Il costo del coordinatore genitoriale va ripartito tra i genitori come spesa straordinaria Trib. Mantova, Sez. I, 05/05/2017

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TRIB. MANTOVA, SEZ. I, 05/05/2017

«Nel caso in cui venga disposto l’affido condiviso, può comunque disporsi che l’andamento dei rapporti familiari venga monitorato da una figura esterna, qual è il coordinatore genitoriale, il costo delle cui prestazioni dovrà essere sopportato dai genitori nella misura prevista per le spese straordinarie» (Massima non ufficiale)

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato in data [Omissis] [Omissis]. (nato a [Omissis] il [Omissis]) assumeva 1) di avere contratto in data [Omissis] in [Omissis] matrimonio con [Omissis] (nata a [Omissis] il [Omissis]), matrimonio trascritto nell’anno [Omissis], atto n. [Omissis] e che i coniugi avevano optato per il regime della comunione dei beni; 2) che dall’unione erano nati, a [Omissis], i figli [Omissis] (il [Omissis]) e [Omissis] (il [Omissis]); 3) che la convivenza nel corso del tempo era divenuta intollerabile a causa dell’atteggiamento della moglie che, nel corso del rapporto, aveva assunto atteggiamenti sempre più offensivi anche nei confronti della cerchia parentale, di distacco affettivo ed anche aggressivi tanto che egli si era indotto a lasciare la casa coniugale; 4) che la madre aveva iniziato a ostacolare il rapporto di esso con i figli.

Alla stregua di tali circostanze il ricorrente evidenziava che sussistevano i presupposti, previsti dall’articolo 151 c.c., affinché venisse pronunciata la separazione personale con addebito alla moglie alle condizioni riportate alle pagine 6,7,8 e 9 del ricorso e riguardanti, l’affidamento dei figli a entrambi i coniugi in via condivisa con collocazione preferenziale presso la madre previa regolazione del diritto di visita di esso istante, l’assegnazione alla moglie della casa coniugale, la determinazione a proprio carico di un assegno di mantenimento in favore sia dei figli che della moglie oltre al concorso nelle spese straordinarie, il trattenimento degli assegni familiari ed infine l’autorizzazione ai coniugi a conseguire il rinnovo o il rilascio dei documenti validi per l’espatrio sia per sé che per i figli.

Si costituiva [Omissis] la quale aderiva alla domanda di separazione rilevando che il fallimento dell’unione era dipeso dal comportamento del marito sempre più distaccato nei suoi confronti e che aveva scoperto avere da tempo allacciato una relazione extraconiugale.

La resistente, rimarcato il fatto di essere disoccupata e che il marito ancor prima della separazione contribuiva al mantenimento suo e dei figli versando circa euro 1.150,00 al mese, chiedeva che la separazione venisse addebitata al marito, l’affido congiunto dei figli con collocamento presso di sé, l’assegnazione della casa coniugale, un più restrittivo regime di visita del padre nonché un più elevato contributo economico del marito per il mantenimento proprio e dei figli.

All’esito dell’udienza del [Omissis], tenutasi per la comparizione personale delle parti ed il tentativo di conciliazione, stante l’esito negativo dello stesso, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, impartiva i provvedimenti provvisori di cui all’art. 708 c.p.c. e disponeva per la prosecuzione del processo.

Assunte le prove orali, disposte indagini tramite i Servizi Sociali ed espletata c.t.u., affidata alla dott. [Omissis], la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.

In primo luogo va ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell’istruttoria in ordine all’ammissione delle prove orali dedotte dalle parti e per il cui ingresso la difesa del ricorrente ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni atteso che i capitoli formulati sono superflui ovvero di contenuto generico o valutativo ed essendo comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione.

La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata tra le parti e provata dal fallimento del tentativo di conciliazione, dalle conclusioni formulate dalle parti nonché dal consolidamento della situazione obiettiva e giuridica conseguente ai provvedimenti adottati dal Presidente in sede di comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 151, comma 1, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.

