Come noto, dal 1 gennaio 2019 vige l’obbligo della fatturazione elettronica. Ma non per tutti.
Per ciò che concerne le tabaccherie, infatti, la vendita dei valori bollati e postali è esclusa dalla fatturazione elettronica.
In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 3, lett. i) dell’art. 2 DPR 633/1972 tale vendita non è significativa ai fini IVA; conseguentemente le suddette operazioni non sono soggette agli obblighi di fatturazione elettronica.
Dunque, la certificazione delle vendite dei valori bollati e postali, utile ai fini della deduzione del relativo costo, costituisce una mera attestazione di acquisto, e non, una “ricevuta fiscale” come in genere definita, dato che non ne possiede i requisiti. Inoltre, sulle attestazioni di vendita dei valori bollati di importi superiori ad € 77,47 continuerà a dover essere apposta anche la marca da € 2,00, non necessaria, invece, per quelle relative ai francobolli.