Nell’evidente intento di conferire una base normativa accettabile al diluvio normativo di rango secondario che è andato ad impattare sulle libertà fondamentali dei cittadini in seguito alla situazione epidemiologica che tutti conosciamo, è stato pubblicato il G.U. 25/03/2020, n. 79 il nuovo D.L. 25/03/2020, n. 19.
Sintesi del decreto
L’art. 1 del provvedimento in questione contiene l’elencazione specifica delle misure di “distanziamento sociale” adottabili per non più di trenta giorni e reiterabili, con distinti provvedimenti, sino al 31/07/2020.
Quest’ultimo dato – annunciato con tale anticipo da assumere necessariamente valore previsionale – non lascia affatto ben sperare sulla situazione e, nonostante se ne supponga la ratio di natura costituzionale, è dotato di un imprevedibile impatto psicologico su persone e mercati, visto che il prolungarsi dell’emergenza sino all’estate avrà impatti devastanti sul nostro sistema economico, in difetto di misure preventive razionali, strutturali ed imponenti, che non sembrano affatto alle porte (si veda sul punto, il recente lavoro «L’impatto del COVID-19 sui settori e sul territorio» pubblicato dal Cerved).
L’art. 2 contiene la delega alla presidenza del Consiglio dei Ministri per l’adozione dei provvedimenti di cui sopra, così tentando di colmare l’evidente gap giustificativo, sotto il profilo costituzionale, che era stato da più parti evidenziato in relazione alle pregresse disposizioni emanate dalla medesima presidenza.
L’art. 3 contiene una norma destinata, da un lato, a conferire legittimazione ai provvedimenti emergenziali assunti in sede locale (regionale e comunale), dall’altro a coordinarne il contenuto con quelli governativi.
Viene così stabilito che le disposizioni regionali possono essere ulteriormente restrittive rispetto alle misure di cui all’art. 1 ma «esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale».
Dal canto loro invece, i Sindaci non potranno «adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1».
L’art. 4 contiene il nuovo quadro sanzionatorio, che da penale che era, diviene amministrativo, con sanzione edittale fortemente innalzata (ma senza il minacciato intervento del sequestro del veicolo, che avrebbe costituito misura evidentemente assurda).
É così stabilito, tra le altre cose, che
«il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo».
Viene fatta espressamente salva, tuttavia l’applicazione dell’art. 202 C.d.S. in materia di pagamento in misura ridotta.
Dunque il trasgressore
«è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione»,
ragione per cui, quantomeno nella gran parte dei casi, la sanzione effettivamente comminata sarà pari al minimo edittale di cui sopra ridotto del 30 per cento.
Gli articoli 5 e 6 infine, disciplinano alcune abrogazioni e l’entrata in vigore del provvedimento.
Documenti & materiali
Scarica la G.U. 25/03/2020, n. 79
Consulta il D.L. 25/03/2020, n. 19