La convocazione dell’assemblea dei soci nelle s.r.l.: una recente decisione delle Sezioni Unite

By | 13/11/2013

La questione su cui si soffermano le Sezioni Unite nel precedente qui in esame (Cass. Civ., SS.UU., n. 23218 del 14 ottobre 2013) è di estremo interesse pratico per chi si occupa dell’amministrazione di s.r.l. e può riassumersi nella risposta alla seguente domanda: come convocare correttamente l’assemblea dei soci di una s.r.l., prevenendo, così, la nascita di contenziosi ‘ad alto impatto’ sulla sorte delle delibere societarie?
Domanda la cui risposta può apparire semplice ed immediata e che, invece, come spesso succede, è fonte di pericolose insidie interpretative.

Il problema: è sufficiente la sola spedizione della convocazione entro il termine di legge?

Secondo l’attuale disposto dell’art. 2479-bis, 1° co., c.c., la convocazione dell’assemblea dei soci, in difetto di specifiche disposizioni di atto costitutivo (raramente presenti), deve essere ‘spedita ai soci’ almeno otto giorni prima dell’adunanza ed il mancato rispetto di tale termine, comportando l’invalida costituzione dell’assemblea, inficia i provvedimenti in tale sede adottati (le SS.UU. si riferiscono all’art. 2484 c.c. in quanto trattano un caso anteriore alla riforma del diritto societario di cui agli artt. 3 e 4 D.Lgs 17.01.2003, n. 6, che ha modificato l’impianto del codice. Tuttavia va evidenziato che il contenuto delle due norme citate è, per quanto qui interessa, del tutto analogo).
Nonostante l’apparente chiarezza del tenore letterale della disposizione in esame, il punto su cui ci si è variamente interrogati (e su cui si è variamente conteso in giudizio) è il seguente: se non vi è specifica previsione statutaria, è sufficiente che la convocazione sia stata spedita nel termine di cui sopra,  oppure è necessario che l’avviso sia stato anche ricevuto dai soci entro il detto termine, o almeno in tempo utile per consentirgli la partecipazione all’assemblea? E se l’eventuale mancato od intempestivo recapito ad un determinato socio fosse dovuto a cause a lui non imputabili (enorme ritardo postale ad es.), potrà egli lamentare la circostanza, ottenendo, se ancora possibile, un rinvio dell’adunanza, o, nei casi estremi, l’annullamento delle deliberazioni ivi assunte in sua assenza?

L’ordinanza di rimessione alle SS.UU.

Sulla questione  si è interrogata espressamente, nell’anno 2012, la prima sezione della Suprema Corte, che, con la propria ordinanza 04/09/2012, n. 14770, ha rimesso alle Sezioni Unite i seguenti dubbi interpretativi:
a) se, una volta provata dalla società la tempestiva e regolare spedizione dell’avviso di convocazione nel domicilio indicato dal socio, quest’ultimo possa o non dimostrare di non avere ricevuto l’avviso (affatto o) in tempo utile per la sua partecipazione all’assemblea, in altre parole se la presunzione di regolare convocazione, derivante dal rispetto delle prescrizioni poste dall’art. 2484 cod. civ., possa essere vinta dal socio destinatario mediante allegazione e prova di circostanze idonee ad escluderla;
b) se, in caso di risposta positiva a tale quesito, sia, o non, demandato al prudente apprezzamento del giudice lo stabilire di volta in volta se l’intervallo tra la ricezione dell’avviso di convocazione e la riunione assembleare fosse idoneo, in relazione alle materie all’ordine del giorno, a consentirgli una partecipazione “informata” alla riunione assembleare;
c) se, in tale prospettiva, possa assumere rilevanza anche la informazione acquisita, in tempo utile, dal socio aliunde, cioè con mezzo diverso dalla prescritta raccomandata spedita nel termine (come nella specie con la notifica del secondo avviso)”.

I precedenti

Con particolare riferimento alla problematica di cui sub lett. a) dell’ordinanza appena ricordata i precedenti richiamati dall’ordinanza stessa sono due.
Il primo risale al 1975 (sentenza n. 3587/1975, che non risulta edita) e risolveva la questione in modo essenzialmente formale. In sintesi, questi sono i passaggi logici della decisione: (-) la legge richiede testualmente la sola ‘spedizione’ della convocazione entro il termine legale; (-) tale previsione è dettata in funzione di garanzia della speditezza dell’attività sociale; (-) ne consegue che la disposizione è rispettata ogniqualvolta la convocazione sia stata ritualmente spedita entro il termine legale, scattando, in tal caso, una presunzione assoluta di ricezione dell’avviso da parte dei suoi destinatari (v., sul punto, la sentenza SS.UU. qui in commento, che riassume il contenuto del precedente in esame).
Il secondo precedente è dell’anno 2007 (Cass. Civ., Sez. I, 13 luglio 2007,  n. 15672). Esso, pur apparentemente rimanendo nel solco di quello del 1975, considera, tuttavia – nel quadro di un ragionamento ampio in ordine alla ratio delle disposizioni normative in esame – anche l’ipotesi in  cui  la convocazione, pur ‘spedita’ in tempo utile, non sia tuttavia pervenuta al socio in tempo altrettanto utile per cause a quest’ultimo non imputabili: il che pone esplicitamente il problema del ‘che fare?’ in tali ipotesi.

