Elezioni forensi e le alterne vicende del regolamento: ANAI verso il Consiglio di Stato Associazioni critiche nei confronti del provvedimento del TAR Lazio


Un mese vissuto pericolosamente per il «Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi», il D.M. 10/11/2014, n. 170 (pubblicato in G.U. n. 273 del 23/11/2014), entrato in vigore il 25/11/2014.

Dall’impugnazione del Regolamento ai provvedimenti cautelari

Fresco di ingegnosa elaborazione ministeriale, era stato impugnato davanti al TAR del Lazio da alcune associazioni e colleghi poiché illegittimo (come già evidenziato in un articolo del 10/12/2014), apertamente disattesi i principi ispiratori di cui all’art. 28, L. 31/12/2012, n. 247.

Successivamente con decreto n. 6538/2014 il Presidente della Prima Sezione del Tar del Lazio rigettava le istanze di misure cautelari provvisorie contenute nel ricorso, fissando la discussione della domanda cautelare in Camera di Consiglio per il 14/01/2015, data quasi coincidente -di poco antecedente o successiva- per alcuni Ordini con la convocazione delle assemblee degli iscritti per le votazioni, chiaramente preceduta dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Un primo orientamento del Tribunale Amministrativo competente, dunque negava la concessione della misura urgente richiesta, ritenendo sussistente l’obbligo «di osservanza da parte degli Organi competenti del disposto di cui all’art. 28, comma 3, della legge n. 247/12» quindi non ravvisando i presupposti di cui all’art. 56 C.P.A.. per sospendere l’applicazione del regolamento impugnato.

Dal canto suo, la Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, a ridosso delle festività natalizie, con una nota protocollata proprio la vigilia di Natale, “consigliava” di rinviare le elezioni, in previsione della discussione collegiale fissata per il 14/01/2015. Non potendo intervenire vincolativamente, il Ministero consentiva agli Ordini territoriali ogni autonomia in ordine al differimento dell’appuntamento elettorale, prefigurando, in pendenza della richiesta di sospensiva, la spiacevole ipotesi di una tornata elettorale che si sarebbe potuta svolgere sulla base di una disciplina regolamentare, magari, successivamente invalidata o anche solo sospesa.

L’alba del nuovo anno sorgeva con il decreto n. 06/2015, depositato il 07/01/2015, con il quale il Presidente del TAR Lazio concedeva, in accoglimento dell’istanza di riesame del decreto n. 6538/2014 proposta da ANAI ed alcuni colleghi di vari Fori, la sospensiva del regolamento impugnato sino alla famigerata trattazione collegiale, praticamente forzando, intervenuta la nota ministeriale del 24/12/2014, quegli Ordini poco lungimiranti a rinviare le elezioni ad una data successiva rispetto a quella preventivamente fissata o addirittura da destinarsi.

Gli esiti dell’udienza collegiale del 14/01/2015

Con l’ordinanza n.151/2015 (n.15512/2014 Reg. Ric.) e le ordinanze gemelle n. 153/2015 (n. 15779/2014 Reg. Ric.) e n. 155/2015 (n. 15617/2014 Reg. Ric.) la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha rigettato la domanda di sospensione del regolamento attuativo, presentata in via incidentale dai ricorrenti, ritenendo conforme alla normativa primaria il D.M. 10/11/2014, n. 170, quindi corretto esecutore dei principi di tutela del genere meno rappresentato e del pluralismo democratico.

Rilievi critici

Questa, sostanzialmente, la sintesi comune alle tre ordinanze cui i giudici amministrativi sono pervenuti attraverso un percorso francamente incomprensibile, contraddittorio e, come tale, oggetto di legittime critiche da più parti :

