La Corte di Cassazione, in una recente sentenza (Cass. Civ., Sezione Lavoro, 16/09/2016, n. 18188), si è pronunciata sull’ammissibilità di una impugnazione (nello specifico trattavasi di un reclamo avverso una sentenza dichiarativa dell’illegittimità di un licenziamento e conseguente reintegra del lavoratore) proposta da una società che, al momento della proposizione dell’atto di gravame, era stata fusa per incorporazione in altra società ai sensi dell’art. 2501 C.C. (nel testo novellato a seguito del D.LGS. n. 6/2003).
Secondo il giudice dell’appello, l’impugnazione così presentata doveva ritenersi inammissibile poichè interposta da un soggetto che doveva ritenersi estinto a seguito di fusione per incorporazione.
La Cassazione sovverte la decisione della Corte d’appello menzionata, con l’accoglimento dei motivi posti a fondamento del ricorso per Cassazione, secondo il seguente ragionamento logico-giuridico unitariamente delineato:
«va premesso che l’art. 2504-bis c.c., comma 1, nel testo che risulta dopo la riforma attuata con il D.Lgs n. 6 del 2003, applicabile al tempo dei fatti, lascia ferma la previsione per cui la società risultante dalla fusione o incorpornte assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all’operazione, ma non parla più di società “estinte” e – quel che più conta – dice espressamnete che l’assunzione in capo alla società risultante dalla fusione o incorporante dei diritti e degli obblighi delle società preesistenti – comporta la prosecuzione di tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione».
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, cassa con rinvio al secondo giudice la pronuncia gravata e charisce, sulla scorta dell’orientamento sopra enunciato, alcuni concetti rilevanti sul tema, tra cui:
- la fusione tra società di cui all’art. 2501 C.C. non determina, nell’ipotesi di incorporazione, l’estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua semplicemente l’unificazione, mediante l’integrazione reciproca, delle società parrcipanti alla fusione;
- le fusioni intervenute post novella del 2003 determinano un fenomeno evolutivo modificativo delle società;
- differente dalla fusione è l’estinzione a seguito della cancellazione della società dal registro impresa per cessazione o liquidazione, nella quale ipotesi il soggetto viene meno.
In definitiva, l’esclusione della fattispecie estintiva in caso di incorporazione, a detta della Cassazione
«comporta l’ammissibilità dell’appello, in quanto la fusione comporta un mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente, che si distingua dal vecchio, per cui la società incorporata sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante».
Documenti & materiali
Leggi il testo della sentenza Cass. Civ., Sezione Lavoro, 16/09/2016, n. 18188