La residenza dei figli di genitori separati In nota a sentenza Cass. Civ., S.U., 04/10/2018, n. 24231


A proposito di residenza nel caso di separazione dei genitori, l’art. 337 sexies, 2° comma, cc dispone che «in presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto».

Ma la residenza è anche il criterio in base al quale si determina la competenza territoriale del giudice, e, prima ancora, in sede di  controversie regolate dal diritto internazionale privato ex L. 31/05/1995, n. 218, la giurisdizione.

In occasione di un ricorso in cui si discuteva dell’affidamento di un minore in controversia sottoposta alla legge di diritto internazionale di cui sopra L. 218/2018, in cui una parte ha sollevato l’eccezione di difetto di giurisdizione [italiana] determinata, appunto, dalla residenza del minore, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza Cass. Civ., Sezioni Unite, 04/10/2018, n. 24231 precisando il concetto di residenza abituale, e a tal proposito affermando che:

«l’accertamento della residenza abituale del minore è stato compiuto dalla Corte di appello in modo pienamente conforme alla nozione di residenza abituale recepita dalla giurisprudenza di legittimità in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E. (Corte Giustizia U. E. del 2 aprile 2009 nella causa C-523/2007 e dell’8 giugno 2017 nella causa C-111/2017). È noto infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la residenza abituale del minore coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale (Cass. civ. S.U. n. 5438 del 18 marzo 2016) che, con il trascorrere del tempo, viene a identificarsi con il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha consolidato la sua rete di affetti e relazioni (Cass. civ. sez. I ordinanza n. 30123 del 14 dicembre 2017)».

Con la sentenza S.U. 24231/2018 che qui si segnala, le Sezioni unite chiariscono ulteriormente che la residenza del minore è una situazione di fatto che prescinde dunque dalla mera residenza anagrafica; testualmente:

«la residenza abituale integra pertanto una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. civ. n. 30123/2017) senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei (Cass. civ. sez. VI-1 ordinanza n. 27358 del 17 novembre 2017)».

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass. Civ., Sezioni Unite, 04/10/2018, n. 24231

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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