnologi alimentari;
ordine dei consulenti del lavoro;
ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
ordine dei medici veterinari;
ordine degli psicologi;
ordine degli spedizionieri doganali;
collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
collegio dei geometri e geometri laureati
Il Regolamento ministeriale n. 33/2016, entrerà in vigore il 16/03/2016.
Documenti & Materiali
Scarica la Legge Professionale Forense L. 31/12/2012, n. 247
Scarica il Regolamento ministeriale 04/02/2016, n. 23, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 50 del 01/03/2016