Il genitore che pregiudica il rapporto dell’altro genitore con il figlio deve risarcire il danno ad entrambi Trib. Cosenza, Sez. II, decreto 07/11/2019, n. 549

By | 22/01/2020

TRIB. COSENZA, SEZ. II, DECRETO 07/11/2019, N. 549

«La condotta di un genitore gravemente pregiudizievole del rapporto affettivo del figlio con l’altro genitore è lesiva tanto del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, quanto del diritto dell’altro genitore a svolgere il proprio ruolo e determina il diritto di entrambi al risarcimento del danno.

La relativa quantificazione può essere equitativamente effettuata tenendo conto, sia della durata dell’emarginazione della figura del genitore estromesso, sia dei presumibili disagi e sofferenze patiti da questi per il distacco fisico ed emotivo dal figlio, sia di quelli patiti dal figlio medesimo per la privazione dell’apporto del padre rispetto alla sua crescita, educazione e formazione» (Massima non ufficiale)

FATTO E DIRITTO

[Omissis], rappresentato e difeso dall’avv. [Omissis], ha chiesto che, previo ammonimento della moglie [Omissis], vengano adottati i provvedimenti più idonei a garantire al figlio minore [Omissis], nato in data ([Omissis]), il diritto ad una sana e serena crescita, disponendone, a modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza n. [Omissis] del [Omissis] con la quale il Tribunale di [Omissis] ha dichiarato la separazione dei coniugi, l’affidamento esclusivo al padre ed il collocamento prevalente presso la casa dello stesso e regolamentando le modalità di visita madre-figlio;

ha chiesto inoltre la condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore proprio e del minore;

rilevato che la resistente [Omissis], rappresentata e difesa dall’avv. [Omissis], ha chiesto: la sospensione della responsabilità genitoriale del [Omissis];

che il figlio possa procedere con i necessari percorsi terapeutici;

che il [Omissis] venga sottoposto ai test per come già disposti dal Tribunale per i Minorenni di [Omissis], e, solo in subordine, che i genitori vengano sottoposti a ctu. In subordine, ha chiesto l’affido esclusivo del minore e che gli incontri tra padre e figlio avvengano con modalità protette sino a quando, sulla base delle valutazioni degli specialisti competenti, non sarà possibile riprendere regolarmente i rapporti;

osserva quanto segue.

In sede di separazione giudiziale il minore è stato affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso su “concorde richiesta” degli stessi.

Il Tribunale ha altresì disposto il collocamento prevalente di [Omissis] presso la madre ed ha disciplinato le frequentazioni con il padre prevedendo incontri infrasettimanali, nonché la permanenza anche per la notte a week-end alternati.

Costituisce un dato pacificamente acquisito al giudizio che a partire dal mese di novembre 2016 il [Omissis] non abbia esercitato il diritto-dovere di visita.

In questo arco temporale il ricorrente ha infatti incontrato il figlio soltanto in ambiente protetto (da ultimo, da aprile a luglio 2018, presso l’Unità di NPI dell’ASP di [Omissis]).

É pacifico che l’interruzione delle frequentazioni sia imputabile ad una determinazione unilaterale della resistente, la quale nel mese di novembre 2016 “ha deciso di tenere con sé il figlio e non mandarlo con il padre” (in questi termini si è testualmente espressa la difesa della resistente stessa nella memoria di costituzione in giudizio, pag. 15).

La [Omissis] ha motivato tale decisione adducendo il rifiuto opposto da [Omissis] nei confronti del padre, il disagio che il piccolo manifestava al rientro dagli incontri con lo stesso ed il sospetto che in tali occasioni il figlio fosse vittima di abusi di natura sessuale e di maltrattamenti.

Le ragioni esposte a giustificazione non hanno trovato riscontri oggettivi.

I sospetti di abusi e maltrattamenti si sono rivelati privi di fondamento in esito alle indagini svolte dalla locale Procura della Repubblica in tre distinti procedimenti.

In particolare, nell’ambito del procedimento n. 5082/14, come si evince dalla documentazione acquisita agli atti del presente giudizio, si è tra l’altro proceduto a perizia medico-legale sul bambino e ad intercettazioni ambientali audio-video all’interno dell’abitazione del [Omissis], che hanno dato esito negativo.

