Non è necessaria la denunzia del sinistro se l’assicuratore ne è venuto comunque a conoscenza Cass. Civ., Sez. VI-3, ordinanza 26/01/2021, n. 1699

By | 05/05/2021

CASS. CIV., SEZ. VI-3, ORDINANZA 26/01/2021, N. 1699

«Ove l’istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui al Codice delle Assicurazioni Private, articolo 148, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta.

Ed infatti, l’onere imposto al danneggiato può essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (Massima non ufficiale)

RILEVATO

che:

[Omissis] ricorre per la cassazione della sentenza n. [Omissis] del Tribunale di [Omissis], pubblicata il 9 maggio 2018, articolando un solo motivo, illustrato con memoria.

Resiste con controricorso [Omissis] S.p.A.

La ricorrente espone in fatto di avere riportato lesioni personali e danni materiali nell’incidente stradale verificatosi il [Omissis], perché, mentre era alla guida dell’Audi A3, di proprietà del padre, nell’intento di sorpassarla, la Renault Clio condotta da [Omissis], di proprietà di [Omissis], assicurata dalla [Omissis], le tagliava improvvisamente la strada per svoltare a sinistra in una stradina di campagna non segnalata.

[Omissis], tratto a giudizio dinanzi al Giudice penale di Pace di [Omissis] per rispondere del reato di cui all’articolo 590 c.p., veniva assolto, con sentenza n. 24/2011.

Il Tribunale Penale di [Omissis], investito del gravame ai soli effetti civili dall’odierna ricorrente, costituitasi parte civile, con sentenza n. 55/14 riformava la sentenza di prime cure, riteneva [Omissis] responsabile nella misura dell’80% del verificarsi dell’incidente, lo condannava in solido con [Omissis], responsabile civile, al risarcimento dei danni a favore della parte civile, rimetteva la liquidazione degli stessi ad altra separata sede.

[Omissis] proponeva ricorso ex articolo 702 c.p.c. dinanzi al Tribunale di [Omissis], sezione distaccata di [Omissis], per ottenere la liquidazione del danno. Il Tribunale, accogliendo l’eccezione della [Omissis], dichiarava la propria incompetenza, con ordinanza concedeva il temine di tre mesi per riassumere il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di [Omissis].

Con sentenza n. 165/2015 il Giudice di Pace in parziale accoglimento della domanda attrice, accertata la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, condannava in solido [Omissis], [Omissis] e [Omissis] a risarcire [Omissis] al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 4.497,92.

La decisione veniva impugnata in via principale dall’odierna ricorrente che lamentava la non applicabilità in sede civile delle risultanze del processo penale d’appello, da cui era emerso un concorso di colpa di [Omissis] dell’80%, il mancato superamento della presunzione di cui all’articolo 2054 c.c., la riduzione della liquidazione della somma sborsata per riparare l’autovettura, la compensazione delle spese di lite.

Accogliendo l’eccezione formulata da [Omissis] circa l’omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sull’eccezione di improcedibilità della domanda per non avere [Omissis] inviato la preliminare richiesta risarcitoria alla [Omissis] nelle forme previste dal Codice delle Assicurazioni Private, articoli 145, 148 e 149, il Tribunale, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, dichiarava improcedibile la domanda, sull’assunto che il mancato previo esperimento dell’iter suddetto desse luogo ad una paralisi del procedimento, trattandosi di una eccezione di improcedibilità rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, che l’attrice non avesse contestato specificamente l’eccezione e non avesse provato in via documentale di aver provveduto ad inviare la suddetta raccomandata.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. La ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del Codice delle Assicurazioni Private, articoli 145 e 148, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché l’invio della richiesta avrebbe dovuto, nel caso concreto, essere considerata ultronea, atteso che la compagnia di assicurazione, prima che fosse incardinato il giudizio civile, aveva ricevuto un atto, il cui contenuto, sia con riferimento all’oggetto della richiesta sia con riferimento alle ragioni della domanda, era da ritenersi più esaustivo rispetto a quanto prescritto dal Codice delle Assicurazioni.

Nell’ambito del precedente processo penale, infatti, [Omissis] era stata citata in giudizio quale responsabile civile, ricevendo atto di citazione a giudizio, nel quale risultavano descritte l’intera dinamica del sinistro, le ragioni e l’entità della richiesta di risarcimento articolata della parte civile costituita; di talché l’invio di una successiva richiesta stragiudiziale, secondo le forme indicate dal Codice delle Assicurazioni Private, articolo 148, sarebbe risultato assolutamente inutile, essendo già stato realizzato lo scopo della norma consistente nel favorire le conciliazioni stragiudiziali: lo spirito della disposizione, in combinato disposto con il medesimo codice, articoli 145 e 148, è quello di consentire una completa conoscenza dei dati utili alla valutazione della responsabilità e all’accertamento del danno, in vista della richiesta stragiudiziale di risarcimento.

Pertanto, se [Omissis] avesse avuto intenzione di formulare un’offerta risarcitoria avrebbe potuto procedere in tal senso, avendo non solo ricevuto, attraverso la citazione quale responsabile civile, tutti gli elementi di valutazione, ma avendo addirittura partecipato allo svolgimento del processo penale, – e, quindi, avendo assistito alla ricostruzione della dinamica del sinistro, condotta dinanzi ad un giudice.

2. Il motivo merita accoglimento.

Trova applicazione, infatti, il principio di diritto, secondo cui ove l’istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui al Codice delle Assicurazioni Private, articolo 148, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ammette che l’onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. n. 22883 del 30/10/2007; Cass. n. 10371 del 22/04/2008; Cass. n. 14385 del 27/05/2019).

Va osservato, inoltre, che una volta validamente esercitata l’azione civile, non si pone più il problema dell’avviso all’assicuratore e del decorso del termine di cui all’articolo 148, in quanto questi adempimenti postulano necessariamente – per la ratio innanzi ricordata – che la domanda giudiziale non sia stata utilmente proposta nei confronti del predetto o del responsabile del danno.

Conseguentemente, qualora il giudizio sul danno si sia risolto – indifferentemente in sede penale o in quella civile con condanna definitiva sull’an debeatur, non è invocabile, per la ulteriore fase di liquidazione del quantum, il rispetto degli adempimenti predetti, non vertendosi nell’ipotesi di esercizio di nuova azione risarcitoria (Cass. n. 3278 del 16/04/1997; Cass. n. 10889 del 01/10/1999; Cass. n. 20651 del 25/09/2009).

3. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che il gravame è stato malamente definito in rito per una causa di improponbilità dell’azione erroneamente reputata sussistente ed andrà allora esaminato sotto ogni altro aspetto, in rito e se del caso nel merito, dal Tribunale di [Omissis] in persona di diverso Magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la decisione impugnata.

Rinvia la controversia al Tribunale di [Omissis] in persona di diverso magistrato che provvederà anche alla liquidazione del presente giudizio

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