Il disconoscimento delle riproduzioni (anche informatiche) A margine di una recente pronuncia del Tribunale di Milano

By | 18/04/2016

Una recente decisione del Tribunale di Milano (Trib. Milano, Sez. Spec. Imp. – A, 04/11/2015, n. 12287) ripropone il tema della valenza probatoria e degli effetti del disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 C.C.

Si tratta di un argomento interessante, il cui esame presuppone alcuni riferimenti preliminari ad istituti in qualche modo limitrofi – disconoscimento della scrittura privata, querela di falso – e le relative distinzioni, che si andranno di seguito a esporre, sia pure a volo d’uccello.

Il disconoscimento della scrittura privata

Cominciando dal disconoscimento “principe” del codice di rito, cioè dal disconoscimento della scrittura privata, è noto che quest’ultima e la sua valenza probatoria sono regolate dagli artt. 2702 e ss. C.C.  e quella delle copie dagli artt. 2714 e ss. C.C.

Il disconoscimento, invece, è regolato dagli artt. 214 e ss. C.P.C.

Secondo il primo comma dell’art. 214 C.P.C. appena citato

«colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione».

In difetto, prosegue l’art. 215 C.P.C., la scrittura si avrà per riconosciuta e, dunque, sarà legalmente attribuita al soggetto da cui si assume provenire.

Viceversa, in presenza del disconoscimento di cui sopra, ai sensi dell’art. 216 C.P.C.,

«la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione».

La querela di falso

Premesso ciò, va aggiunto che gli articoli 221 e ss. C.P.C. affiancano al disconoscimento della scrittura privata sopra esaminato, il diverso istituto della querela di falso, procedimento che, secondo Cass. Civ., Sez. II, 23/12/2014, n. 27353,

  • ha la finalità di «rimuovere la fede privilegiata che caratterizza la scrittura privata con sottoscrizione riconosciuta ai sensi dell’art. 2702 c.c..»;
  • presuppone «l’esistenza di un documento avente l’efficacia probatoria designata dal legislatore come “prova piena”»;
  • ha, infine, ad oggetto «la prova che la dichiarazione che appare proveniente dalla parte che l’ha sottoscritta, considerata separatamente dalla firma riconosciuta, non è stata in realtà effettuata».

Querela di falso v/ disconoscimento di scrittura privata

E’ chiaro che la sussistenza di due istituti con finalità in qualche modo limitrofe, pone il problema della distinzione tra essi.

E lo stesso precedente di legittimità citato al paragrafo precedente (Cass. 27353/2014 cit.), infatti, si occupa anche di tracciarne i rispettivi limiti.

Così, secondo la sentenza in esame, la querela di falso

«postula l’esistenza di una scrittura privata riconosciuta, della quale si intende eliminare l’efficacia probatoria attribuitale dall’art. 2702 c.c.»,

ed è uno strumento ad ampio raggio, rivolto al conseguimento di un risultato a carattere definitivo, consistente nella

«contestazione della genuinità del documento e quindi della completa rimozione del suo valore probatorio con effetti “erga omnes” e non nei soli riguardi della controparte».

Il disconoscimento, invece,

«investendo la stessa provenienza del documento, mira ad impedire che la scrittura privata acquisti detta efficacia, e si risolve in una impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l’autenticità del documento che si assume contraffatto».

La diversità di struttura dei due istituti, dunque, permette di configurare l’ammissibilità della querela di falso nei riguardi di una determinata scrittura anche quando quest’ultima sia già stata riconosciuta giudizialmente.

Infatti, sempre secondo Cass. Civ. 27353/2014 in commento

«avverso la scrittura privata espressamente o tacitamente riconosciuta è proponibile querela di falso anche quando si voglia impugnare la riferibilità della sottoscrizione al suo autore apparente, dal momento che l’avvenuto riconoscimento esclude solamente che colui al quale la sottoscrizione è attribuita possa limitarsi a disconoscere la sottoscrizione addossando l’onere della verificazione alla parte che del documento voglia avvalersi, ma non si pone come accertamento di autenticità non altrimenti impugnabile».

Schema riepilogativo

QUERELA DI FALSO V/ DISCONOSCIMENTO DI SCRITTURA PRIVATA
(Cass. Civ., Sez. II, 23/12/2014, n. 27353)
QUERELA DI FALSO
DISCONOSCIMENTO  SCRITTURA PRIVATA
«postula l’esistenza di una scrittura privata riconosciuta, della quale si intende eliminare l’efficacia probatoria attribuitale dall’art. 2702 c.c.» «si risolve in una impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l’autenticità del documento che si assume contraffatto»
E’ rivolta al conseguimento di un risultato a carattere definitivo, consistente nella «contestazione della genuinità del documento e quindi della completa rimozione del suo valore probatorio con effetti “erga omnes” e non nei soli riguardi della controparte». «investendo la stessa provenienza del documento, mira ad impedire che la scrittura privata acquisti» l’efficacia che le è propria.
QUINDI
«avverso la scrittura privata espressamente o tacitamente riconosciuta è proponibile querela di falso anche quando si voglia impugnare la riferibilità della sottoscrizione al suo autore apparente, dal momento che l’avvenuto riconoscimento esclude solamente che colui al quale la sottoscrizione è attribuita possa limitarsi a disconoscere la sottoscrizione addossando l’onere della verificazione alla parte che del documento voglia avvalersi, ma non si pone come accertamento di autenticità non altrimenti impugnabile».