Infatti, la valutazione ispettiva del minore, eseguita in tre giorni diversi presso l’abitazione della [Omissis] al rientro di [Omissis] dagli incontri con il padre, non ha evidenziato lesioni a carico dello stesso. In questa fase non è stato possibile effettuare degli approfondimenti sul piano medico-legale, non avendo la [Omissis] prestato il consenso all’esecuzione di esame specialistico ano-rettoscopico.

Dalle intercettazioni audio-video, protrattesi per un mese, non è emersa alcuna condotta “abusante, maltrattante o anomala in danno del bambino”.

La consulenza tecnica psico-diagnostica eseguita nel corso dello stesso procedimento ha consentito di accertare che [Omissis] era incapace di distinguere la fantasia dalla realtà, la differenza tra giusto e sbagliato, non aveva consapevolezza di luoghi, distanze, spazi e tempo.

Inoltre, lo specialista incaricato non ha rilevato indici di disturbo post-traumatico (cfr. relazione a firma della dott.ssa [Omissis], specialista in neuropsichiatria infantile).

A fronte degli esiti delle indagini penali, i frammentari racconti fatti dal minore nel corso dei colloqui con la dott.ssa [Omissis] e in sede di ascolto giudiziale, peraltro a ragguardevole distanza di tempo dalla cessazione dei rapporti con il padre, non possono essere reputati attendibili, dovendosi considerare che in [Omissis] “l’attenzione, la percezione, …, ma forse soprattutto il rapporto con la realtà mostrano anomalie vistose e per certi versi misteriose” (cfr. relazione di ctu), e che, come evidenziato dal P.M. nella richiesta di archiviazione del 23.1.17 (proc. n. 4976/16), il minore ha nel tempo subito “plurime suggestioni” ad opera della madre, che “ha provveduto, con condotta quasi maniacale, a filmare o registrare quanto lo stesso diceva, ponendogli domande relative ai segni fisici dallo stesso presentati”.

A tal riguardo occorre infatti considerare che i bambini presentano modalità relazionali orientate in senso imitativo e adesivo e risultano, perciò, influenzabili dalle suggestioni che possono essere insite nelle domande degli adulti e tendono a formulare risposte che ne assecondino le richieste (cfr. Cass. pen. 7373/12).

Del resto, la scarsa attendibilità del narrato del minore è stata riscontrata, nel corso della sua audizione giudiziale, sotto vari profili.

Nell’occasione, [Omissis] ha riferito di non avere mai giocato con il padre (“mai, mai, mai”), in contrasto con le risultanze delle indagini penali.

Ha dichiarato che a casa del padre non faceva il bagno o la doccia (al riguardo aggiungendo che altrimenti lo avrebbero fatto affogare), in contrasto con quanto affermato dalla odierna resistente nella denuncia ai Carabinieri di [Omissis] del 5.8.14 (“il padre fa il bagnetto al bambino tutti i giorni in cui lo ha con sé”) e nell’ambito del giudizio di separazione (cfr. memoria depositata in quella sede in data 17.10.14 acquisita in copia agli atti del procedimento penale n. 2763/15).

Ha negato di avere un cugino, mentre è pacifico che ne abbia uno, nipote ex sorore del [Omissis], che abitualmente accompagnava [Omissis] e il padre nelle loro uscite (cfr. denuncia della [Omissis] del 5.8.14, già menzionata).

In difetto di ulteriori elementi di riscontro, i comportamenti del minore, che il ctu, in linea con quanto opinato dalla dott.ssa [Omissis] (cfr. verbale di udienza del 4.10.19), ha apoditticamente definito “sessualizzati”, senza fornire a supporto della valutazione contributi di letteratura specialistica, non sono idonei a porre in discussione gli esiti delle indagini penali.

