Le attribuzioni patrimoniali del convivente sono ripetibili se non sono proporzionate Cass. Civ., Sez. III, 12/06/2020, n. 11303

By | 22/07/2020

CASS. CIV., SEZ. III, 12/06/2020, N. 11303

«L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale.

É, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza» (Massima non ufficiale)

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di [Omissis], con sentenza n. [Omissis] del [Omissis] ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, condannato [Omissis] al pagamento, a titolo di ingiustificato arricchimento, in favore di [Omissis] – alla quale era stato sentimentalmente legato per oltre trenta anni, procreando con la stessa un figlio – dell’ulteriore, rispetto a quella già portata dalla sentenza di primo grado, somma di oltre Euro novantacinquemila, onerandolo altresì del pagamento delle spese di lite in ragione della metà, compensata la restante parte.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a cinque motivi, [Omissis]

Resiste con controricorso [Omissis]

Il P.G. non ha presentato conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la posizione del [Omissis] era stata qualificata, senza esserlo, di appellante incidentale e ciò aveva comportato un’errata statuizione sulle spese di lite.

Il secondo mezzo afferma, ancora, nullità della sentenza per mancata statuizione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata ritualmente dal [Omissis]

Il terzo mezzo censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2041 e 2034 c.c., avendo la Corte d’Appello sovvertito il ragionamento del Tribunale e ritenuta fondata l’azione di arricchimento senza causa.

Il quarto mezzo afferma omesso esame di un fatto decisivo, della controversia, riguardante l’esborso della somma di lire cento milioni di Lire erogata da [Omissis] alla [Omissis] S.r.l. non ritenuto dalla Corte d’Appello essere una donazione indiretta.

L’ultimo mezzo prospetta, nuovamente, omissione di pronuncia rispetto all’eccezione di prescrizione, ritualmente formulata in sede di merito, sia in primo che in secondo grado e rispetto alla quale alcuno dei giudici si era pronunciato espressamente.

Il primo motivo è infondato.

La qualificazione della posizione del [Omissis] quale appellante incidentale, così risultante sia dall’intestazione della sentenza che dalla parte del provvedimento relativo alle conclusioni che dalle statuizioni a pag. 8 ed a pag. 15, sebbene egli non avesse proposto alcuna domanda, è frutto di un evidente refuso ma, in concreto, non ha portato ad alcuna conseguenza sfavorevole in punto di spese di lite, che sono state regolate sulla base del solo criterio della soccombenza e, in considerazione soltanto parziale, anche in fase di impugnazione di merito, delle domande della [Omissis], compensate in ragione della metà e per la quota per la quale è stata pronunciata condanna questa è stata correttamente rapportata all’importo di essa, e non di quanto richiesto.

Il secondo mezzo è infondato: la Corte territoriale ha, sebbene implicitamente, preso in esame l’eccezione di inammissibilità dell’appello, risultando essa riportata nella parte relativa alle conclusioni e dalla affermazione di fondatezza, parziale, dell’impugnazione, deriva che l’eccezione è stata integralmente disattesa. Sul punto la più recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare seguito, afferma che il giudizio di merito sull’impugnazione esclude la rilevanza del vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello (Cass. n. 10422 del 15/04/2019 Rv. 653579-01): “Qualora il giudice d’appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell’impugnazione, ritenendo di non ravvisare un’ipotesi di inammissibilità ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell’appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali”.

Il terzo mezzo è proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 2034 e 2041 c.c., per non avere la sentenza impugnata ritenuto di ricondurre le dazioni e comunque i versamenti di denaro effettuati dal [Omissis] al paradigma normativo dell’obbligazione naturale, di cui all’art. 2034, ritenendo, viceversa che esse fosse assoggettabili all’azione di indebito arricchimento in danno della [Omissis].

Il motivo non coglie nel segno. La sentenza in scrutinio ha affermato, con accertamento di fatto, non adeguatamente censurato, che l’importo delle operazioni effettuate, del valore superiore alle centinaia di milioni delle vecchie lire (nel vigore del precedente corso legale) e comunque superiore a centinaia di migliaia di Euro non poteva essere ricondotto all’adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all’art. 2034 c.c., in quanto esorbitante dalle esigenze familiari e che non rispettano i minimi di proporzionalità ed adeguatezza di cui all’art. 2034 c.c. La conclusione della sentenza impugnata è, peraltro, coerente con l’affermazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale (Cass. n. 3713 del 13/03/2003 Rv. 561116-01): “Un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente “more uxorio” configura l’adempimento di un’obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens”. Sul punto, ed in via conclusiva, sul terzo mezzo, si ribadisce che (Cass. n. 11330 del 15/05/2009 Rv. 608287-01): “L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale. É, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”).

Il quarto motivo difetta di specificità e comunque è inammissibile: esso deduce che la dazione della somma di lire cento milioni da [Omissis] alla [Omissis] S.r.l. era una donazione indiretta.

Il mezzo, sotto le spoglie dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cerca di veicolare un dissenso motivazionale.

Il motivo è formulato richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidentemente nell’attuale formulazione, risalente al 2012, ma chiaramente denuncia una contraddittorietà della motivazione, in più parti, secondo il precedente paradigma normativo.

La detta censura è, altresì inammissibile, in quanto non individua, così come richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il “fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” bensì contrappone una diversa ricostruzione della vicenda fattuale rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, reiterando, come già tratteggiato, una motivo di impugnazione non più esperibile, nella specie di sindacato di fatto sulla motivazione, in contrasto con la giurisprudenza formatasi in tema (Sez. U. n. 08053 del 07/04/2014 e più di recente Cass. del 12/10/2017 n. 23940).

In conclusione con il terzo e il quarto motivo il [Omissis] chiede una diversa valutazione delle circostanze fattuali (versamenti di somme di denaro, reciproche attribuzioni dei conviventi more uxorio in costanza di rapporto) adeguatamente vagliate, sebbene in modo parzialmente difforme da quanto fatto in primo grado, dalla Corte territoriale.

Il quinto motivo è infondato: l’eccezione di prescrizione non è stata ritualmente ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, né in primo né in secondo grado, sebbene il [Omissis] fosse presente ad entrambe le relative udienze dinanzi ai giudici di merito. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo si veda: Cass. n. 22887 del 13/09/2019 Rv. 654941-01) è oramai, costante: “La mancata riproposizione di un’eccezione al momento della precisazione delle conclusioni ne comporta l’abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva considerato come rinunciata un’eccezione di prescrizione non reiterata nell’atto di precisazione delle conclusioni di primo grado)”. In ogni caso l’eccezione di prescrizione dell’azione di ingiustificato arricchimento è infondata, in quanto il suo termine decorre non dai singoli esborsi, bensì dalla cessazione della convivenza (Cass. (Cass. n. 11330 del 15/05/2009, non massimata sul punto).

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 8.400,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

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