Nomina e ruolo del coordinatore genitoriale Trib. Pordenone, Sez. VI, 30/05/2019

By | 16/07/2021

TRIB. PORDENONE, SEZ. VI, 30/05/2019

«Nel caso di contrasti tra genitori non riconducibili alla tutela degli interessi del figlio minore, ma piuttosto all’assenza di una seria maturazione di ciascuno dei genitori medesimi si rende necessaria la nomina di una figura di mediazione in qualità di assistente del Giudice che supporti le parti ogni qualvolta si verifichino situazioni di contrasto nella gestione familiare» (Massima non ufficiale)

Accerta il Collegio che non vi è più contrasto – o forse non vi è mai stato- tra i genitori circa l’iscrizione del piccolo [Omissis] presso la scuola [Omissis] di [Omissis].

La signora [Omissis] evidenzia che l’orario scolastico prevede un impegno dalle ore 8.00 alle ore 16.00 nelle giornate di lunedì- venerdì, normalmente il sabato e la domenica sono libere; il sig. [Omissis] chiede di poter esercitare il proprio ruolo paterno coordinandola con le esigenze scolastiche del figliolo e chiede pertanto che siano valorizzati i giorni di mancata attività scolastica per consentirgli una adeguata frequentazione.

La sig. [Omissis] segnala l’opportunità anche di dirimere la scelta scolastica di partecipare all’insegnamento della religione cattolica e dichiara che lei è personalmente favorevole.

Anche il sig. [Omissis] è favorevole a che il figlio segua le ore di religione.

La [Omissis] evidenzia che dalla sua attività lavorativa percepisce un reddito su base 12 di circa 1300 Euro mensili e che è gravata da un mutuo di Euro 120 al mese;

il sig. [Omissis] segnala che dalla sua attività lavorativa percepisce un salario su base 12 di circa Euro 1500 mensili.

Il Tribunale osserva che la vicenda processuale, al di là dei contenuti specifici ormai risolti, evidenzia un difficile rapporto nella coppia genitoriale. Ogni questione di interesse del minore sembra scatenare un contrasto che non si riconduce alla tutela degli Interessi del piccolo ma piuttosto all’assenza di una seria maturazione in ciascun genitore della fine del loro rapporta coniugale, anche se di fatto.

SI rende pertanto necessaria la nomina di una figura di mediazione in qualità di assistente del Giudice che supporti le parti ogni qualvolta si verifichino situazioni di contrasto nella gestione familiare.

P.Q.M.

Conferma l’iscrizione scolastica di [Omissis] presso l’istituto [Omissis] di [Omissis].

Dispone che il padre potrà frequentare il figlia secondo le seguenti modalità:

durante il periodo scolastico un pomeriggio durante la settimana (è consigliato il mercoledì) e tre fine settimana al mese, da venerdì pomeriggio alla domenica sera (si consigliano i primi due e il quarto fine settimana del mese);

durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente schema:

settimana 3: due pomeriggi infrasettimanali con pernotto;

settimana 2: un pomeriggio con pernotto (si consiglia il martedì) e dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina.

I genitori divideranno equamente i periodi di vacanza natalizi e pasquali.

Durante l’estate ciascun genitore potrà tenere con sé [Omissis] per un periodo di 15 giorni continuativi da coordinare entro il 10 giugno di ogni anno. Durante tale periodo il genitore non collocatario potrà trascorrere con [Omissis] il pomeriggio del mercoledì senza pernotto;

i genitori potranno modificare la gestione del periodo estivo in qualsiasi momento purché vi sia accordo per iscritto.

Si dà atto che ambedue i genitori concordano sull’insegnamento religioso di [Omissis] fin dalla prima elementare.

Si dispone per la durata di anni 1 la nomina dell’avv. [Omissis] in qualità di coordinatore familiare/assistente del Giudice.

In caso di contrasto circa la gestione dei contenuti logistici dell’affido di [Omissis], i genitori dovranno rivolgersi al coordinatore, la quale favorirà per quanto è possibile una mediazione e il superamento del conflitto.

Nel caso i genitori non pervenissero ad un accordo, il coordinatore e autorizzato dal Tribunale a decidere le scelte più opportune nell’interesse di [Omissis] anche senza l’accordo dei genitori, a meno che il coordinatore non reputi di investire il Tribunale del conflitto. Il coordinatore presenterà con scadenza semestrale al Giudice tutelare la parcella per essere remunerato per le prestazioni effettuate. La somma liquidata sarà ripartita nella misura del 60% a carico del sig. [Omissis] – e per il 40% a carico della sig. [Omissis].

Il presente provvedimento modifica ed integra ogni altro precedente.

Le spese del giudizio sono, compensate.

Provvedimento immediatamente esecutivo.

Manda alla cancelleria affinché copia del presente verbale sia comunicata all’avv. [Omissis] per gli adempimenti legali.

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