Deve inoltre evidenziarsi l’ambiguità comportamentale della [Omissis], la quale, da un lato accusava il coniuge di condotte penalmente rilevanti in confronto del figlio, dall’altro, per tutta la durata del giudizio di separazione, introdotto con ricorso depositato il 25.1.13 e definito con sentenza del 13.1.17, ha mantenuto ferma la richiesta di affido condiviso, come si apprende dalla lettura della motivazione della sentenza medesima, nonostante l’assoluta incompatibilità di tale regime con le gravi condotte imputate al [Omissis]

Ed ancora, la resistente, mentre denunciava ai Carabinieri di [Omissis] che il figlio, al rientro dai suoi incontri con il padre, presentava arrossamenti sulla cute, macchie strane, etc. (cfr. verbale di ricezione di denuncia del 5.8.14, verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. del 10.9.14, verbale di ricezione di integrazione di denuncia del 18.10.14), con ciò evidentemente alludendo a condotte penalmente rilevanti consumate nell’ambiente paterno, dall’altro, nell’ambito del giudizio di separazione, tramite il suo difensore, attribuiva le reazioni cutanee alla eccessiva attenzione per l’igiene del figlio da parte del padre (cfr. memoria, già menzionata, depositata nel giudizio di separazione in data 17.10.14, pag. 6).

Neanche l’assunto del rifiuto opposto dal minore alle frequentazioni con il padre fino all’interruzione delle stesse nel mese di novembre 2016 è confortato dalle risultanze processuali, che depongono, anzi, in senso contrario.

Dall’attività di indagine svolta nell’ambito del già menzionato procedimento penale n. 5082/14 è emersa l’assoluta normalità dei rapporti tra il [Omissis] e il figlio, il quale, quando era in compagnia del primo, giocava, scherzava ed appariva contento e spensierato (cfr. relazioni dei servizi di O.C.P. e richiesta di archiviazione del 13.1.15).

Durante le indagini peritali svolte dal ctu nominato nel giudizio di separazione [Omissis] “non ha mostrato alcun segno di rifiuto nei confronti del padre, nessun segnale di timore e di difficoltà”, ma si relazionava “volentieri con entrambi i genitori, negli incontri congiunti, il bimbo, lasciato solo con il padre, non ha cercato la madre, … non ha mostrato alcuna resistenza nell’entrare in macchina con il padre, anzi sembrava molto desideroso di uscire dalla casa della madre, mentre nella casa del padre si è mosso con disinvoltura” (cfr. relazione a firma del dott. [Omissis] del 6.5.15).

Anche successivamente alla sospensione degli incontri padre-figlio, sono emersi elementi di dissonanza rispetto all’assunto della resistente. Infatti, dalla relazione del Consultorio familiare di [Omissis] del 14.6.17, redatta su richiesta del Tribunale per i minorenni di [Omissis], risulta che il minore, alla domanda se volesse incontrare il padre, ha risposto affermativamente in “modo istintivo e senza esitazioni” (all. n. 5 fascicolo parte resistente).

Il ctu nominato in questa sede ha constatato che attualmente [Omissis] rifiuta categoricamente il padre e addirittura manifesta “reazioni fobiche quando esposto all’esperienza paterna”.

Pure in sede di ascolto giudiziale il minore ha mostrato ostilità e disprezzo per il padre, ripetutamente definito “cattivo”, “cattivissimo”.

Il ctu ha escluso che ricorra un caso di alienazione parentale, senza tuttavia adeguatamente motivare tale conclusione, nemmeno a fronte delle articolate osservazioni sul punto formulate dal consulente di parte ricorrente.

All’udienza del 9.10.19, dopo avere affermato che “sono assenti tutti e otto i sintomi dell’alienazione parentale”, ha, tra l’altro, precisato che difetta in [Omissis] la mancanza di ambivalenza verso i due genitori (integrante, secondo letteratura, uno dei sintomi rilevanti).

La spiegazione che la dott.ssa [Omissis] ha fornito di tale conclusione non è convincente.

La mancanza di ambivalenza è emersa in sede di audizione giudiziale del bambino, il quale nei confronti del padre (che ha definito “cattivissimo” anche quando è stato interrogato sulle capacità culinarie dello stesso) ha usato solo toni dispregiativi, e per la madre ha manifestato esclusivamente sentimenti positivi (“è buona”; “mi ha messo la medicina”, come intervento riparatore ai dolori fisici arrecatigli dal padre), mentre il comportamento valorizzato dal ctu, ossia la ribellione, anche fisica, alla madre, apostrofata come “cattiva” perché lo costringeva a vedere il padre in occasione delle operazioni peritali, non può condurre a diversa conclusione.

Trattasi, infatti, di reazione pur sempre correlata ad un’esperienza con la figura paterna, attualmente vissuta dal minore come assolutamente negativa, e che riflette dunque anch’essa l’ostilità verso il padre.

