Jobs act é legge: delega al governo sulla riforma del mercato del lavoro Riordino dei contratti di lavoro ed adozione di un testo organico semplificato


La legge delega sulla riforma del mercato del lavoro è stata pubblicata in gazzetta (Legge 10 dicembre 2014, n. 183; G.U. n. 15 dicembre 2014, n. 290) lo scorso 15 dicembre ed è entrata in vigore il giorno seguente: 16 dicembre 2014, come previsto dal 15° comma della legge.

Come già esaminato nell’articolo di questo blog del 13/10/2014, con il maxi-emendamento n. 1800 dell’08/10/2014, il disegno di legge n. 1428/2014 aveva visto sostituiti gli originari sei articoli che disciplinavano le rispettive deleghe al governo, con un unico articolo contenente tutte le cinque deleghe al governo.

Un solo articolo (art. 1), dunque, delega il governo – alla luce di principi e criteri direttivi in esso contenuti – ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (e, dunque, entro il 16/05/2015), uno o più decreti legislativi finalizzati ad intervenire in materia di

«riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro».

Dalla data di entrata in vigore degli emanandi decreti attuativi, poi, inizierà a decorrere un ulteriore termine di 12 mesi per l’adozione, sempre da parte del governo (v. comma 13 della legge) di eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi che si renderanno necessari alla luce delle evidenze attuative nel frattempo emerse anche a seguito del monitoraggio permanente istituito con L. 92/2012 (cd. riforma Fornero).

Cinque sono le deleghe attribuite al governo per completare il secondo step del più ampio programma del cd. piano lavoro o meglio conosciuto come Jobs Act, il cui primo step è stato attuato con l’emanazione del cd. decreto lavoro (D.L. 20/03/2014, n. 34Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese); esaminiamole più da vicino.

Nel presente articolo si tratterà della delega riguardante il riordino dei contratti di lavoro, anche mediante l’introduzione di un testo organico semplificato, ove andranno a confluire le disparate discipline normative che regolano le forme contrattuali esistenti.

Delega in materia di riordino delle forme contrattuali e testo unico semplificato

In alcuni precedenti articoli, da ultimo in quello pubblicato in data 13/10/2014, avevamo già approfondito nel dettaglio il contenuto della delega relativa al riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle forme contrattuali, come ampliata dalla Commissione Lavoro al Senato.

A seguito del primo passaggio al Senato, al testo originario era stata, infatti, aggiunta la delega (la nuova lettera b del comma 7° della legge delega) per l’adozione di decreti legislativi al fine promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti ed indiretti.

Ecco che nel testo di legge, uscito dalla conclusione dei lavori parlamentari, troviamo trasfuso sostanzialmente il medesimo contenuto uscente dai lavori al Senato, con alcune peculiari precisazioni.

La legge delega il governo all’adozione di un decreto legislativo ad hoc recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, previa individuazione ed analisi di tutte le forme contrattuali esistenti (lett. a, 7° comma legge delega) ed abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato.

Il riordino delle forme contrattuali muove dal presupposto di realizzare una maggiore  coerenza con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo; la legge delega chiarisce i principi ed i criteri direttivi da seguire nell’elaborazione dei decreti delegati, i quali oltre ad attenersi al rispetto della normativa comunitaria ed internazionale ed oltre a quanto sopra visto, dovranno specificatamente prevedere (si veda in proposito anche la scheda di sintesi pubblicata sul sito del ministero del lavoro a cui ci si richiama):

– la riduzione e la semplificazione degli oneri di gestione del rapporto di lavoro;

– l’introduzione per le nuove assunzioni di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, con il mantenimento della reintegra nel posto di lavoro unicamente per i licenziamenti discriminatori e nulli e per specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare ingiustificato e con l’esclusione della stessa, invece, per i licenziamenti economici, per i quali si prevederà un indennizzo economico certo e parametrato all’anzianità di servizio del lavoratore;

– la revisione della disciplina delle mansioni ed, in specie, consentendo modifiche all’inquadramento del lavoratore per garantirne il proficuo impiego nel caso di ogge3ttivo mutamento delle esigenze aziendali, Nei casi di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, la revisione delle mansioni potrà avvenire solo sulla base di «parametri oggettivi» e dovrà tener conto delle condizioni di vita «ed economiche» dei lavoratori. La norma, inoltre, aggiunge la possibilità per la contrattazione collettiva di «individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera»;

– la revisione dei controlli a distanza, sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, con garanzia della dignità e della riservatezza del lavoratore;

– la previsione di un compenso di orario minimo, dapprima in via sperimentale con durata biennale, che dovrà essere garantito oltre che nei rapporti di lavoro subordinato, anche nei  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa fino al loro superamento ed ove non già regolato dalla contrattazione collettiva;

– l’estensione dell’ambito di utilizzabilità delle prestazioni di lavoro accessorio.

L’efficienza dell’attività ispettiva è invece l’obiettivo oggetto della delega ad essa dedicata che dovrà essere attuata anche attraverso la costituzione di un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro che integri in un’unica struttura i servizi ispettivi del ministero del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, con il necessario coordinamento di ASL ed ARPA.

Documenti & materiali

Scarica il testo della Legge 10 dicembre 2014, n. 183; G.U. n. 15 dicembre 2014, n. 290)
Leggi il comunicato stampa del ministero del lavoro del 15 dicembre 2014

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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