Ara il campo durante il periodo di malattia: legittimo il licenziamento


La Cassazione si pronuncia su un caso di licenziamento intimato ad un lavoratore che, assente per malattia,  era stato scoperto ad arare e piantumare il terreno di sua proprietà.

Come noto, la malattia (nel caso di specie provocata da un infortunio non professionale) è la tipica ipotesi legale (ex art. 2110 C.C.) di sospensione del rapporto di lavoro dovuta all’impossibilità di rendere la propria prestazione lavorativa. Nel periodo di malattia permane il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico.

Nel corso degli anni la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità, per il lavoratore assente, di svolgere un’altra attività lavorativa (o non lavorativa, es. attività sportive od amatoriali), purchè l’attività concretamente svolta risulti compatibile con la malattia e, quinidi, non comporti pregiudizio o ritardo della guarigione e del conseguente rientro in servizio del lavoratore.

In caso contrario, il datore di lavoro è legittimato a recedere dal rapporto di lavoro, costituendo il comportamento del lavoratore giusta causa di licenziamento.

Il caso

Nel caso di specie, Tizio era assente (giustificato) dal lavoro a causa di un infortunio (non occorso sul luogo di lavoro) che gli aveva provocato la frattura di una falange intermedia del secondo dito della mano sinistra.

Tuttavia, durante il periodo di malattia, il lavoratore infortunato era stato sorpreso ad arare con il trattore ed a piantumere degli alberi di agrumi su un terreno di sua proprietà e tale comportamento ne aveva conseguentemente giustificato il licenziamento intimato dal datore di lavoro.

Impugnato il licenziamento da parte del lavoratore, il primo grado si era concluso in senso favorevole quest’ultimo che aveva visto invece ribaltare la sentenza in appello e, indi, la vicenda era finita in Cassazione.

La sentenza di Cass. civ., sez. lavoro, n. 21438/2015

I giudici della Corte, con la sentenza in commento, riconoscono la legittimità della causa di licenziamento intimato nella specie e basata sulla circostanza che l’attività svolta dal lavoratore nel periodo destinato al riposo,

seppure non aveva prodotto danno, era stata tuttavia idonea ad aggravare lo stato di salute ed a ritardare la guarigione, e ciò con un “altissimo grado di probabilità”, trattandosi della funzionalità della mano.

La difesa del lavoratore aveva cercato di giustificare l’azione compiuta dal proprio assistito e, indi, affermandone la legittimità, sul presupposto che l’attività medesima dovesse ritenersi compatibile con la malattia sofferta (nello specifico, il lavoratore aveva rimosso la stecca ortopedica necessaria a sanare la frattura), nonchè sul presupposto che, in ogni caso, sempre a parere della difesa del lavoratore, il convincimento dei giudici di appello non fosse supportato da alcuna disamina logico giuridica, nè tanto meno medico-legale.

I dedotti motivi non hanno convinto la Corte, che li ha ritenuti tutti infondati, pervenendo così al rigetto del ricorso del lavoratore, con conessa soccombenza anche in ordine alle spese del giudizio.

Secondo i giudici della Corte, infatti, l’esercizio, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia o per infortunio, di attività, lavorative o no, tali da poter porre in pericolo, anche senza concreto ed effettivo pregiudizio, la guarigione entro il tempo di assenza giustificata,

integra un inadempimento dell’obbligo derivante dal contratto di lavoro e precisamente la violazione dei doveri generali di correttezze e di buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, di gravità tale da giustificare il licenziamento, anche in difetto del contratto collettivo o del codice disciplinare.

Documenti & materiali

Scarica il testo di Cass. Civ., sez. lavoro, 23/09-21/10/2015, n. 21438

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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