Per quanto concerne la domanda di addebito proposta dal ricorrente e fondata sull’assunto secondo cui la moglie avrebbe assunto atteggiamenti sempre più offensivi anche nei confronti della cerchia parentale nonché di distacco affettivo, va rilevato che tali assunti hanno carattere generico, non sono risultati provati e, comunque, paiono essere la conseguenza di una progressiva incompatibilità di caratteri; quanto alle aggressioni verbali le stesse trovano spiegazione nella scoperta da parte della moglie della relazione extramatrimoniale intrattenuta dal marito. Nessun rilievo può inoltre attribuirsi al certificato medico prodotto sub 10 dalla difesa del ricorrente, non sussistendo elementi che possano far ritenere che i problemi sessuali manifestati dall’istante fossero derivati da comportamenti posti in essere dalla moglie.

Merita invece accoglimento la domanda di addebito proposta dalla moglie atteso che il ricorrente ha ammesso in sede di comparizione avanti al Presidente di aver intrattenuto una relazione con un’altra donna e che siffatta circostanza risulta inequivocabilmente documentata dalla relazione investigativa allegata, comportamento questo che costituisce grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio; le aggressioni verbali e il distacco affettivo lamentati dal ricorrente costituiscono la conseguenza della scoperta della relazione extraconiugale da parte della moglie sicché appare evidente la sussistenza del nesso di causalità tra il predetto comportamento del marito e la insanabile frattura dell’unione matrimoniale.

In ordine alla regolamentazione dell’affidamento dei figli, va osservato che sia il Servizio Sociale incaricato dell’indagine sia il consulente tecnico hanno potuto verificare che entrambi i genitori sono in grado di gestire singolarmente i figli e che le difficoltà nelle relazioni (in particolare del padre) dipendono esclusivamente dalla mai sopita conflittualità (presente anche durante la convivenza) fra gli adulti sicché non può disporsi l’affido esclusivo, non risultando positivamente dimostrata l’inidoneità educativa ovvero la manifesta carenza del ricorrente (cfr. Cass. 15-9-2014 n. 19386; Cass. 29-3-2012 n. 5108; Cass. 19-5-2011 n. 11068; Cass. ord. 2-12-2010 n. 24526; Cass. 17-12-2009 n. 26587; Cass. 18-6-2008 n. 16593); non può inoltre andare sottaciuto che le stesse parti hanno chiesto che venga disposto l’affido condiviso (misura questa suggerita anche dal c.t.u.); occorre precisare che, per le questioni di ordinaria amministrazione, le parti eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale quando i figli rimangono presso di esse.

Quanto al collocamento non vi è dubbio che i minori debbano vivere con prevalenza presso la madre avendo i figli instaurato un più solido legame affettivo con essa ed essendo costei in grado di offrire maggiore stabilità e sicurezza psicologica, come chiaramente emerge dalla consulenza tecnica.

Da ciò consegue che la casa coniugale (condotta in locazione), sita in [Omissis], Via [Omissis] con i beni che la arredano, deve essere assegnata alla madre. In ordine alle modalità di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:

a) due fine settimana al mese (dalle ore 9.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica), alternati, avendo cura di riaccompagnarli dalla madre;

b) due pomeriggi alla settimana (orientativamente nei giorni di martedì e giovedì), dalla uscita di scuola sino alle ore 21.00 quando avrà cura di riaccompagnarli dalla madre;

c) per metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre il periodo dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre e dalle ore 9.00 del 30 dicembre sino alle ore 21.00 della sera precedente la ripresa della scuola;

d) per tre giorni durante le festività pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo;

e) per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il mese di giugno di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento;

– ogni variazione delle modalità di visita e di intrattenimento con il figlio minore da parte del padre, oltre che previamente concordato con la madre, dovrà necessariamente tenere conto degli impegni dei minori in attività scolastiche ed extrascolastiche.

In conformità con quanto prospettato dal c.t.u., va disposto che l’andamento dei rapporti familiari venga monitorato da una figura esterna (c.d. coordinatore genitoriale o educatore professionale: v. Trib. Milano 7-7-2016 in www.il.caso.it; Trib. Pavia 21-7-2016, inedita) la quale, una volta al mese (e sino al 31-1-2018) dovrà essere presente per osservare le relazioni genitori/figli operando una mediazione costante e svolgendo i compiti meglio specificati in dispositivo, tenendo conto delle indicazioni fornita dalla dott. [Omissis], professionista che si individua nella persona della dott. [Omissis] [Omissis], indicata dalla c.t.u. ed il costo delle cui prestazioni dovrà essere sopportato dalle parti nella misura come sopra prevista per le spese straordinarie.

