Inesistente la notifica della cartella a mezzo del servizio postale privato Commissione Tributaria per la Sicilia - sentenza n. 3575/29 del 24/08/2015


La notifica di un atto tributario a mezzo del servizio postale prestato da un’agenzia privata di spedizioni è giuridicamente inesistente e non sanabile con conseguente annullamento dell’atto e del suo contenuto.

Ciò è quanto ha di recente statuito la Commissione Tributaria per la Sicilia con la sentenza n. 3575/29 del 24/08/2015.

Il caso

La società S. srl riceveva la notifica di una cartella di pagamento per IRES 2005 notificata a mezzo posta attraverso un’agenzia privata di spedizioni.
Avverso tale cartella il contribuente proponeva ricorso, il quale, tuttavia veniva rigettato dalla Commissione Provinciale di Agrigento. Il contribuente appellava, dunque, la sentenza di primo grado avanti la Commissione tributaria Regionale lamentando, tra l’altro, un vizio di notifica dell’atto impositivo tale da inficiarne la validità.

La decisione della Commissione Tributaria per la Sicilia

Con la sentenza in questione la CTR siciliana ha ribaltato la decisione di primo grado aderendo in buona sostanza alle argomentazioni addotte dal contribuente per quanto riguarda il lamentato vizio di notifica dell’atto.

In particolare la Commissione si sofferma sulle disposizioni riguardanti il procedimento notificatorio degli atti tributari, rilevando come esso sia regolato da un rigido formalismo in considerazione delle conseguenze derivanti dall’omessa notificazione nel termine prescritto: annullamento della pretesa erariale ed estinzione dell’obbligazione tributaria.
Ciò posto, la CTR osserva che nel momento in cui l’AF procede alla notifica di un atto avvalendosi, come previsto, del servizio postale è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale individuate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890. Secondo tale normativa viene affidato all’amministrazione postale il compimento di tutte le attività ricollegate alla notificazione: dall’accettazione dell’atto, alla spedizione, al recapito e alla conseguente prova dell’avvenuta notificazione fornita dal bollo dell’ufficio postale il giorno della consegna. Attività, queste ultime, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all’esito del procedimento di notificazione. Di conseguenza, precisa la CTR, «non può ritenersi valida la notificazione eseguita da agenzie private alle quali possono essere dati in concessione servizi postali” di “accettazione” e “recapito” “per espresso” di corrispondenza», dal momento che tali agenzie sono prive di quei connotati di specialità posseduti invece dall’ente poste.

Inoltre, richiamandosi ad un precedente della Corte di Cassazione – secondo la quale l’incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell’agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (cfr. Cass. Civ. 2922/15) – la CTR Siciliana precisa che

quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento non può che fare riferimento al servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale; con la conseguenza che, se questo adempimento è affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’articolo 140 del Codice di procedura civile.

Alla luce delle seguenti argomentazioni la CTR stabilisce l’inesistenza e la non sanabilità della notifica dell’atto impositivo con conseguente annullamento del medesimo atto, accogliendo in toto l’appello del contribuente.

In conclusione

Mai gettare la busta contenente avvisi di ricevimento e/o cartelle tributarie! Pare questa la lezione fornita dalla Commissione Tributaria Siciliana.

Infatti, se dal timbro apposto sulla busta (o direttamente sul plico) emerge che la notifica dell’atto eseguita a mezzo del servizio postale non è stata effettuata dall’Ente Poste si potrà ottenere, previo ricorso volto a dedurre la circostanza, l’integrale annullamento delle somme richieste dall’erario in detto atto…

Documenti & Materiali

Scarica la sentenza n. 3575/29 del 24/08/2015 Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Scarica il testo della L. 20 novembre 1982, n. 890

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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