Separazione personale: assegnazione della casa quando è alloggio popolare


Assegnazione della casa familiare: principio generale

Sappiamo che in caso di separazione dei coniugi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 337 sexies cc, l‘assegnazione della casa familiare è regolamentata secondo il seguente principio:

«il godimento della casa familiare e’ attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprieta’».

Nessuna distinzione tra persone coniugate o solo conviventi

Tenendo sempre a mente l’interesse prioritario dei figli, minori e/o con handicapp, con la riforma del diritto di famiglia introdotta con la L. 28/12/2013, n. 154, sotto il profilo in esame, si sono eliminate le distinzioni tra figli nati nel e quelli nati fuori dal matrimonio. Per cui, uno degli effetti di questa parificazione, sta nel fatto che, il sopra citato art. 337 sexies cc, si applica anche all’ipotesi in cui a separarsi non sono persone coniugate tra loro, ma anche solo conviventi. Ciò lo prevede, in linea generale, l’art. 337 bis cc che infatti testualmente dispone:

«in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita’ del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo».
Pertanto, nessuna previsione di diversa disciplina è prevista per il caso in cui i genitori non siano coniugati.
Ma nessuna distinzione se la casa familiare è un alloggio di residenza popolare?

Assegnazione della casa quando è alloggio popolare.

La questione in questa ipotesi è alquanto complessa, soprattutto per le conseguenze  che sono particolarmente gravi, nel caso di assegnazione della casa ope iudicis, a persona diversa da quella originariamente assegnataria.
Precisamente, per costante orientamento giurisprudenziale:

«l’assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica viene meno “ipso iure”, senza bisogno di alcun provvedimento amministrativo formale, nel caso in cui il giudice ordinario, in sede di separazione dei coniugi, attribuisca l’uso del suddetto immobile al coniuge dell’assegnatario; pertanto; in caso di assegnazione “ope iudicis” di un alloggio di E.r.p. a un coniuge diverso da quello inizialmente assegnatario, il diritto di godimento si estingue in capo a quest’ultimo e diviene invece trasmissibile in favore degli eredi del coniuge beneficiario del provvedimento giudiziale» (per tutte Consiglio di Stato sez. V, 13/03/2017, n.1144).

In sostanza, dunque, nel caso in cui la casa familiare costituisca un alloggio di residenza popolare, ed, in ipotesi di separazione personale delle parti, essa venga attribuita con provvedimento giudiziale ai sensi del citato art. 337 sexies cc ad un soggetto diverso da quello originariamente assegnatario, quest’ultimo viene a perdere il diritto stesso di assegnazione che si considera ipso iure estinto.

Dunque, sembra di capire che l’assegnazione dell’alloggio popolare al genitore separato/divorziato venga effettuata a prescindere dai requisiti soggettivi/oggettivi di questi, e solo in considerazione dello stato di separato/divorziato da colui che i requisiti li aveva.

Ma vi è di più. L’effetto estintivo del diritto all’alloggio popolare in capo all’originario assegnatario, sembra essere definitivo e non reversibile, neppure nel caso in cui, il coniuge separato a cui viene attribuito il diritto di godimento dell’immobile in questione in sede di separazione, dovesse decadere dal diritto medesimo perchè, ad esempio, inizia una convivenza more uxorio con altra persona, o contrae nuove nozze (ex art. 337, 1° comma, seconda parte, sexies cc), ovvero, semplicemente perchè i figli minorenni, a tutela dei quali la casa era stata assegnata, nel frattempo divengono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.

Quindi, alla luce della decadenza ex art. 337, 1° comma, seconda parte, sexies cc del diritto del coniuge assegnatario (in sede separativa), non sembra corrispondere il ripristino del diritto in capo all’originario assegnatario ERP. Semmai e a tutto concedere, gli viene riconosciuto il diritto di riconcorrere con gli altri aventi diritto. Insomma si dovrà rimettere in fila. Questo è quanto, ad esempio, prevede un orientamento giurisprudenziale secondo il quale:

«la qualifica di precedente assegnatario di alloggio ERP non può intendersi estesa anche a quei soggetti che, per effetto della separazione legale, hanno perso la disponibilità di quel medesimo alloggio. Dunque, se è vero che l’originario assegnatario (cui il giudice, in sede di separazione, ha sottratto la disponibilità dell’immobile) abbia in qualche modo perduto la qualifica di assegnatario e dunque persino la possibilità di invocare la retrocessione dell’abitazione stessa in caso di morte del coniuge separato (divenutone assegnatario in forza del provvedimento giudiziale), è anche vero dall’altro lato che non si potrebbe parallelamente negare al medesimo la possibilità di riconcorrere per l’assegnazione di un nuovo e diverso alloggio ERP; se così non fosse, il provvedimento giudiziale comporterebbe una eccessiva penalizzazione per coloro che, soprattutto se appartenenti a determinati contesti socio — economici, sono già chiamati ad affrontare numerosi e rilevanti disagi inevitabilmente legati a separazioni coniugali di questo tipo» (ad esempio, T.A.R. Roma – Lazio, sez. III, 19/04/2018, n.4326).

Considerazioni conclusive

Insomma, se è vero che la tutela dei figli (che siano essi nati nel matrimonio o fuori di esso) deve essere sempre garantita, anche attraverso l’assegnazione della casa familiare al genitore presso il quale essi sono collocati nel caso di separazione dei genitori, è altresì vero che alla luce delle gravi conseguenze che si verificano nel caso in cui la casa familiare sia costituita da un alloggio popolare, si ritiene necessario effettuare un contemperamento di interessi tra l’interesse dei figli a continuare ad abitare con il genitore collocatario nella casa familiare, con il diritto del genitore originariamente assegnatario dell’alloggio di non perdere irrimediabilmente l’alloggio stesso.

Documenti & materiali

Scarica la sentenza  Consiglio di Stato sez. V, 13/03/2017, n.1144
Scarica la sentenza T.A.R. Roma – Lazio, sez. III, 19/04/2018, n.4326

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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