  •  com’è noto, secondo i giudici amministrativi, l’art. 28, 2° co., L. 31/12/2012, n. 247, in particolare laddove consente «la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze, se destinate ai due generi», introdurrebbe una deroga al comma successivo, a mente del quale «ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai 2/3 dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto». In realtà, quest’ultima previsione s’impone come norma di chiusura, sottratta a deroghe “interne”, entro il cui perimetro semplicemente il 2° comma richiede che la normazione attuativa si attenga per regolare le modalità di voto, come, del resto, raccomandato dalle Commissioni Parlamentari, durante l’iter di approvazione della bozza;
  • peraltro, non deriverebbero, secondo il TAR, profili di illegittimità nemmeno dall’indicazione della lista come modalità di espressione del voto con conseguente attribuzione della preferenza a tutti i singoli candidati dello stesso raggruppamento o dalla presentazione delle liste, anche se in evidente violazione del limite massimo previsto dall’art. 28, 3° co., L. 31/12/2012, n. 247,  con un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggere, poiché inclusivo delle quote riservate. Il voto collettivo, come giustamente sostenuto da AIGA, tutt’altro che strumentale alla tutela delle minoranze né tantomeno finalizzato a favorire la rappresentanza di genere cui è garantito obbligatoriamente 1/3 dei consiglieri eletti, finisce per relegare piuttosto la presenza femminile ad una partecipazione cooptata, quindi condizionata da figure forti ed aggreganti fin dal momento iniziale della formazione delle liste;
  • infine, pur rinviando alla fase di merito per l’esame della questione «di indubbio spessore» dell’ammissibilità del ricorso in quanto proposto prima della tornata elettorale, il collegio ha ritenuto tuttavia non assistiti da sufficiente fumus i motivi della domanda, non escludendo, secondo un giudizio di probabilità di accoglimento della stessa – quindi non di manifesta infondatezza-, un vulnus alle minoranze, eventualmente confermato o meno solo all’esito delle elezioni, poiché «possibilità questa legata ad una serie di fattori – e dunque evento tutt’altro che certo- quali il numero delle liste, la modalità di espressione del voto (alla lista e non ai singoli candidati), ecc». L’applicazione di una disciplina regolamentare palesemente illegittima, invece, presenta immediatamente un pericolo di evidente irreparabilità, quindi già attuale: basti pensare, ad esempio nel caso, alla semplice indicazione della lista in palese violazione della segretezza del voto o alla mancata presentazione di candidature individuali, ecc. e non è giuridicamente concepibile che per valutare la sussistenza di un pregiudizio occorra, anziché bloccarne tempestivamente gli effetti, accettare di sperimentarne la gravità.

Ora, mentre ANAI annuncia di proseguire l’azione davanti alla Giurisdizione amministrativa, tra Ordini che avevano sospeso in attesa della discussione del 14 gennaio scorso ed Ordini che sospendono dopo il recente rigetto, ritenendo giustamente compromesso il diritto del corpo elettorale ad una presentazione corretta delle candidature, la Direzione Generale per gli Affari della Giustizia Civile ha invitato con nota del 15/01/2015 tutti i Consigli circondariali alla ripresa delle procedure elettorali in un passaggio in cui tutto appare condizionato dalla più totale incertezza, in attesa della fase di merito dei ricorsi presentati e dell’impugnativa davanti al Consiglio di Stato del provvedimento cautelare di rigetto.

Dunque al momento, dovendosi votare secondo quanto stabilito dal D.M. 10/11/2014, n. 170, l’elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari a 2/3 dei componenti o anche indicare l’intero Consiglio purchè con 1/3 di preferenze al genere meno rappresentato, fermo restando che il limite massimo stabilito dall’art. 28, 3° co., L. 31/12/2012, n. 247, imporrebbe una votazione limitata ai 2/3 dei consiglieri da eleggere, ambito in cui sia garantita la parità di genere. Ciò comporterebbe la corretta applicazione della legge ma la disapplicazione del regolamento di cui la stessa legge dispone l’imprescindibilità.

Documenti & materiali

Consulta la L. 31/12/2012, n. 247
Consulta il D.M. 10/11/2014, n. 170
Leggi la nota della Direzione Generale del Ministero della Giustizia

 

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Author: Avv. Antonella Matricardi

Avvocato, nata a Pesaro il 19 marzo 1965. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1999. Autrice abituale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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