La soluzione delle SS.UU.

Le SS.UU., con la sentenza in esame, si ricollegano proprio alla spunto del 2007 appena accennato e lo sviluppano secondo il seguente – ineccepibile – iter logico:
–  la formazione di un atto collegiale, quale la delibera dell’assemblea di s.r.l. è, presuppone la valida costituzione dell’assemblea stessa, quale organo deliberante della società;
–  ai fini della valida costituzione dell’assemblea è essenziale che tutti i soci siano stati posti in condizione di potervi partecipare;
–    al fine di verificare se ciò sia accaduto ed in difetto di diverse previsioni statutarie, l’art. 2479-bis, 1° co., c.c. (e, prima della riforma del diritto societario sopra ricordata, l’art. 2484 c.c.) impone di riferirsi al dato oggettivo della ‘spedizione’ della convocazione, che, dunque, resta indiscutibilmente, il parametro-base  di valutazione;
–    tale riferimento alla sola data di spedizione, tuttavia,  può, per sua natura, determinare differenze anche importanti nella tempistica di ricezione della convocazione da parte dei diversi soci: in questo caso, precisano le SS.UU., soprattutto in presenza di ordini del giorno di una certa complessità, esso potrà ben essere temperato ricorrendo al rimedio della richiesta di rinvio da parte degli interessati (che, se rifiutata ingiustificatamente, potrà dare luogo a ragione di impugnazione della deliberazione comunque assunta);
–  nel caso in cui, invece, la convocazione non raggiunga affatto il socio, ovvero lo raggiunga, ma con modalità tali da non consentirgli la partecipazione all’assemblea (lo stesso giorno di quest’ultima, ad esempio), e ciò avvenga per causa  non imputabile al socio stesso, allora non si potrà affermare che quest’ultimo sia stato ‘posto in condizione di poter partecipare’ all’assemblea, nel senso sopra precisato: il che comporta l’invalida costituzione dell’organo deliberante, con tutte le conseguenze sopra accennate sugli atti che esso adotti;
– se, poi, la mancata (od intempestiva) ricezione della convocazione sia considerata imputabile al socio (che, ad es., non abbia comunicato il proprio trasferimento di residenza nei dovuti modi), non si avrà alcuna conseguenza pregiudizievole sull’operato della società;
– infine, la valutazione di tutte le circostanze di cui sopra (tardività della ricezione; inadeguatezza della tempistica di ricezione rispetto alla data fissata per l’assemblea; imputabilità/non imputabilità di tali circostanze al socio) è rimessa dalle SS. UU. al giudice di merito.

Il principio di diritto espresso dalle SS.UU.

In base a quanto sopra, la sentenza delle SS.UU. in esame si conclude esprimendo il seguente principio di diritto: “Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito“.

Conclusioni

In conclusione, le SS.UU. assumono sul punto della rituale convocazione delle assemblee di s.r.l. (e di aggregazioni di natura limitrofa, verrebbe da aggiungere) un indirizzo che potrebbe definirsi come della ‘spedizione temperata’, secondo il quale:
– parametro essenziale di riferimento in ordine alla valutazione della rituale convocazione della assemblea dei s.r.l. è quello della spedizione della convocazione entro il termine prescritto dall’art. 2479-bis, 1° co., c.c. (già art. 2484 c.c.);
–  in questo quadro, tuttavia, l’effettiva ricezione della convocazione da parte del singolo socio non resta elemento neutro. Ed infatti:

  • eventuali problematiche derivanti dalla ricezione della convocazione da parte del singolo socio con tempistiche tali da consentirgli la partecipazione in assemblea, ma senza tuttavia permettergli l’adeguata informazione e documentazione sugli argomenti all’O.d.G. potranno (anzi, dovranno) valutarsi in sede di richiesta di rinvio dell’adunanza;
  • eventuali problematiche di ricezione della convocazione da parte del singolo socio con tempistiche tali da neppure consentirgli la possibilità di partecipare all’assemblea (e/o problematiche relative alla mancata ricezione tout court della convocazione da parte del singolo socio), determineranno l’invalidità dell’intero procedimento solo nella misura in cui tali circostanze non siano imputabili al singolo socio, rimanendo altrimenti indifferenti.

–  la valutazione degli elementi di cui sopra è demandata al giudice di merito in sede contenziosa: il che suggerisce all’amministratore prudente, ma anche al socio prudente, di documentare (e motivare) adeguatamente le proprie decisioni/richieste, soprattutto in presenza di contestazioni.

Documenti & materiali

Scarica Cass. Civ., Sez. I, 13 luglio 2007,  n. 15672
Scarica Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 04/09/2012, n. 14770
Scarica Cass. Civ., SS.UU., n. 23218 del 14 ottobre 2013

 

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.