Avvocato – Specializzazioni: annullato il regolamento (in parte) sentenza Tar Lazio, Sez. I, 14/04/2016, n. 04424


L’art. 3 del D.M. 12/08/2015, n. 144, che prevedeva in dettaglio gli specifici settori di specializzazione per l’avvocato che voleva fregiarsi del titolo di specialista, è stato annullato ieri dal Tar Lazio, Sez. I, con la sentenza 14/04/2016, n. 04424.

Come si ricorderà, infatti, in attuazione dell’art. 9 L. 31/12/2012, n. 247 (Riforma Forense) che prevedeva la possibilità, per gli avvocati, di  ottenere ed indicare il titolo di specialista, era stato emanato il D.M. 12/08/2015, n. 144 contenente il relativo regolamento, il quale, all’art. 3, per quanto concerneva le specializzazioni, prevedeva quanto segue:

«l’avvocato puo’ conseguire il titolo di specialista in non piu’ di due dei seguenti settori di specializzazione:
a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
b) diritto agrario;
c) diritti reali, di proprieta’, delle locazioni e del condominio;
d) diritto dell’ambiente;
e) diritto industriale e delle proprieta’ intellettuali;
f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;
g) diritto successorio;
h) diritto dell’esecuzione forzata;
i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
l) diritto bancario e finanziario;
m) diritto tributario, fiscale e doganale;
n) diritto della navigazione e dei trasporti;
o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale;
p) diritto dell’Unione europea;
q) diritto internazionale;
r) diritto penale;
s) diritto amministrativo;
t) diritto dell’informatica»

Ora, a seguito di impugnazione del suddetto regolamento da parte dell’O.U.A. (Organizzazione Unitaria dell’Avvocatura), con l’intervento ad opponendum dell’Unione delle Camere Penali; dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori;  dell’Associazione Giuslavoristi Italiani; dell’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi; con la sentenza 14/04/2016, n. 04424, il Tar Lazio, in accoglimento parziale del ricorso, ha dichiarato illegittimo proprio l’art. 3 contenente la suddivisione dei settori di specializzazione e per l’effetto lo ha annullato.

Le ragioni che hanno condotto il Tar Lazio ad annullare il citato art. 3 D.M. 144/2015 sono la sostanziale irragionevolezza delle suddivisioni. Precisamente il Tar Lazio ritiene che:

«né dalla mera lettura dell’elenco, né dalla relazione illustrativa del Ministero è dato, infatti, cogliere quale sia il principio logico che ha presieduto alla scelta delle diciotto materie.
Ed infatti non risulta rispettato né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell’ordinamento, né infine un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari, più numerosi di quelli individuati dal decreto»

E detta irragionevolezza, secondo il Tar Lazio, appare tanto rilevante da consentirgli di spingersi fino al merito, a tutela della maggiore comprensione delle specializzazioni da parte dei consumatori. Esattamente:

«Considerata la delicatezza della disciplina posta e la necessaria funzionalizzazione della normazione secondaria alla perseguita finalità di rendere il mercato delle prestazioni legali più leggibile per i consumatori, non è dunque possibile condividere l’argomentazione difensiva spesa dall’amministrazione e dagli interventori ad opponendum, secondo cui la censura impingerebbe in una valutazione di merito riservata all’amministrazione»

Ed il Tar conclude affermando che:

«l’attuale irragionevolezza della disposizione, infine, diversamente da quanto sostenuto dagli interventori ad opponendum, non può essere elisa dalla teorica (e futura) possibilità di revisione dell’elenco prevista dall’art. 4 del d.m.»

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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