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CASS. CIV., SEZ. VI, 05/05/2020, N. 8455
«L’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi» (Massima non ufficiale)
RILEVATO CHE:
la parte contribuente, socia al 50% della società in nome collettivo “[Omissis]”, proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo all’IRPEF per l’anno d’imposta 2008;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che l’avviso di accertamento fosse compiutamente motivato per relationem a quello precedentemente emesso nei confronti della società, anche se notificato alla società successivamente rispetto alla notifica dell’avviso di accertamento alla socia, con conseguente dichiarazione della sua legittimità;
la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, sotto il profilo dell’omessa allegazione, all’avviso di accertamento nei confronti del socio, dell’avviso di accertamento presupposto nei confronti di una società in nome collettivo in esso richiamato e dell’omessa riproduzione, nell’avviso di accertamento nei confronti del socio, del contenuto dell’avviso di accertamento presupposto nei confronti della società in esso richiamato.
Il motivo è infondato.
Secondo questa Corte, infatti:
in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato l’atto impositivo nei confronti del socio per l’omessa allegazione del processo verbale di costatazione reso nei confronti della società: Cass. n. 25296 del 2014);
in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. nn. 14275 del 2018; 17463 del 2019).
La CTR si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio fosse sufficientemente motivato con l’indicazione dell’atto presupposto emesso nei confronti della società, trattandosi di una indicazione sufficiente a far sì che l’atto presupposto potesse essere preso in considerazione dai soci di una società di persone, i quali, ex art. 2261 c.c. hanno il potere-dovere, anche in relazione agli oneri di diligenza di cui all’art. 1176 c.c., di consultare i documenti relativi alla società di cui fanno parte. Inoltre, la CTR ha compiutamente motivato anche in relazione alla circostanza che l’avviso emesso nei confronti della società, anche se notificato a quest’ultima successivamente rispetto alla notifica dell’avviso di accertamento alla socia, è stato emesso comunque prima, con conseguente possibilità di essere comunque essere preso in considerazione dai soci, motivazione che ha ragionevolmente portato il giudice a ritenere la conoscibilità da parte della contribuente dell’atto emesso nei confronti della società secondo una insindacabile valutazione di merito delle risultanze probatorie da parte dei giudici della CTR (Cass. n. 25166 del 2019).
Ritenuto dunque che il ricorso va rigettato e che la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in duro 2,500, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.