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CASS. CIV., SEZ. LAV., 25/02/2021, N. 5255
«La responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori.
Per la qual cosa, in particolare nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa divenuta “pericolosa”, come nella fattispecie, a causa della possibilità che si verifichino episodi quali quello di cui si tratta, la responsabilità del datore di lavoro-imprenditore ai sensi dell’art. 2087 c.c., non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva e tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (nella specie La Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro – esercente attività anche creditizia – per i danni subiti dal lavoratore in seguito ad una rapina)» (Massima non ufficiale)
RITENUTO
che [Omissis] – dipendente di [Omissis] S.p.A. con la qualifica di operatore di sportello, in servizio presso l’ufficio [Omissis] di [Omissis] – ha proposto ricorso, dinanzi al Tribunale di [Omissis], nei confronti della società datrice di lavoro, al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico patito, “accertato nella misura del 7% e pari ad Euro 7.560,00, oltre al maggior danno esistenziale in misura non inferiore ad Euro 4.000,00 o in quella maggiore o minore di giustizia oltre interessi e rivalutazione, quale conseguenza della rapina subita presso il menzionato ufficio [Omissis] il [Omissis], durante la quale era stato malmenato”;
che la società, nel costituirsi, aveva spiegato domanda di manleva nei confronti dell’INAIL-Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (che vi aveva resistito), sulla quale il Tribunale non si era pronunziato;
che il primo giudice, accogliendo la domanda “esclusivamente sotto il profilo dell’an, come espressamente richiesto dal ricorrente”, ha riconosciuto la responsabilità di [Omissis] S.p.A. per quanto accaduto, ai sensi dell’art. 2087 c.c., per la mancata adozione di idonee misure di tutela dell’integrità fisica del dipendente, quali la blindatura dell’ambiente di lavoro, la presenza di vetri antiproiettile e la vigilanza delle guardie giurate;
che la Corte di Appello di [Omissis], con sentenza pubblicata il 17.2.2016, ha rigettato il gravame interposto dalla società datrice di lavoro, avverso la pronunzia del Tribunale, nei confronti dello [Omissis] (“l’INAIL si è costituito anche in sede di gravame, seppure non destinatario di alcuna specifica domanda spiegata da parte appellante”);
che la Corte territoriale, per quanto ancora in questa sede rileva, ha osservato che “la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, di adeguate misure, specificamente dirette ad impedire, prevenire o comunque rendere più difficoltoso il realizzarsi del programma delittuoso, fonda la responsabilità del medesimo datore in ordine agli eventi dannosi che ne siano la conseguenza” e che “nella specie, nell’ufficio [Omissis] interessato, che custodiva anche contante (la somma asportata ammonta ad oltre 2.000,00 Euro), non erano installati efficaci sistemi di protezione antirapina, nonostante la prevedibilità di tale evento; giacché né era assicurata la separazione invalicabile dell’ambiente valori, né, alternativamente, erano installati dispositivi di controllo in ingresso, o era prevista una vigilanza armata di personale di sicurezza”;
che per la cassazione della sentenza ricorre [Omissis] S.p.A., articolando un motivo cui resiste con controricorso [Omissis] (nei confronti dell’INAIL non vi è alcuna notifica);
che il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
che, con il ricorso, si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. e si lamenta che i giudici di merito avrebbero riconosciuto la responsabilità della società datrice di lavoro per i danni occorsi al dipendente, perché avrebbero erroneamente ritenuto che non fossero state predisposte adeguate misure di sicurezza per la tutela dei lavoratori nell’ufficio [Omissis] di cui si tratta ed avrebbero, in conseguenza di ciò, reputato che la società avesse violato l’art. 2087 c.c., ai sensi del quale l’imprenditore, nell’adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, deve tenere conto della “particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica”; si deduce, altresì, che i giudici del gravame non avrebbero “ben valutato che la rapina pur essendo un evento prevedibile in relazione all’attività che viene svolta all’interno dell’ufficio [Omissis] è un evento non prevenibile pur in presenza dei più sofisticati sistemi di protezione”; ed inoltre, che i giudici di merito avrebbero addebitato alla società una ipotesi di responsabilità oggettiva, non considerando che la responsabilità datoriale deve essere necessariamente collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da una fonte legislativa, ovvero suggeriti dalle conoscenze tecniche del momento;
che il motivo non è fondato; ed invero, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017; 22710/2015; 18626/2013; 17092/2012; 13956/2012), la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori (cfr., tra le molte, Cass. nn. 27964/2018; 16645/2003; 6377/2003). Per la qual cosa, in particolare nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa divenuta “pericolosa”, come nella fattispecie, a causa della possibilità che si verifichino episodi quali quello di cui si tratta, la responsabilità del datore di lavoro-imprenditore ai sensi dell’art. 2087 c.c., non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva e tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017, cit.; 15156/2011);