Le riproduzioni (anche informatiche)

Stabilito, sia pure sinteticamente, i tratti di verificazione e querela di falso, veniamo da ultimo alle riproduzioni, circa le quali l’art. 2712 C.C. (nella formulazione derivante dall’intervento dell’art. 16 D. Lgs. 30/12/2010, n. 235, che vi ha ricompreso, insieme alle riproduzioni informatiche e cinematografiche, anche quelle informatiche) dispone quanto segue:

«le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime».

Come insegna la giurisprudenza sul tema, nel caso della riproduzione il documento “riproducente” viene esibito in giudizio «al fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell’apprezzamento di una più complessa fattispecie» e non in quanto negozio giuridico da cui far derivare «direttamente e immediatamente diritti e obblighi» (Cass. Civ., Sez. Lav., 17/02/2015, n. 3122).

Ciò in quanto, la norma di cui all’art. 2712 C.C. qui in discorso

«non pone una particolare condizione di autenticità (o di verificazione estrinseca) di un documento probatorio, ma stabilisce un rapporto di tipo confermativo della verità dei fatti documentati dalla riproduzione» (ib.).

In altre parole, cioè, un conto è, ad esempio,  depositare un giudizio un contratto di compravendita sottoscritto dalle parti in causa da cui si fa discendere l’obbligazione del compratore al pagamento di una somma di denaro, un altro conto è versare in atti – esemplificando dalla casistica giurisprudenziale – una contabile di bonifico utilizzata, non in quanto scrittura, ma in quanto «fatto descrittivo dell’ordine ad una banca di pagare, dal quale il giudice ha ricavato la presunzione che l’ordine fosse stato eseguito» (v. Cass. Civ. 2652/1995 richiamata in  Cass. Civ., Sez. III, 04/03/2004, n. 4395); oppure un nastro magnetico quale «prova dell’esistenza di episodi in cui l’altra parte aveva “trasceso verbalmente e fisicamente”» (v. Cass. Civ., Sez. III, 04/03/2004, n. 4395 appena citata); oppure, ancora, un filmato riversato su DVD «riproducente le attività illecite contestate ai lavoratori» licenziati in ragione del compimento di tali attività (Cass. Civ., Sez. Lav., 17/02/2015, n. 3122).

Disconoscimento: riproduzione v/ scrittura privata

Anche nel caso delle riproduzioni, la giurisprudenza si è interrogata sulla distinzione tra il disconoscimento di esse e quello della scrittura privata, di cui agli artt. 214 e ss. C.P.C. sopra esaminati, stabilendo, nell’ordine (Cass. Civ., Sez. III, 04/03/2004, n. 4395):

  • che il già citato l’art. 2712 C.C. «non pone una particolare condizione di autenticità (o di verificazione estrinseca) di un documento probatorio, ma stabilisce un rapporto di tipo confermativo della verità dei fatti documentati dalla riproduzione fotostatica»;
  • che, dunque, «il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento» di cui all’art. 215 C.P.C.;
  • che, in conclusione, «l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa».

Schema riepilogativo

RIPRODUZIONE V/ SCRITTURA PRIVATA
SCRITTURA PRIVATA
RIPRODUZIONE
La scrittura viene esibita in giudizio in quanto negozio giuridico da cui far derivare «direttamente e immediatamente diritti e obblighi» e, dunque «pone una particolare condizione di autenticità (o di verificazione estrinseca) di un documento probatorio» (Cass. Civ., Sez. Lav., 17/02/2015, n. 3122). La riproduzione  viene esibita in giudizio «al fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell’apprezzamento di una più complessa fattispecie» e, dunque, «stabilisce un rapporto di tipo confermativo della verità dei fatti documentati dalla riproduzione»  (Cass. Civ., Sez. Lav., 17/02/2015, n. 3122).
Il suo disconoscimento è sottoposto alle regole processuali di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. Il suo disconoscimento ex art. 2712 c.c. non è soggetto «ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c.» ma deve comunque essere «chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta» (Trib. Milano, Sez. Spec. Imp. – A, 04/11/2015, n. 12287).
Il disconoscimento elide la rilevanza istruttoria della scrittura. Ove vi sia stata contestazione specifica «la riproduzione, pur perdendo il suo pieno valore probatorio, conserva tuttavia il minor valore di un semplice elemento di prova, che può essere integrato da ulteriori elementi» Cass. Civ., Sez. Lav., 11/05/2005, n. 9884.

