Come è andata a finire/2: ecco il Tribunale delle società estere

By | 04/03/2014

Lo scorso 16/12/2013 vi avevamo riferito di un Consiglio dei Ministri del 13/12/2013 che avrebbe dovuto essere dedicato alla riforma del processo civile e che, invece, dette alla luce unicamente il progetto del “tribunale delle società estere” (il ddl sulla riforma del processo civile, invece, avrebbe visto la luce nel CdM del 17/12/2013, per poi, come tutti sappiamo, naufragare in un mare di – meritate – critiche).

Dove nasce il Tribunale delle società estere

Il progetto del Tribunale delle società estere nasce con “Destinazione Italia“, il documento programmatico a suo tempo elaborato dal Governo Letta.

Nella “misura 13” di tale documento, infatti, si leggeva che «al fine di fornire agli investitori un foro adeguato per la risoluzione delle controversie» occorreva «concentrare su Milano, Roma e Napoli tutte le controversie rientranti nelle materie di competenza del tribunale delle imprese che coinvolgano società con sede principale all’estero, anche se con rappresentanza stabile in Italia».

Dal canto suo, il comunicato emesso all’esito del CdM del 13/12/2013 sopra ricordato, si richiamava all’esigenza di «rafforzare le funzioni del tribunale per le imprese e stimolare la capacità di attrarre investimenti», concentrando «su un numero ridotto di sedi (9) tutte le controversie nella competenza funzionale del tribunale delle imprese che coinvolgano società con sede principale all’estero, anche se con rappresentanza stabile in Italia». Lo strumento adottato, sarà, neanche a dirlo, il decreto legge.

Il D.L. 145/2013, n. 145 “Destinazione Italia” e la legge di conversione

Detto, fatto.
L. art. 10 del D.L. 23/12/2013, n. 145 (cd. decreto “Destinazione Italia”), conv. in L. 21/02/2014, n. 9 crea, anzitutto una nuova sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale e Corte d’Appello di Bolzano (art. 10, 1° co., d.l. 145/2013 cit., introdotto dalla legge di conversione) ed indi stabilisce che, nelle controversie di cui all’art. 3 D.Lgs. 27/06/2003, n. 168 (proprietà industriale, diritto d’autore, rapporti societari e quelli ad essi connessi etc.)

«nelle quali e’ parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell’articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all’estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

  • 1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;
  • 2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
  • 3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;
  • 4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
  • 5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;
  • 6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno;
  • 7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma;
  • 8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino; 9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste, Venezia;
  • 9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter);
  • 9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento».

Ne deriva, oltre ad una marcata riorganizzazione della competenza territoriale nelle materie in questione, anche un ampliamento della platea dei soggetti la cui presenza in giudizio determina il mutamento di competenza.

L’entrata in vigore della “miniriforma”

Potremo discutere alquanto sull’effettiva utilità di una riorganizzazione quale quella sopra accennata posta in essere nell’invarianza di tutti gli altri fattori (uomini, mezzi, strutture, regole e, soprattutto, mentalità operative). Così come sembrano permanere i dubbi di legittimità costituzionale del nuovo assetto cui si era fatto cenno nel precedente post del 16/12/2013.

Ma tant’è. Oggi l’assetto è quello sopraindicato ed è in vigore, come recita l’art. 10, 2° co. del decreto “Destinazione Italia” qui in esame «per i giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore» del decreto stesso, cioè a dire dal 22/02/2014.

Si vedrà se e in che modo la nuova normativa reggerà alla prova dei fatti.

Documenti & materiali

Leggi l’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri n. 40 del 13/12/2103
Leggi il testo del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 40 del 13/12/2013
Scarica il testo del d.d.l. di riforma del processo civile
Scarica il testo del documento programmatico  “Destinazione Italia
Scarica il testo del D.L. 23/12/2013, n. 145 (cd. decreto “Destinazione Italia”), conv. in L. 21/02/2014, n. 9
Scarica il testo del D.Lgs. 27/06/2003, n. 168

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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