Qualche giorno fa avevamo segnalato una pronuncia del Tribunale di Milano (ordinanza n. 377 del 23/02/2016) che aveva dichiarato inammissibile il deposito cartaceo del cd. foglio di precisazione delle conclusioni durante la deputata udienza. Di tale pronuncia si era rimarcata l’assoluta non condivisibilità, sul presuspposto che, il cd. foglio di “pc”, non trattandosi di un vero e proprio atto processuale, non fosse soggetto all’obbligo del deposito telematico.
Ebbene, a distanza di pochi giorni dalla sopra citata pronuncia, il Tribunale di Milano, con l‘ordinanza del 03/03/2016, rivede il proprio orientamento e, giunge alla conclusione diametralmente opposta al proprio precedente, stabilendo che nessun obbligo di deposito telematico sussiste per il deposito del foglio di “pc”.
L’ultima decisione del Tribunale di Milano
Con l’ordinanza del 03/03/2016 – est. Buffone – il Tribunale di Milano ripensa, come riferito, il proprio orientamento, espressamente affermando di non condividere quanto recentemente statuito dal medesimo Tribunale con la precedente ordinanza n. 377 del 23/02/2016.
Il ragionamento posto alla base del primo dei citati provvedimenti appare più che condivisibile.
In primo luogo, viene riferito che all’udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno, normativamente previsto, il solo dovere di rassegnare davanti al giudice le loro conclusioni, cioè a dire trascrivendole nel verbale di udienza. Altro aspetto rilevante evidenziato dal provvedimento in questione è che il deposito del cd. foglio di “pc” costituisce una prassi (pressoché comune a tutti gli uffici) «al fine di evitare la verbalizzazione e agevolare l’attività dell’Ufficio e il deposito di detto atto può avvenire anche in via telematico».
Logico corollario dell’assunto di cui sopra è che, costituendo una mera prassi, il cd. foglio di “p.c.” non può considerarsi un “documento”, una “memoria” o un “atto processuale” in senso tecnico-giuridico, con l’ulteriore conseguenza che tale atto non è soggetto all’obbligo del deposito telematico come, invece, previsto per gli atti endoprocessuali in senso tecnico. Il deposito telematico del foglio di “pc” viene, dunque, rimesso alla discrezionalità della parte, che altrettanto discrezionalmente potrà decidere di depositare il medesimo in formato cartaceo.
Posto quanto sopra, il Tribunale ha deciso che
il foglio di precisazione delle conclusioni, depositato oggi da parte attrice in udienza, in forma cartacea, è atto cortesemente allegato al fascicolo scevro da qualunque vizio di ammissibilità. La relativa questione è dunque così risolta.
Un contributo utilissimo. Grazie