Ludopatia: è costituzionalmente illegittima la sanzione amministrativa di € 50.000,00 ai concessionari di giochi ed ai titolari di sale da gioco Corte Costituzionale 23/09/2021, n. 185

By | 28/09/2021

Con la sentenza 23/09/2021, n. 185 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, con cui, in materia di ludopatia, si prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50.000,00 per i concessionari del gioco e titolari di sale da gioco che non avessero adeguatamente informato ed avvertito sui rischi di dipendenza dal gioco d’azzardo.

Si riporta precisamente il comunicato stampa secondo cui si informa che:

è  costituzionalmente  illegittima  la  sanzione  amministrativa  fissa  di  50.000  euro  a carico  dei  concessionari  del  gioco  e  dei  titolari  di  sale  giochi  e  scommesse  per  la violazione degli obblighi di avvertimento sui rischi di dipendenza dal gioco d’azzardo (ludopatia).  Spetterà  al  legislatore  stabilire  una  nuova  sanzione  nel  rispetto  della Costituzione, con i relativi limiti minimo e massimo. È quanto si legge nella sentenza n. 185 depositata oggi (relatore Franco Modugno), con  cui  la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato  illegittimo  il  sesto  comma,  secondo periodo, dell’articolo 7, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito nella legge n. 189  del  2012.  La  norma  censurata  puniva  indistintamente  l’inosservanza  degli obblighi di avvertimento – indicazioni su tagliandi e apparecchi da gioco, esposizione di  targhe  e  materiale  informativo  delle  ASL  –  con  una  sanzione  di  considerevole severità e fissa, non modulabile dall’autorità amministrativa e dal giudice in base alle circostanze  del  caso  concreto.  Nella  fattispecie,  il  titolare  di  un  bar,  in  cui  era presente un unico apparecchio da gioco, si era visto infliggere una sanzione di 50.000 euro per non aver esposto una targa sui rischi di dipendenza dal gioco d’azzardo, pur avendo adempiuto correttamente gli altri obblighi posti a suo carico per la prevenzione delle ludopatie. La Corte ha ricordato che, secondo  la propria giurisprudenza, l’attribuzione  al giudice di un margine di discrezionalità nella commisurazione della sanzione  – non solo  penale,  ma  anche  amministrativa  –  tra  un  minimo  e  un  massimo,  così  da adeguarla  alla  specificità  del  singolo  caso,  rappresenta  la  naturale  attuazione  di principi costituzionali, a cominciare da quello di eguaglianza.

Nel  caso  esaminato, la fissità della sanzione  impedisce  di tener  conto  della diversa gravità dei singoli illeciti, che dipende dall’ampiezza dell’offerta di gioco e dal tipo di  violazione  commessa.  In  particolare,  quanto  alle  inadempienze  relative  alle  sale giochi, la gravità varia secondo la dimensione e l’ubicazione della sala, il grado di frequentazione, il numero di apparecchi da gioco e il carattere totale, o solo parziale, dell’inosservanza degli  obblighi.  Ciò  comporta  che  la  sanzione  fissa  possa  risultare manifestamente  sproporzionata  rispetto  all’illecito  commesso e, quindi, costituzionalmente illegittima. Nel  sistema  vigente  non  si  rinviene  una  sanzione  che  possa  essere  sostituita  dalla Corte costituzionale a quella dichiarata illegittima, considerata la non assimilabilità delle condotte sanzionate. Ciò non impedisce, però, la dichiarazione di incostituzionalità, che, in linea generale, non è preclusa dal fatto che si determini un vuoto di disciplina. Vuoto che spetta al legislatore colmare. Il principio vale anche quando  le  questioni  riguardano  il  trattamento  sanzionatorio,  salvo  i  casi  in  cui l’eliminazione pura e semplice della norma sanzionatoria provochi «insostenibili vuoti di tutela»: come, ad esempio, una menomata protezione di diritti fondamentali dell’individuo o di beni di particolare rilievo per la società rispetto a gravi forme di aggressione,  con  eventuale  conseguente  violazione  di  obblighi  costituzionali  o sovranazionali. Solo in questi casi diventa indispensabile individuare, tramite «punti di riferimento» offerti dal sistema vigente, soluzioni sanzionatorie che – nel rispetto dei limiti ai poteri di intervento della Corte – possano sostituirsi a quella denunciata come illegittima dal giudice a quo. Quest’ipotesi non ricorre nel caso in esame. Se è vero che la tutela della salute, cui sono volte le misure di contrasto della ludopatia, è un obiettivo di rilievo costituzionale, va anche aggiunto, però, che qui si tratta di inosservanze di obblighi informativi,  a  carattere  preventivo,  «sensibilmente antecedenti  la  concreta  offesa all’interesse protetto».

La  sanzione  in  esame  va  quindi  rimossa  puramente  e  semplicemente,  spettando  al legislatore stabilirne una nuova.

Roma, 23 settembre 2021

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