Contrordine: l’INI-PEC è valido ai fini delle notifiche. La S.C. corregge se stessa Cass. Civ., Sez. VI, 14/11/2019-15/11/2019, n. 29749

By | 04/12/2019

CASS. CIV., SEZ. VI, 14/11/2019-15/11/2019, N. 29749

«In materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia» (Massima non ufficiale)

RILEVATO

Che:

1. Con ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. r.g. 21066 del 2018 S.P. impugnava l’ordinanza del Tribunale di [Omissis] con la quale quel tribunale – investito di una controversia di querela di falso ai sensi dell’art. 221 c.p.c., proposta dalla S. nei confronti di M.L., magistrato del Tribunale di [Omissis], in riferimento a provvedimenti da questo emessi nell’ambito di un giudizio civile – aveva d’ufficio rilevato l’incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 18 c.p.c. in favore del Tribunale di [Omissis] e rinviato la causa per consentire all’attrice di munirsi di nuovo difensore e per l’eventuale deposito di memorie.

2. Il M. non svolgeva attività processuale.

3. Il ricorso per regolamento veniva avviato a trattazione con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c. ed all’esito del deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero, deciso con l’ordinanza n. 24160 del 2019, la quale dichiarava il regolamento di competenza inammissibile.

3.1. L’inammissibilità veniva dichiarata perché proposto nei confronti di una ordinanza priva del carattere di provvedimento impugnabile con il regolamento di competenza, in quanto carente di definitività ai fini della risoluzione della questione di competenza.

3.2. In via gradata veniva altresì ravvisata anche un’ulteriore causa di inammissibilità per inosservanza del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

3.3. La Corte, inoltre, nell’affermare l’inammissibilità del regolamento per le ragioni indicate, osservava ancora quanto segue: “questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al M. “con elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di [Omissis]” a un indirizzo di posta elettronica che è quello della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di [Omissis], ovvero anche all’indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di [Omissis], estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INIPEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del M., è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INIPEC”). Questo indipendentemente dal fatto che la notifica ad un magistrato non può essere validamente effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell’immigrazione o del protocollo del Tribunale di appartenenza; “.

4. In relazione all’affermazione finale inerente alla notificazione del ricorso, questa Corte ravvisava l’esistenza nell’ordinanza n. 24160 del 2019 di un palese errore materiale e, per tale ragione, veniva redatta dal relatore designato proposta di correzione d’ufficio a norma del secondo inciso dell’art. 391-bis c.p.c., comma 1 e veniva fissata l’odierna adunanza della Corte, in vista della quale non sono state svolte attività difensive.

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio rileva che la proposta di correzione di ufficio appare fondata per le ragioni e nei termini di cui si verrà dicendo.

1.1. Mette conto in primo luogo di rilevare che la circostanza che essa riguarda sicuramente un’affermazione fatta dalla decisione senza efficacia effettivamente giustificativa dell’adottato decisum di inammissibilità non esclude, ma anzi rafforza il convincimento in ordine all’esercizio del potere officioso di correzione.

Tanto perché, non comportando alcuna incidenza sulla decisione assunta non è possibile dubitare che, in realtà, la Corte proceda ad una correzione che, in ipotesi, possa riguardare impropriamente un errore di diritto, in quanto – al di là della oggettiva connotazione nella specie dell’errore che si rileverà come errore materiale per quanto si dirà trattandosi di errore non incidente sulla decisione, esso per definizione non potrebbe essersi concretato in un errore di diritto, una volta inteso l’errore di diritto come rilevante ex necesse sulla decisione.

1.2. In secondo luogo, una volta considerato, che detta affermazione concerne, nel tenore in cui è stata espressa, una pretesa inidoneità dell’efficacia di un registro rilevante ai fini delle notificazioni a mezzo PEC e, dunque, un apparente principio esegetico suscettibile di applicazione ove dovesse porsi un problema di validità di una notificazione, l’esercizio del potere di correzione risulta giustificato dall’esigenza di evitare che detto principio venga inteso come espressione di un effettivo convincimento esegetico della Corte nei termini in cui figura letteralmente espresso.

