Jobs act: approvato al Senato il D.D.L. delega sulla riforma del mercato del lavoro Dopo l'approvazione al Senato, il testo del D.D.L. passerà all'esame della Camera


Sono stati i 165 si, contro i 111 no e i 2 astenuti, che hanno consentito l’approvazione al Senato del testo del DDL delega n. 1428/2014 che attribuisce «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro».

Ora l’esame del testo passerà alla Camera dei deputati per la seconda lettura.

Con un comunicato stampa pubblicato sul sito del ministero del lavoro e delle politiche sociali il 09/10/2014, vengono resi noti il testo del D.D.L. n. 1428/2014 approvato al Senato, la scheda di sintesi dei contenuti del provvedimento, nonché l’intervento del ministro Poletti tenutosi al Senato nel corso della seduta di approvazione del DDL delega, la cui lettura Vi segnaliamo.

L’emendamento  08 ottobre 2014, n. 1800: un solo articolo in sostituzione dei precedenti sei

Con il maxiemendamento n. 1800 dell’08/10/2014, il disegno di legge n. 1428/2014 vede sostituiti gli originari sei articoli che disciplinavano le rispettive deleghe al governo, come esaminate nel precedente post pubblicato su questo blog il 01/10/2014, con un unico articolo che comprende in sè tutte le deleghe della precedente versione del testo, con alcune modifiche sostanziali.

Nel presente post ci soffermeremo all’esame nel dettaglio (già trattato nel precedente post appena richiamato) della delega relativa al riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle forme contrattuali, come ampliata dalla Commissione Lavoro al Senato e modificata nel testo approvato al Senato.

Il contenuto della delega in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell’attività ispettiva (in origine art. 4 del D.D.L.)

Nel testo del D.D.L. n. 1428/2014 che esce dal maxiemendamento approvato al Senato, rispetto al testo proposto nella prima versione della Commissione Lavoro, troviamo alcune significative novità contenute nel 7° comma del nuovo e unico art. 1 del provvedimento in questione (in origine era l’art. 4 D.D.L. n. 1428/2014).

Nel dettaglio notiamo, infatti, che rispetto al testo originario è stata aggiunta una lettera, inserita in sostituzione della precedente lettera b) (e dunque facendo slittare tutte le successive sino alla lettere i), che delega il governo ad adottare, sempre entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi, anche al fine di:

b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti ed indiretti.

E’, invece, rimasto invariato il contenuto della nuova lettera c) con la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio.

Su questo tema “spinoso” si è espresso il ministro Poletti nell’intervento della seduta parlamentare dell’08/10/2014 con le seguenti parole:

…il tema che si propone in questione momento è un drastico cambio di direzione, attraverso l’attivazione di un contratto a tempo indeterminato che abbia le caratteristiche di attrattività normativa ed economica in grado di invertire la tendenza in atto, facendo si che il rapporto tra contratto a tempo indeterminato e altri contratti cominci a riequilibrarsi. […] Il nostro obiettivo è avere un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti che costi meno […] che contenga meno incertezze e, quindi, incentivi l’imprenditore ad investire di più, ad assumere di più e a non utilizzare altre tipologie contrattuali meno tutelanti.

Un’altra novità del testo approvato è quella relativa al demansionamento del lavoratore in caso di crisi aziendale: la nuova lettera d) (sempre contenuta nel comma 7 dell’art. 1), infatti, precisa che in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, la revisione delle mansioni potrà avvenire solo sulla base di «parametri oggettivi» e dovrà tener conto delle condizioni di vita «ed economiche» dei lavoratori.

La norma, inoltre, aggiunge la possibilità per la contrattazione collettiva di «individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera».

Il resto delle disposizioni contenute nel nuovo comma 7 dell’art. 1 del D.D.L. n. 1428/2014 è, invece, rimasto sostanzialmente identico al precedente art. 4 contenuto nel testo proposto dalla Commissione Lavoro al Senato prima della sua approvazione.

Documenti & materiali

Leggi il testo del DDL 1428/2014 Lavoro approvato al Senato
Scarica il testo proposto dalla Commissione Lavoro al Senato prima della sua approvazione
Leggi l’Intervento del ministro Poletti al_Senato_dell’08/10/2014
Scarica il testo della scheda di sintesi

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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