Con la sentenza 08/03/2019, n. 40, emessa a seguito della seduta del 23/01/2019, e pubblicata sulla G.U. il 13/03/2019, n. 11, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73/1 della L. 09/10/2019, n. 309 (Testo unico in materia di stupenfacenti) con riferimento alla pena ivi prevista.
Il giorno del deposito della sentenza (08/03/2019) la Corte ha emesso il seguente comunicato stampa contenente la sintesi della decisione:
«è sproporzionata la pena minima di otto anni prevista per i reati non lievi in materia di stupefacenti. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 40depositata oggi (relatrice Marta Cartabia), ha dichiarato illegittimo l’articolo 73, primo comma, del Testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) là dove prevede come pena minima edittale la reclusione di otto anni invece che di sei. Rimane inalterata la misura massima della pena, fissata dal legislatore in venti anni di reclusione, applicabile ai fatti più gravi.In particolare, la Corte ha rilevato che la differenza di ben quattro anni tra il minimo di pena previsto per la fattispecie ordinaria (otto anni) e il massimo della pena stabilito per quella di lieve entità (quattro anni) costituisce un’anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), oltre che con il principio della funzione rieducativa della pena (articolo 27 della Costituzione).La rimodulazione da otto a sei anni del minimo edittale per i fatti non lievi è stata ricavata dalla normativa in materia di stupefacenti. Questamisura, infatti,è stata ripetutamente considerata adeguata dal legislatore per i fatti “di confine”, posti al margine delle due categorie di reati. La dichiarazione di incostituzionalità arriva dopo che la Corte, con la sentenza n. 179 del 2017 aveva invitato in modo pressante il legislatore a risanare la frattura che separa le pene per i fatti lievi e per i fatti non lievi, previste, rispettivamente, dai commi 5 e 1 dell’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990. Quell’invito è rimasto però inascoltato sicché la Corte ha ritenuto ormai indifferibile il proprio intervento per correggere l’irragionevole sproporzione, più volte segnalata dai giudici di merito e di legittimità. La soluzione sanzionatoria adottata non costituisce un’opzione costituzionalmente obbligata e quindi rimane possibile un diverso apprezzamento da parte del legislatore, nel rispetto del principio di proporzionalità».
Il dispositivo della sentenza 40/2019 della Corte Costituzionale è il seguente:
«P.Q.M. la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni».
Documenti & materiali
Scarica il comunicato stampa della Corte Costituzionale 08/03/2019
Scarica la sentenza Corte Costituzionale 08/03/2019, n. 40