Neanche è appagante la spiegazione fornita dal ctu nello sminuire la rilevanza della ingiustificata ed indiscriminata avversione che, nel corso della sua audizione giudiziale, il minore ha manifestato in confronto dell’intero ramo parentale paterno (con la sola eccezione del padre del ricorrente, non più in vita); atteggiamento, questo, che costituisce un altro dei fattori ai quali viene comunemente attribuita valenza sintomatica ai fini del riconoscimento di un processo di alienazione parentale.

In ogni caso, in questa sede non rileva stabilire se si sia in presenza di una vera e propria patologia o disfunzione, inquadrabile o meno come “sindrome da alienazione parentale”, occorrendo, piuttosto, accertare se il distacco del piccolo [Omissis] dal padre affondi le sue radici in condizionamenti esercitati dal genitore collocatario, ovvero in altri fattori.

Infatti, qualora il genitore non affidatario o collocatario, per conseguire la modifica delle modalità di affidamento del figlio minore, denunci l’allontanamento morale e materiale di quest’ultimo, attribuendolo a condotte dell’altro genitore, a suo dire espressive di una Pas (sindrome di alienazione parentale), il giudice di merito, prescindendo dalla validità o invalidità teorica di detta patologia, è tenuto ad accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l’ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo (cfr. Cass. 6919/16).

Nel caso di specie, esclusa, per quanto sopra osservato, l’ipotesi di condotte di abuso e/o maltrattamento ad opera del ricorrente, deve ritenersi che l’allontanamento di [Omissis] dal padre sia ascrivibile alla [Omissis]

Quest’ultima, come già detto, ha deciso unilateralmente di interrompere qualsiasi rapporto tra padre e figlio nel mese di novembre del 2016, nonostante l’esito delle indagini penali, ed ha mantenuto ferma tale determinazione anche dopo l’ultima archiviazione (la terza) disposta in data 10.4.17.

In questo periodo [Omissis] è rimasto sotto l’influenza esclusiva della madre (e del relativo ambiente familiare), il rapporto con la quale presenta profili di disfunzionalità già palesati dall’istruttoria svolta nel giudizio di separazione dei coniugi (cfr. relazione del ctu, dott. [Omissis], che evidenziava, tra l’altro, che la [Omissis] “dimostra di assumere atteggiamenti e comportamenti che si connotano come una vera e propria ipercura e segnalano una tendenza all’iperprotezione ed al mantenimento di una relazione fusionale simile a quella che la lega ai propri genitori potenzialmente nociva al minore, rispettando ella insufficientemente il ruolo e le responsabilità della figura paterna”) e confermati sia dal ctu nominato in questa sede, che ha definito “quasi fusionale” il legame tra la [Omissis] e il figlio, sia dalla dott.ssa [Omissis], responsabile dell’U.O. di Riabilitazione età evolutiva del servizio NPI dell’ASP di [Omissis], che, all’udienza dell’8.11.17, ha riferito di avere colto un rapporto “simbiotico” tra i due in occasione degli incontri con essi avuti.

La dott.ssa [Omissis] ha evidenziato non solo che la [Omissis] non è in grado di gestire il rifiuto del figlio verso la figura paterna (e sul punto concorda anche il consulente della stessa resistente; cfr. osservazioni alla prima relazione peritale, pag. 25), ma anche che la scarsa fiducia che la stessa nutre in confronto del coniuge e l’atteggiamento accusatorio in danno del [Omissis] precludono l’instaurazione di un rapporto “sano” tra [Omissis] ed il padre, tanto da addivenire alla conclusione che le capacità genitoriali della resistente sono compromesse, non essendo rispettato il criterio dell'”accesso” all’altro genitore.

Emblematico della inclinazione della [Omissis] alla denigrazione del coniuge è quanto spontaneamente riferito da [Omissis] nel corso dell’udienza del 4.10.19: “Mamma si era sposata, poi ha visto che era cattivo e se ne è andata”.

Dinamica, questa, che il bambino non può che avere appreso dalla madre, considerato che al momento della sua nascita i genitori erano già separati di fatto.

