La Suprema Corte, con il precedente qui in commento (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 22/08/2017, n. 20269) si esprime in un caso particolare di mancata emanazione dell’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui al combinato disposto degli articoli 2652, 2653 e 26681 C.C., sul quale vale la pensa soffermarsi.
Il caso
Tizio si aziona in giudizio per vedere dichiarare la simulazione di un atto di compravendita immobiliare, trascrivendo la relativa domanda, ex artt. 2652 e s. C.C. cit.
Rimasto soccombente in primo grado, Tizio propone appello, ma ne esce ulteriormente sconfitto. Non ha sorte migliore il ricorso per cassazione da egli proposto, che viene ulteriormente respinto.
Sin qui nulla di particolare, se non fosse che la parte vittoriosa in tutti i gradi di giudizio appena descritti, intervenuto il giudicato in commento, si avvede della mancata emanazione, da parte dei giudici di merito e di quello di legittimità, dell’ordine di cancellazione della trascrizione dell’originaria domanda giudiziale, a mente dell’art. 2668, 2° co., C.C. cit.
Ricorre allora alla Suprema Corte, azionandosi in sede di ricorso per correzione degli errori materiali ex art. 288 C.P.C. e chiedendo l’integrazione della decisione con emanazione del relativo ordine.
La decisione della Corte
Nel valutare la richiesta, la Corte fa premio, anzitutto, sul proprio costante orientamento in materia,2secondo cui
«ai sensi dell’art. 2668, secondo comma cod. civ., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto al primo comma dell’art. 2668 cod. civ.)»
con la conseguenza che, come continua il precedente sopra citato3
«qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia doluta davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, è preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado».
In un solo caso, infatti, la Suprema corte può ordinare la cancellazione della domanda non disposta dal giudice di merito, vale a dire quando il processo si estingua per rinuncia od inattività delle parti (art. 2668, 2° co., ultima parte, C.C.) e sempre a condizione che detta cancellazione sia «debitamente consentita dalle parti interessate», come richiesto dal primo coma del predetto art. 2668 C.C.4
Inoltre, continua la decisione qui in commento, l’interessato neppure può lamentare, come accaduto nel caso di specie, che la trascrizione della domanda gli era ignota, non essendogli mai stata comunicata da controparte, né emersa in giudizio. Secondo la Corte, infatti, le azioni del genere in esame sono per loro natura destinate ad essere trascritte, tanto da essere prevista l’emanazione di un provvedimento ad hoc da parte del giudice di merito, che questi deve emettere d’ufficio di talché le parti a quest’ultimo giudice devono comunque rivolgersi.
In conclusione
Insomma, la parte uscita vittoriosa ben tre volte nel giudizio di merito, si ritrova un risultato inficiato dalla perdurante esistenza, nella catena sequenziale delle trascrizioni riguardanti l’immobile oggetto di giudizio, di una trascrizione alquanto pregiudizievole qual è quella della domanda finalizzata a dichiarare la simulazione dell’atto di acquisto dell’immobile stesso.
Ciò con conseguenze sulla certezza dei traffici giuridici e sulla stessa negoziabilità dell’immobile in questione difficili da scrutinare e, comunque, laddove sussistenti, costituenti un potenziale pregiudizio patrimoniale, inveratosi il quale è lecito chiedersi se dello stesso non debbano solidalmente essere chiamati a rispondere anche quei giudici di primo e secondo grado che, dovendo provvedere all’emissione dell’ordine di cancellazione de quo d’ufficio (e, dunque, indipendentemente da una richiesta in tal senso della parte interessata), non l’hanno inopinatamente fatto.
Documenti & materiali
Scarica Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 22/08/2017, n. 20269
Note
1 Art. 2668. (Cancellazione della trascrizione). «1. La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. 2. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti. 3. Si deve cancellare l’indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l’avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto».
2 Cass. Civ., Sez. II, 12/04/2001 n. 5467.
3 V. la decisione citata alla nota che precede.
4 Cass. Civ., Sez. VI – 2, ordinanza 12/02/2016 n. 2896