Il protocollo di lavoro del Tribunale di Lagonegro Ovvero: di come il soccombente debba sopportare il costo della "cortesia"

By | 12/02/2016

Pubblichiamo un ulteriore protocollo che, come avevamo già evidenziato nel presentare altro documento, non è, a stretto rigore, un “protocollo PCT”, ma contiene comunque norme interferenti con tale tema.

Si tratta del Protocollo d’intesa per i procedimenti di competenza della Sezione Lavoro” elaborato dal Tribunale di Lagonegro, che si segnala per una singolare disposizione in tema di copia di cortesia.

Il penultimo comma dell’art. 2 del documento in esame, infatti, recita testualmente:

«le parti provvederanno al deposito di “ copie di cortesia ” dei documenti presenti nel fascicolo telematico solo ove espressamente richiesto dal giudice il quale riconoscerà al difensore che vi provveda un rimborso forfettizzato della relativa spesa da porre a carico della parte soccombente».

Ora, è bensì vero che, a mente dell’art. 16, 9° co., D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, «il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche», ma la genericità della disposizione protocollare sopra riportata induce a ritenere che essa si riferisca alla ben diversa ipotesi di cui al punto 3 della Circolare Min. Giustizia del 23/10/2015.

Quest’ultima disposizione, dal canto suo, nel trattare il tema del deposito di copie “informali” di atti già depositati in via telematica, ha cura di precisare che ciò

«costituisce soluzione o prassi organizzativa sovente adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione».

E, invece, a quanto è dato capire, in quel di Lagonegro (e non solo in quel Foro, va aggiunto), a (cortese) richiesta del Giudice il deposito della “copia di cortesia” diviene in qualche modo obbligatorio.

Ed anzi, nella specie esso diviene altresì oneroso per il soccombente, il quale dovrà provvedere, sempre secondo il documento protocollare in esame, anche al saldo del «rimborso forfettizzato della relativa spesa» nell’importo liquidato dal Giudice (importo che, sembra di capire, andrà ad aggiungersi al rimborso forfetario previsto dall’art. 2 D.M. 10/03/2014, n. 55).

Il tutto, almeno a parere di chi scrive, fa sorgere più di una perplessità, alle prese con le quali vi lasciamo.

Buona lettura.

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