Gli elementi tutti sin qui evidenziati, valutati anche in relazione alla riscontrata tendenza della resistente a “manipolare” persone (cfr., in tal senso, la relazione del ctu nominato nel giudizio di separazione) e situazioni (cfr. relazione a firma della dott.ssa [Omissis] del 25.9.17), conducono a ritenere che [Omissis] sia vittima di un condizionamento esercitato, più o meno consapevolmente, dalla madre, e che l’ostilità che egli manifesta verso il padre e i familiari dello stesso altro non costituisca che una proiezione dei sentimenti di avversione nutriti dalla [Omissis] in confronto del coniuge, della suocera e della cognata (cfr., a tale ultimo riguardo, la memoria depositata in data 17.10.14 nel giudizio di separazione, nella quale la difesa della [Omissis] imputava la crisi coniugale anche al rapporto di dipendenza psicologica intercorrente tra il [Omissis] e la madre e la sorella e rivolgeva alle due donne accuse di vario genere, mentre nulla di specifico lamentava in confronto del suocero, non a caso unico familiare del ramo paterno di cui il bambino conserva un ricordo positivo).

A quanto sin qui osservato conseguono le statuizioni di seguito indicate.

Innanzitutto deve essere disattesa la richiesta di affido esclusivo formulata dal ricorrente.

Ostano a tale soluzione sia l’incapacità del [Omissis] di gestire in autonomia il bambino (rilevata già dal ctu nominato nel giudizio di separazione e sostanzialmente confermata dal consulente di parte dello stesso ricorrente in sede di osservazioni alla prima relazione peritale, pag. 10), incapacità che risulta particolarmente rilevante in questo momento attesa la oggettiva problematicità della dinamica relazionale con [Omissis], sia la sua scarsa attitudine a comprendere le difficoltà e i reali bisogni del figlio (anch’essa emersa già in sede di separazione ed avvalorata dagli esiti della ctu espletata in questa sede).

Inoltre, l’affido esclusivo al ricorrente sarebbe inconciliabile con il collocamento prevalente (da confermare per le ragioni che saranno illustrate in prosieguo) del minore presso la madre, con la quale il [Omissis] ha evidenti difficoltà di comunicazione.

Le considerazioni che precedono non giustificano però l’adozione del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale richiesto dalla resistente.

La lamentata mancanza di collaborazione nell’affrontare i disagi manifestati da [Omissis] deve essere infatti necessariamente inquadrata nel clima di tensione generato o, quanto meno, acuito dalle denunce penali ad iniziativa della resistente, che non ha certamente favorito la creazione di un canale di comunicazione tra i due genitori, né ha agevolato la comprensione dei problemi del figlio da parte del ricorrente, tanto più ove si consideri che la [Omissis] sostanzialmente ne attribuiva la responsabilità a deplorevoli condotte del coniuge.

Neanche è ipotizzabile l’affidamento esclusivo alla resistente, che, come detto, ha rivelato gravi carenze genitoriali, rendendosi responsabile del reiterato, ingiustificato, inadempimento alle disposizioni della sentenza di separazione concernenti le frequentazioni di [Omissis] con il padre.

Le illustrate carenze di entrambi i genitori e l’incapacità sin qui manifestata dagli stessi di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l’equilibrio psichico del figlio (basti considerare, al riguardo, che, come sottolineato dal ctu, [Omissis] ha dovuto attendere circa due anni prima di poter intraprendere il percorso terapeutico consigliato dalla dott.ssa [Omissis]) non consentono di confermare l’attuale regime di affido condiviso, che, peraltro, non ha di fatto mai trovato concreta attuazione.

Si profila, dunque, necessario l’affidamento a terzi.

Non emergendo dagli atti notizia di figure affettivamente vicine al minore che godano della fiducia di entrambe le parti e che siano in grado di assumere la responsabilità dell’affidamento e di svolgerne i compiti mantenendo una posizione equidistante rispetto ai due genitori, la soluzione più idonea risulta quella dell’affidamento ai Servizi Sociali dell’ASP di [Omissis], nella persona del direttore responsabile, tenuto anche conto della esigenza, di cui si dirà in prosieguo, di organizzare il programma di incontri padre-figlio presso l’U.O. di NPI della stessa azienda sanitaria.