Il disconoscimento della riproduzione informatica

Stabilito quanto sopra, può ora trattarsi del tema delle riproduzioni informatiche, osservando che, già nell’anno 2001 la Suprema Corte, con il proprio precedente Cass.Civ., Sez. Lav., 06/09/2001, n. 11445, aveva avuto modo di operare una secca distinzione tra documenti informatici muniti di sottoscrizione digitale, che possiedono «l’efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 cod.civ.» e documenti informatici privi di sottoscrizione digitale (termine che viene qui utilizzato in senso lato, posto che la questione del documento informatico e delle sue diverse sottoscrizioni non può essere qui neppure accennata), i quali

«vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica (ed ora elettronica) di fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime»,

secondo il disposto dell’art. 2712 C.C. più volte citato.

Sulla stessa linea si è nuovamente posta la Suprema Corte con una decisione dell’anno 2005 (Cass. Civ., Sez. Lav., 11/05/2005, n. 9884), resa in una fattispecie nella quale era stato comminato un licenziamento, sulla base delle risultanze di tabulati di un sistema informatico che provavano l’indebita condotta del lavoratore, genericamente contestati in giudizio da quest’ultimo.

In tale occasione, infatti, la Corte, premette che

«in ordine all’assunta contestazione dei dati del sistema informatico, è da osservare preliminarmente che, per l’art. 2712 cod. civ., la contestazione esclude il pieno valore probatorio della riproduzione meccanica, ove abbia per oggetto il rapporto di corrispondenza fra la realtà storica e la riproduzione meccanica (“la conformità” dei dati ai fatti ed alle cose rappresentate)»,

precisando, indi, che,

«ove contestazione (con questo specifico contenuto) vi sia stata, la riproduzione, pur perdendo il suo pieno valore probatorio, conserva tuttavia il minor valore di un semplice elemento di prova, che può essere integrato da ulteriori elementi»

e concludendo per l’infondatezza dell’eccezione.

Quanto alla giurisprudenza di merito, i concetti sopra esposti sono stati, sia pure indirettamente ribaditi da una pronunzia del Tribunale di Milano (quella da cui il presente articolo ha tratto spunto: Trib. Milano, Sez. Spec. Imp. – A, 04/11/2015, n. 12287), emessa in una fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo ove l’opposto, a comprova del proprio credito azionato in via monitoria, aveva prodotto della corrispondenza email oggetto di contestazione da parte dell’opponente.

Quest’ultimo,tuttavia, nel reagire alla produzione, aveva sommariamente contestato la rispondenza di una corrispondenza email «ai fatti o alle cose» ex artt. 2712 e 2719 C.C., vedendosi, però, dichiarare inammissibile l’eccezione proprio a causa di tale genericità.

Il Tribunale, infatti, sul presupposto – ancorché inespresso – che le email in questione rientrino nella nozione di riproduzione informatica rilevante ex art. 2712 C.C. cit., ha infatti confermato l’indirizzo secondo cui, in ipotesi,

«il “disconoscimento” che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta»,

stabilendo conseguentemente che il

«sommario disconoscimento eseguito dall’opponente non può dare luogo all’esclusione di tali documenti dal novero degli atti di causa utili per la decisione».

Tale, dunque, sembra essere l’indirizzo prevalente sul delicato tema in esame, anche se va segnalato, che lo stesso Tribunale di Milano, in una decisione dell’anno precedente a quella appena indicata, resa sempre in tema di efficacia probatoria di uno scambio di email ordinarie (i.e. non certificate; v. Trib. Milano, Sez. II, 14/05/2014, n. 6267), ne ha di fatto sminuito la valenza istruttoria, rilevando che esse

«possono avere un valore, al più, indiziario, non avendo il dispositivo di riconoscimento tramite password per l’accesso alla posta elettronica semplice ovvero non certificata alcuna caratteristica oggettiva di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, e dunque non offrendo la necessaria garanzia di attendibilità del relativo documento, specie con riferimento alla provenienza».

Conseguentemente, secondo il precedente in esame, le email in questione possono costituire fonte di convincimento del giudice

«solo se concorrono con altri elementi di giudizio e sempre che non vi sia stata contestazione ad opera della parte contro la quale sono stati prodotti».

Documenti & materiali

Scarica Trib. Milano, Sez. Spec. Imp. – A, 04/11/2015, n. 12287
Scarica Cass. Civ., Sez. Lav., 17/02/2015, n. 3122
Scarica Cass. Civ., Sez. II, 23/12/2014, n. 27353
Scarica Trib. Milano, Sez. II, 14/05/2014, n. 6267
Scarica Cass. Civ., Sez. Lav., 11/05/2005, n. 9884
Scarica Cass. Civ., Sez. III, 04/03/2004, n. 4395

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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