E’ in Gazzetta Ufficiale (la numero 262 dell’8/11/2013) il decreto del Ministero delle Finanze 06/11/2013 avente ad oggetto la “rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall’articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013”.
La nuova maxi rateazione dei debiti tributari
↑L’art. 52, 1° co., lett. a), n. 1, d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013 (cd. ‘decreto del fare’ ), ha inserito, all’interno dell’art. 19 DPR 29/09/1973, n. 602 (cd. DPR riscossione), un nuovo comma 1-quinquies, che ha introdotto la possibilità da parte di un determinato contribuente-debitore di richiedere all’agente della riscossione la rateazione del debito tributario sino ad un nuovo tetto massimo di 120 rate mensili.
La nuova maxi rateazione ex art. 19, comma 1-quinquies (come introdotta dal decreto del fare) e la rateazione preesistente ex art. 19, comma 1, DPR 29/09/1973 n. 602
↑La nuova maxi rateazione permane a fianco (e dunque non sostituisce) l’ordinaria rateazione in 72 rate originariamente e tuttora prevista dall’art. 19, 1° co., DPR 29/09/1973, n. 602.
Prima di analizzare le significative differenze che contraddistinguono le due ipotesi preme evidenziare che il ‘decreto del fare’ (lo stesso art. 52, 1° co., lett. a), n. 2) ha anche modificato il terzo comma dell’art. 19 DPR 29/09/1973, n. 602, innalzando il numero di rate insolute richiesto per determinare la decadenza automatica dalla dilazione accordata al debitore-contribuente.
Tale limite, infatti, con la modifica in discorso sale, dalle originarie due rate consecutive, alle attuali “otto rate, anche non consecutive” e, ciò per entrambe le ipotesi di rateazione oggi previste.
Nel merito delle due ipotesi preliminarmente di evidenzia che sono significativamente differenti i requisiti per poter accedere ai benefici dei due nuovi istituti:
infatti, se la rateazione prevista dall’art. 19, comma 1, che potremo definire ‘ordinaria’, richiede solo la solo la sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà in capo al contribuente-debitore, diverse e più restrittive sono, invece, le condizioni per poter accedere al nuovo beneficio, cd. rateazione ‘straordinaria’. Vediamole:
– le condizioni per l’accesso al beneficio della cd. rateazione straordinaria
Come riferito, l’innalzamento del numero massimo di rate richiedibile non è incondizionato, ma è subordinato al ricorrere congiunto di alcune condizioni previste dalla norma in esame.
Occorre, infatti, che il contribuente, si trovi in “situazione di difficoltà”, che può definirsi qualificata, ovverosia caratterizzata dall’esistenza dei seguenti elementi:
– deve essere “legata alla congiuntura economica”;
– deve essersi determinata per “ragioni estranee alla (…) responsabilità” del debitore”;
– “comprovata e grave” , cioè rispondente a due requisiti:
- “a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma”.
– L’impossibilità di richiedere rate variabili
Il mancato richiamo nell’art. 19, comma 1-ter del DPR riscossione (il quale prevede che “il debitore puo’ chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno”) anche al comma 1-quinquies del medesimo articolo determina, infatti, l’inapplicabilità della possibilità ivi prevista di variare l’importo di ciascuna rata alla nuova rateazione come disciplinata dal predetto comma 1-quinquies.
Il rinvio al decreto attuativo
↑Il comma 3 dell’art. 52 del ‘decreto del fare’ in discorso rinviava ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per stabilire le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti dell’introdotto nuovo meccanismo di rateizzazione.
Come si è detto all’inizio, Il 06/11/2013 il Ministero ha provveduto ad adottare il decreto in questione.
Vediamone di seguito gli aspetti essenziali.
Le quattro ipotesi di rateizzazione (art. 1 D.M. 06/11/2013)
↑Ad una prima rapida lettura, può segnalarsi che tale decreto, anzitutto (art. 1) suddistingue quattro ipotesi di rateizzazione, due ordinarie e due in proroga.
Si avranno cosi i seguenti casi: “ a) ‘piano di rateazione ordinario’: piano di rateazione della durata massima di 72 rate; b) ‘piano di rateazione straordinario’: piano di rateazione della durata massima di 120 rate; c) ‘piano di rateazione in proroga ordinario’: piano di rateazione in proroga della durata massima di 72 rate;d) ‘piano di rateazione in proroga straordinario’: piano di rateazione in proroga della durata massima di 120 rate”.
Le nuove facoltà del contribuente-debitore (art. 2 D.M. 06/11/2013)
↑A fronte di ciò, il contribuente-debitore avrà dunque dinanzi a sé diverse opzioni, frutto della combinazione dei quattro casi di cui sopra:
all’atto di una richiesta di dilazione, il contribuente-debitore:
– potrà chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, se versa in situazione di “obiettiva difficoltà” ex art. 19, 1° co., DPR 29/09/1973, n. 602;
– potrà chiedere un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, se versa nella situazione di difficoltà ‘qualificata’ di cui al nuovo comma 1-quinquies dell’art. 19 DPR 29/09/1973, n. 602.
Analoga bipartizione potrà corrispondentemente aversi all’atto di una richiesta di proroga, sia di un piano di rateazione ordinario, sia di un piano di rateazione straordinario, e cciò indipendentemente dal tipo di rateazione in precedenza richiesta.
Condizioni per l’accesso alla rateazione (art. 3 D.M. 06/11/2013)
↑La situazione di difficoltà qualificata introdotta dal novellato art. 19, comma, 1-quinquies DPR 29/09/1973, n. 602 , “è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre all’agente della riscossione”.
Il debitore dovrà inoltre produrre all’agente della riscossione la documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 2”, cioè a dire la “accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario” e la “solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile”.
La valutazione della sussistenza dei due requisiti da ultimo indicati è rimessa all’agente della riscossione sulla base di elementi predefiniti variabili in ragione del fatto che il contribuente-debitore sia una persona fisica o ditta individuale in regime semplificato (valutazione in base a ISEE/ISR), ovvero un soggetto d’altra natura (valutazione in base ad indici contabili).
Infine, il numero delle rate è valutato in funzione del rapporto rata/reddito in base alle tabelle A e B allegate al D.M. in esame.
Quid per le rateazioni già accordate? (art. 4 D.M. 06/11/2013)
↑Infine, per le rateazioni ordinarie o in proroga che siano già state accordate prima dell’adozione del D.M. 06/11/2013 è prevista la possibilità di prolungamento sino al tetto massimo di 120 rate, sempre che:
– vi sia istanza del contribuente-debitore;
– ricorrano le condizioni sopra esaminate.
Documenti & materiali
leggi il d.l. 69/2013, conv. In l. 98/2013
leggi il decreto del Ministero delle Finanze 06/11/2013
scarica le tabelle A e B allegate al decreto