2. Tanto premesso, l’errore materiale indicato nella proposta si annida nella parte su indicata della motivazione dell’ordinanza, là dove essa, pur mostrando chiaramente di assumere come presupposto soltanto – per quanto attiene alla notifica presso l’indirizzo di posta elettronica certificata “del Protocollo del Tribunale di [Omissis], estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INIPEC” e, si badi, non anche per l’indirizzo di PEC che indica come “quello della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di [Omissis]”, che è estratto dal REGINDE una condivisibile “inidoneità soggettiva” del registro INIPEC da giustificarsi con esclusivo riferimento alla qualità del soggetto destinatario della notifica, ha poi riferito l’inidoneità al registro INIPEC nella sua oggettività, indicandolo espressamente come “dichiarato non attendibile” da un precedente di questa Corte, sul quale, peraltro, risulta in corso di pubblicazione un’ordinanza di correzione d’ufficio.

É palese, viceversa, che nell’ordinanza corrigenda la Corte avrebbe voluto, in realtà, soltanto evidenziare che le due notifiche del ricorso indirizzate al magistrato M. sia come domiciliato presso un indirizzo INIPEC riferito al Tribunale di [Omissis] come “prot.tribunale.[Omissis]giustiziacert.it”, sia come domiciliato presso un indirizzo estratto dal REGINDE e riferito allo stesso Tribunale come “cancelleria.immiglrazione.tribunale.[Omissis]giustizia.it”, riguardavano indirizzi soggettivamente non riferibili – al contrario di quanto dichiarato nelle relate di notifica telematica – quali pretesi luoghi di elezione di domicilio al magistrato. Sicché, al di là delle espressioni usate, la Corte avrebbe voluto alludere, con riferimento al caso di quello estratto dall’INIPEC (ma non diversamente per quello estratto dal REGINDE) ad una mera inidoneità sul piano soggettivo, cioé per non essere esistenti indirizzi di tal fatta come riferibile al magistrato, nel Registro INIPEC (e nel registro REGINDE), cioé – in sostanza – per non essere presenti in detto registro (e nel REGINDE) indirizzi di domiciliazione elettiva del magistrato in servizio presso un tribunale in plessi organizzatori come quelli dei due indirizzi utilizzati.

L’affermazione generica della inattendibilità di quello che si definì “elenco INIPEC” – quale obiter dictum che, sebbene all’apparenza appoggiato al precedente, isolato, n. 3709 del 2019, non è suscettibile di mettere in discussione il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018 (ma, nello stesso senso, già Cass. n. 30139/2017), per cui “In materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia” – voleva essere giustificata, in realtà, dalla rilevata non riferibilità soggettiva.

In sostanza, l’ordinanza voleva dire che le due notificazioni indirizzate al magistrato come asseritamente domiciliato presso i due indirizzi di PEC relativi al Tribunale di [Omissis] avevano riguardato indirizzi in alcun modo riferibili, sebbene sub specie di elettiva domiciliazione, al magistrato.

3. Ritiene, dunque, la Corte di disporre la correzione dell’ordinanza n. 24160 del 2019 nel seguente modo, con alcune variazioni rispetto al tenore della proposta.

Si intenda espunta in detta ordinanza la seguente proposizione: “questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al M. “con elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di [Omissis]” a un indirizzo di posta elettronica che è quello della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di [Omissis], ovvero anche all’indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di [Omissis], estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INI PEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del M., è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI4 PEC”). Questo indipendentemente dal fatto che la notifica ad un magistrato non può essere validamente effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell’immigrazione o del protocollo del Tribunale di appartenenza; “.

Si intenda essa sostituita con la seguente proposizione:

“questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al M. “con elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di [Omissis]” (sic) a un indirizzo di posta elettronica della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di [Omissis] (presente nel REGINDE) e ad un indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di [Omissis], estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INIPEC, senza che essi siano riferibili alla posizione del M., tenuto conto che la notifica ad un magistrato non si comprende come possa validamente essere effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell’immigrazione o presso l’ufficio del protocollo del Tribunale di appartenenza sul presupposto di una inesistente elezione di domicilio da parte del magistrato ai sensi dell’art. 141 c.p.c., comunque in alcun modo è configurabile ai sensi di tale norma”.

4. Si dispone che la cancelleria provveda ad annotare la presente ordinanza sull’originale dell’ordinanza n. 24160 del 2019.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 391-bis c.p.c., comma 1, secondo inciso, dispone d’ufficio la correzione della propria ordinanza n. 24160 del 2019 nei termini indicati nella motivazione.

Visto l’art. 288 c.p.c., comma 2, secondo inciso, manda alla cancelleria di provvedere ad annotare la presente ordinanza sull’originale dell’ordinanza n. 24160 del 2019.

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