Nella Gazzetta Ufficiale n. 258 dello scorso sabato, 04/11/2017, è stata pubblicata la L. 17/10/2017, n. 161 recante
«Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate».
Nell’ambito di tale intervento legislativo vi è una previsione normativa – l’art. 34 – dedicata alla tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria sino alla loro assegnazione.
In particolare, viene prevista la delega a Governo per l’adozione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui trattasi, di un decreto legislativo che contenga disposizioni destinate a favorire
«l’emersione del lavoro irregolare, nonchè il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali».
L’adozione del decreto legislativo in menzione andrà a realizzare:
a) la ricognizione normativa integrale della normativa vigente anche in tema di ammortizzatori sociali, oltre che dei sopra richiamati incentivi per il contrasto del lavoro nero e dell’intermediazzione illecita, etc.;
b) il coordinamento e l’armonizzazione della suddetta normativa con il D.LGS. n. 159/2011 (cd. Codice delle leggi antimafia);
c) infine, l’adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni comunitarie.
Tra i principi ed i criteri direttivi che il Governo dovrà seguire, vediamo contemplate, tra le più rilevanti, una serie di misure di sostegno dirette alle imprese anzidette per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l’adeguamento dei medesimi alla normativa fiscale, contributiva e di sicurezza; l’esclusione di tale misure per i dipendenti oggetti di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o aggravati di cui all’art. 7 D.L. 13/05/1991, n. 151 (nonchè il proposto, il coniuge o l’unito civilmente, i parenti e gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia comunque fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell’azienda ed, infine, i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell’azienda prima del sequestro e fino all’esecuzione di esso); la fissazione di tempi, modalitòà e copertura delal richiesta di integrazione salariale.
Il limite di spesa per tali interventi è fissato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limire di 6 milioni di euro per il 2020.
Documento&Materiali
Scarica il testo della L. 17/10/2017, n. 161