Va aggiunto che entrambi i genitori vanno ammoniti a non porre in essere comportamenti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento ed a collaborare con la dott. [Omissis]

In ordine ai rapporti patrimoniali, premesso che sono stati acquisiti sufficienti elementi per la valutazione e che non occorre disporre ulteriori indagini (cfr. Cass. 12-1-2017 n. 605; Cass. 5-11-2007 n. 23051), va osservato che il ricorrente percepisce uno stipendio mediamente pari a euro 1.650,00 mensili, che vive in una casa condotta in locazione per la quale corrisponde un canone di euro 400,00 e che è proprietario un modesto immobile (classificato C 1) da cui non risulta trarre un reddito. Quanto alla moglie va osservato che essa è disoccupata, che non è proprietaria di immobili, che vive nella casa coniugale (condotta in locazione) e che dispone di modesti risparmi come risulta dalla documentazione dimessa in corso di giudizio.

Alla stregua della situazione patrimoniale come sopra ricostruita, il collegio ritiene di porre a carico di [Omissis]. l’obbligo di concorrere al mantenimento dei figli versando alla madre l’assegno mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò a far data da maggio 2018.

In conseguenza delle sopra accertate condizioni patrimoniali, vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 70% a carico del ricorrente e del 30% a carico della resistente, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l’ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:

a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato; quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);

b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall’istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari; corredo scolastico di inizio anno; spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola; spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico; spese per tempo prolungato, prescuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per il conseguimento della patente (pratica e teoria);

c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, prescuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora; per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti; per cure termali e fisioterapiche; per cure e farmaci non convenzionali; per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati; per corsi di specializzazione; per gite scolastiche con pernottamento; per corsi di recupero e lezioni private; per alloggio presso la sede universitaria; per la baby sitter; per l’acquisto di computer o telefono cellulare; per l’acquisto di motorino od autovettura; per viaggi e vacanze; per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise tra i genitori, secondo le percentuali, modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.

A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all’altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.

L’altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.

In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l’abbia comunque sostenuta. Merita precisare che, nel determinare la misura dell’assegno di mantenimento, si è tenuto conto della percezione da parte del [Omissis] degli assegni familiari.

Sussistono inoltre i presupposti di legge per porre a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie che viene determinato in euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da maggio 2018, rilevandosi che la resistente per età e per capacità acquisite (si rileva che [Omissis], nel 2015, aveva avuto la possibilità di svolgere attività lavorativa, quale ATA, presso un istituto scolastico e che la stessa lo rifiutò per asserita difficoltà di conciliare l’impegno lavorativo con la possibilità di gestire i figli) possiede comunque una piena capacità di dedicarsi ad attività lavorativa.

Merita accoglimento la domanda proposta ex art. 709 ter c.p.c. dal ricorrente atteso che dagli atti emerge come, in più occasioni, la resistente abbia ingiustificatamente frapposto ostacoli alla regolare frequentazione fra il padre e i figli (si veda ciò che viene riportato nella relazione predisposta dal Servizio Tutela Minori del [Omissis], quanto emerge dalla dettagliata denuncia-querela del [Omissis] nonché quanto verbalizzato all’udienza del [Omissis]), rilevandosi che, in relazione a tutti gli episodi riferiti dalla difesa del ricorrente circa il mancato rispetto delle visite, non è stata fornita dalla resistente specifica e convincente smentita, il tutto in un contesto caratterizzato da notevole conflittualità fra i genitori (si noti che il c.t.u. ha dato atto che i minori non frequentano la famiglia di origine del padre) e dalla difficoltà, più volte lamentata da parte del padre, di avere anche solo regolari contatti telefonici con i figli: in considerazione della frequenza con cui ciò è avvenuto e delle condizioni patrimoniali delle parti, reputa il collegio di condannare [Omissis] a risarcire il danno patito dal ricorrente liquidato, complessivamente, in euro 1.000,00.

