La sorte dell’atto notificato mancante di alcune pagine Nota alla sentenza delle Sezioni Unite, 14/09/2016, n. 18121


A chiunque può capitare di notificare un atto mancante di qualche pagina perché, magari, fotocopiato o stampato in fretta, ad esempio senza le pagine pari (nel caso di fotocopia o stampa avanti-retro).

Questo è quanto effettivamente è accaduto in un caso di appello proposto alla Corte territoriale di Brescia, nei confronti di una sentenza del Tribunale.

Quali sono le conseguenze?

L’atto di impugnazione notificato senza alcune pagine relative al suo contenuto, dovrà essere dichiarato inammissibile (con la conseguenza che se è già scaduto il termine di impugnazione, si verificherà il passaggio in giudicato della sentenza impugnata), oppure la conseguenza sarà quella della nullità della notifica dell’atto stesso, eventualmente suscettibile di sanatoria?

Su questa rilevante questione esistevano diversi orientamenti giurisprudenziali in contrasto tra loro, per cui la Seconda Sezione Civile della Corte di legittimità ha invocato le Sezioni Unite al fine di dirimere la controversia.

Precisamente la Seconda Sezione Civile, nel far presente che la lettura del ricorso a pagine alterne rende incomprensibile il tenore dell’impugnazione, aveva rilevato che sulla questione inerente alle conseguenze derivanti dalla notifica di un ricorso privo di alcune pagine si rinvenivano due diversi orientamenti.

Secondo un primo indirizzo, maggioritario, la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l’inammissibilità di esso nel caso o nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell’impugnazione (Cass. Sez. 1, 26/03/2004, n. 6074; Cass. Sez. 3, 11/01/2006, n. 264; Cass. Cass. Sez. Un., 22/02/2007, n. 4112; Cass. Sez. 2, 22/01/2010, n. 1213; Cass. Sez. 3, 24/10/2011, n. 21977; Cass. Sez. 6-3, 31/10/2013, n. 24656).

Vi è poi, una più recente pronuncia (Cass. Civ., Sez. III, 04/11/2014, n. 23420), nella quale si afferma, al contrario, che:

«l’incompletezza della copia notificata rispetto all’atto originale determina la nullità non dell’atto, ma della notifica, e se l’atto è una citazione in appello, tale incompletezza non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di specificità dei motivi e la conseguente decadenza dall’impugnazione, perchè questa è una sanzione alla mancanza di idonea manifestazione dell’oggetto e delle ragioni dell’atto impugnatorio, ma soltanto il rinnovo della notifica, a norma dell’art. 291 cod. proc. civ., che consente la conservazione degli effetti dell’impugnazione e della difesa al destinatario di esso. Qualora poi costui si costituisca, la nullità della notifica è sanata. Tuttavia, se l’incompletezza della copia dell’atto notificatogli, pur essendo stato nei termini depositato in cancelleria l’atto originale completo, non gli consente di difendersi adeguatamente avuto riguardo sia all’essenzialità delle pagine mancanti, sia alla brevità del termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la sua costituzione, rispetto alla data di vocatio in ius, ha diritto alla concessione di un termine per difendersi e proporre eccezioni».

Inoltre, nell’ambito dello stesso orientamento, si pone altresì la sentenza Cass. Sez. Lav., 05/08/2013, n. 18618, nella quale è stato affermato che:

«nel rito del lavoro, non può dichiararsi l’improcedibilità dell’appello nel caso in cui il ricorso sia stato tempestivamente depositato, completo in ogni sua parte, nel termine previsto dalla legge, e tuttavia sia stata notificata alla controparte una copia mancante di alcune pagine, nonostante l’attestazione della cancelleria di corrispondenza all’originale, dovendosi in tal caso ordinare la rinnovazione della notifica dell’atto».

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite del problema, si sono pronunciate sul punto con la sentenza Cass. S.U., 14/09/2016, n. 18121 con cui hanno stabilito il seguente principio di diritto:

«la mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell’impugnazione, non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese».

Dunque, sempre che sussistano i presupposti di cui sopra, le Sezioni Unite – per nostra fortuna – ritengono di preferire la tesi ‘conservativa’ dell’impugnazione, o in generale dell’atto, notificato per errore privo di alcune pagine.

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass.S.U., 14/09/2016, n. 18121

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.