I Servizi affidatari cureranno la sottoposizione del minore al percorso psicoterapeutico indicato dalla dott.ssa [Omissis] al fine di prevenire l’evoluzione in senso negativo del quadro clinico delineato nella certificazione del 29.4.19 in esito alla visita alla quale [Omissis] è stato sottoposto nel corso del giudizio.

Quanto al collocamento del minore, il rifiuto che questi allo stato oppone al padre e la già evidenziata incapacità del ricorrente di assumersi gli oneri di una gestione autonoma del figlio non consentono una modifica dell’attuale assetto, del resto non sollecitata, come soluzione stabile, neanche dal consulente di parte dello stesso ricorrente, il quale ha invece auspicato un temporaneo, breve, collocamento di [Omissis] in ambiente neutro e, successivamente, il rientro dello stesso presso l’abitazione della madre.

Il suggerimento del collocamento in ambiente neutro non può essere recepito.

L’allontanamento, sia pure per un limitato periodo di tempo, dalla madre, che rappresenta in questo momento l’unico riferimento affettivo sicuro per [Omissis], reca con sé il rischio di disorientamento del bambino e di conseguente ulteriore aggravamento del disturbo emotivo-affettivo di cui questo soffre (cfr., per la diagnosi di tale disturbo, certificazione della dott.ssa [Omissis], già citata).

Al fine di favorire un graduale recupero della relazione padre-figlio, deve essere invece accolto il suggerimento formulato in via subordinata dal consulente di parte ricorrente di ripristinare il programma di incontri assistiti presso l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile [Omissis] dell’ASP di [Omissis], dove, secondo quanto è dato desumere dalla relazione del 20.7.18 a firma della dott.ssa [Omissis], responsabile dell’U.O. medesima, in occasione dei precedenti incontri si è registrato un minimo di interazione tra i due.

Detti incontri dovranno svolgersi con frequenza bisettimanale ed in assenza della madre, eventualmente anche in spazi esterni alla sede dell’U.O., sempre con l’assistenza di un operatore.

Va inoltre accolta la richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente.

Come si è detto, la resistente ha gravemente pregiudicato la relazione affettiva padre-figlio, in tal modo ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto del [Omissis] di svolgere il proprio ruolo genitoriale.

Tenuto conto della durata della emarginazione della figura paterna, che si protrae da tre anni, dei presumibili disagi e sofferenze patiti sia dal [Omissis] per il distacco fisico ed emotivo dal figlio, che da [Omissis], privato dell’apporto del padre rispetto alla sua crescita, educazione e formazione, si reputa equo liquidare il pregiudizio in Euro 5.000,00 all’attualità, comprensivi di interessi, per ciascuno dei soggetti danneggiati.

Inoltre, la [Omissis] deve essere ammonita ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. ad astenersi dal tenere condotte ostative allo svolgimento, secondo le modalità sopra indicate, degli incontri padre-figlio.

Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo.

Gli esborsi di ctu devono essere posti definitivamente a carico della resistente.

Ricorrono i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 196/03 per disporre che, a cura della Cancelleria, sia apposta sull’originale del presente decreto un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti e del minore.

P.Q.M.

– a modifica delle condizioni della separazione stabilite dalla sentenza del Tribunale di [Omissis] n. [Omissis] del [Omissis], affida [Omissis] [Omissis], nato a [Omissis] il ([Omissis]), ai Servizi Sociali dell’ASP di [Omissis], nella persona del direttore responsabile, e dispone che il minore incontri il padre, almeno due volte a settimana, presso l’U.O. di NPI “[Omissis]” dell’ASP;

– dispone che i Servizi affidatari curino la sottoposizione del minore ad un percorso psicoterapeutico di sostegno;

– ammonisce [Omissis] ad astenersi dal tenere condotte ostative agli incontri padre-figlio;

– condanna la resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente e del figlio, che quantifica in Euro 5.000,00 per ciascuno;

– rigetta le ulteriori domande;

– condanna la resistente al rimborso delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in Euro 2.225,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;

– pone definitivamente a carico della resistente le spese di ctu;

– dispone che il presente decreto sia comunicato, a cura della Cancelleria, ai Servizi Sociali dell’ASP di [Omissis], nella persona del direttore responsabile, nonché al direttore dell’U.O. di NPI [Omissis] della medesima azienda sanitaria;

– dispone che la Cancelleria apponga sull’originale del presente decreto l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 196/03.

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