che, al riguardo, è altresì da osservare che la dottrina e la giurisprudenza più attente hanno sottolineato come le disposizioni della. Carta costituzionale abbiano segnato anche nella materia giuslavoristica un momento di rottura rispetto al sistema precedente “ed abbiano consacrato, di conseguenza, il definitivo ripudio dell’ideale produttivistico quale unico criterio cui improntare l’agire privato”, in considerazione del fatto che l’attività produttiva – anch’essa oggetto di tutela costituzionale, poiché attiene all’iniziativa economica privata quale manifestazione di essa (art. 41 Cost., comma 1) – è subordinata, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, alla utilità sociale, che va intesa non tanto e soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato alla collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità. Da ciò consegue che la concezione “patrimonialistica” dell’individuo deve necessariamente recedere di fronte alla diversa concezione che fa leva essenzialmente sullo svolgimento della persona, sul rispetto di essa, sulla sua dignità, sicurezza e salute – anche nel luogo nel quale si svolge la propria attività lavorativa -; momenti tutti che “costituiscono il centro di gravità del sistema”,
ponendosi come valori apicali dell’ordinamento, anche in considerazione del fatto che la mancata predisposizione di tutti i dispositivi di sicurezza al fine di tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro viola l’art. 32 Cost., che garantisce il diritto alla salute come primario ed originario dell’individuo, nonché le diposizioni antinfortunistiche, fra le quali quelle contenute nel D.Lgs. n. 626 del 1994 – attuativo, come è noto, di direttive Europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nello svolgimento dell’attività lavorativa -, ed altresì l’art. 2087 c.c., che, imponendo la tutela del’integrità psico-fisica del lavoratore da parte del datore di lavoro, prevede un obbligo, da parte di quest’ultimo, che non si esaurisce “nell’adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico”, ma attiene anche – e soprattutto – alla predisposizione “di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell’ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente, ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio”;
che tale interpretazione estensiva della citata norma del codice civile si giustifica alla stregua dell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., già da epoca risalente, Cass. nn. 8422/1997; 7768/1995), sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute – art. 32 Cost., sia per il principio di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio – artt. 1175 e 1375 c.c., disposizioni caratterizzate dalla presenza di elementi “normativi” e di clausole generali (Generalklauseln) -, cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, “pur se nell’ambito della generica responsabilità extracontrattuale”, ex art. 2043 c.c., in tema di neminem laedere (al riguardo, questa Suprema Corte ha messo, altresì, in evidenza, già da epoca non recente, che, in conseguenza del fatto che la violazione del dovere del neminem laedere può consistere anche in un comportamento omissivo e che l’obbligo giuridico di impedire l’evento può discendere, oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività, a tutela di un diritto altrui, è da considerare responsabile il soggetto che, pur consapevole del pericolo cui è esposto l’altrui diritto, ometta di intervenire per impedire l’evento dannoso);
che, fatte tali premesse, deve osservarsi che, nel caso di specie, l’onere della prova gravava sul datore di lavoro, che avrebbe dovuto dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria) derivato allo [Omissis], attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche, di cui, correttamente, i giudici di merito hanno ravvisato la violazione, ritenendo la sussistenza del nesso causale tra il danno occorso al lavoratore, a seguito della rapina subita, e l’attività svolta dallo stesso, senza la predisposizione, da parte della datrice di lavoro, delle adeguate misure dirette a tutelare i dipendenti (oltre a quanto già riferito in narrativa, i giudici di merito hanno sottolineato che “il roller cash si è dimostrato dispositivo in concreto inadeguato, essendo stato possibile aprirlo a comando (e il cassiere [Omissis] fu violentemente costretto a manovrare in tal senso), come pure le videocamere di ripresa o i pulsanti di allarme remoto, incapaci (anche in astratto) di prevenire o sventare la condotta criminosa, perpetrata da malviventi travisati e rapidi nell’agire”);
che, pertanto, è condivisibile la conclusione cui i medesimi sono giunti, dopo avere messo in evidenza la mancanza della prova liberatoria da parte della società datrice di lavoro – la quale si è difesa sostenendo che “la rapina in un ufficio [Omissis] è un evento non prevenibile pur in presenza dei più sofisticati sistemi di protezione” (v. pag. 5 del ricorso) -, trattandosi di responsabilità contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell’art. 2087 c.c., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore sul luogo di lavoro;
che, per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato;
che le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.450,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.