Cari amici,
come sapete, il TAR Lazio (ordinanze n.151/2015, 153/2015, 155/2015) ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata nei confronti del regolamento elettorale (D.M. 10 novembre 2014, n. 170) e il ministero ha invitato i COA a procedere con le operazioni elettorali.
Le elezioni del COA di Pesaro
Per ciò che concerne il COA di Pesaro, le elezioni degli 11 consiglieri destinati a rimanere in carica per il prossimo quadriennio si terranno, presso la sede del Consiglio, nelle seguenti date:
- il 26 gennaio 2015, dalle ore 11, alle ore 16;
- il 27 gennaio 2015, dalle ore 9 alle ore 16;
Nei termini di cui al predetto regolamento D.M. 170/2014 è stata presentata la lista che segue:
‘LISTA PARDI’
- Avv. AIUDI Giulia
- Avv. BLASI Vincenzo
- Avv. CECCHINI Francesca
- Avv. DEL PRETE Danilo
- Avv. FUCILI Chiara
- Avv. GALLERINI Michela
- Avv. GATTONI Daniela
- Avv. PAOLINI Marco
- Avv. PARDI Arturo
- Avv. STOLFA Massimo
- Avv. VITALI Marco
Come si vota: le nuove regole
Le regole del voto sono nuove e piuttosto diverse da quelle che governavano, sino all’ultima tornata elettorale, le elezioni dei COA.
Vale, dunque, la pena riepilogarle riportando testualmente le norme che le riguardano e che sono previste dall’art. 9 del regolamento elettorale D.M. 170/2014 sopra ricordato.
Voto nominativo o voto di lista: tertium non datur
Secondo l’art. 9, 4° co., 1° periodo, co., D.M. 170/2014, sotto riportato, il voto può essere espresso in due modi: voto nominativo o voto di lista.
«Il voto e’ espresso attraverso l’indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati, ovvero attraverso l’indicazione della lista»
Nel caso di voto nominativo, l’art. 9, 6° co., D.M. 170/2014. dispone che, nei casi diversi dal comma 5 della medesima disposizione (che riguarda l’ipotesi di voto «destinato ai due generi», per cui si veda il prossimo paragrafo):
l’elettore puo’ esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullità della scheda.
Nel caso di voto di lista, il 2° periodo del citato art. 9, 4° co., D.M. 170/2014, dispone che:
«il voto attribuito alla lista e’ computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista».
Non è possibile, a pena di nullità, votare lista e preferenze individuali, oppure votare più liste. Ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 9, 4° co., D.M. 170/2014, infatti:
«Sono nulle le schede che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale, nonché quelle recanti l’indicazione di più liste».
Il voto «destinato ai due generi»
Si è visto prima che, in caso di voto nominativo, ai sensi dell’art. 9, 6° co., D.M. 170/2014, il numero di preferenze non può essere «superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere».
A tale previsione fa espressa eccezione il caso del voto «destinato ai due generi», maschile e femminile.
In tale ipotesi, infatti, il quinto comma dell’art. 9, D.M. 170/2014, stabilisce espressamente che:
«Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze possono essere espresse in misura pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere.
Buon voto a tutti!
(Cervelloticamente vostro)