Infine va dichiarata inammissibile la domanda volta a ottenere l’autorizzazione al rinnovo e/o al rilascio dei passaporti o dei documenti validi per l’espatrio delle parti e dei minori, posto che, in caso di contrasto, tale domanda deve essere proposta al Giudice Tutelare nelle forme previste per i procedimenti camerali.

In considerazione della natura del giudizio e della parziale reciproca soccombenza le spese di lite vengono integralmente compensate, provvedendosi con separato decreto alla liquidazione delle spese del difensore della resistente ammessa al patrocinio a spese dello stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) dichiara la separazione personale di [Omissis]. (nato a [Omissis] il [Omissis]) e di [Omissis] (nata a [Omissis] il [Omissis]), matrimonio celebrato il [Omissis] in [Omissis];

2) dichiara che la separazione è addebitabile a [Omissis];

3) rigetta la domanda di addebito proposta contro la resistente;

4) affida i figli minori [Omissis] e [Omissis] congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disponendosi che, per le questioni di ordinaria amministrazione, le parti eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale quando i figli rimangono presso di esse;

5) dispone che [Omissis]. possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:

a) due fine settimana al mese (dalle ore 9.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica), alternati, avendo cura di riaccompagnarli dalla madre;

b) due pomeriggi alla settimana (orientativamente nei giorni di martedì e giovedì), dalla uscita di scuola sino alle ore 21.00 quando avrà cura di riaccompagnarli dalla madre;

c) per metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre il periodo dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre e dalle ore 9.00 del 30 dicembre sino alle ore 21.00 della sera precedente la ripresa della scuola;

d) per tre giorni durante le festività pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo;

e) per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il mese di giugno di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento;

– ogni variazione delle modalità di visita e di intrattenimento con i figli minori da parte del padre, oltre che previamente concordato con la madre, dovrà necessariamente tenere conto dei loro impegni in attività scolastiche ed extrascolastiche;

6) nomina quale coordinatore genitoriale la dott. [Omissis], con compenso a carico dei genitori (nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre) e attribuisce alla stessa il compito (avente scadenza al 31-1-2018):

i) di monitorare l’andamento dei rapporti genitori/figli, fornendo le opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali dei genitori, intervenendo a sostegno di essi in funzione di mediazione;

ii) di coadiuvare i genitori nelle scelte formative dei figli, vigilando in particolare sulla osservanza del calendario delle visite previsto per il padre ed assumendo al riguardo le opportune decisioni (nell’interesse dei figli) in caso di disaccordo;

iii) di redigere relazione informativa sull’attività svolta, da trasmettere al Giudice Tutelare entro il 28-2-2018;

7) assegna la casa familiare sita in [Omissis] in via [Omissis], con gli arredi che la compongono, a [Omissis];

8) pone a carico di [Omissis]. l’obbligo di concorrere al mantenimento dei figli versando a [Omissis] (entro il giorno 10 di ogni mese) un assegno mensile di euro 500,00 (euro 250 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da maggio 2018 oltre al 70% delle spese straordinarie secondo le modalità e il dettaglio riportati in motivazione e che qui si intendono espressamente richiamate;

9) pone a carico di [Omissis] l’obbligo di concorrere al mantenimento della moglie versandole (entro il giorno 10 di ogni mese) un assegno mensile di euro 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da maggio 2018;

10) condanna [Omissis] a risarcire il danno patito da [Omissis]. liquidato nella somma di euro 1.000,00;

11) ammonisce entrambi i genitori a non porre in essere comportamenti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento ed a collaborare con la dott. [Omissis];

12) dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto il rilascio e/o il rinnovo di documenti validi per l’espatrio in favore delle parti e dei figli minori;

13) compensa integralmente fra le parti le spese di lite, provvedendosi con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore della resistente, ammessa al patrocinio a spese dello stato.

Dispone la trasmissione della sentenza all’Ufficiale di Stato Civile di [Omissis] per le annotazioni di legge.

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