L’obbligazione sussidiaria del nonno al mantenimento del nipote In nota a Cass. Civ., Sez. VI, 14/07/2020, n. 14951


L’art. 316 bis, 1 comma, cc, che è andato a sostituire ed integrare il vecchio art. 148 cc in punto di obbligo contributivo, dispone:

i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’ di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimita’, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Da quanto sopra, dunque, deriva l’esistenza di un’obbligazione al mantenimento anche a carico degli ascendenti (nonni), anche se tuttavia è solo sussidiaria, ossia opera sono in difetto di quella principale spettante ai genitori.

Il principio è stato di recente riaffermato con la decisione Cass. Civ., Sez. VI, 14/07/2020, n. 14951 che qui si segnala secondo cui:

secondo la giurisprudenza di questa Corte, che qui si condivide (cfr. Cass. n. 10419 del 2018), l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori- è, infatti, subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti sol perchè uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l’altro genitore sia in grado di mantenere la prole.

Con questa decisione la Corte respinge il gravame di quell’ascendente che si duoleva della decisione assunta dai giudici di merito e che lo condannavano a versare la somma di € 130,00 mensili alla madre, quale contributo al mantenimento del nipote e che il padre non provvedeva a pagare.

Infatti, il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte vedeva un padre inadempiente all’obbligo di contribuire al mantenimento del proprio figlio, peraltro malato, ed una madre con una situazione economica (uno stipendio circa 1.100,00 Euro mensili) insufficiente a far fronte alle esigenze del minore.

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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