Avvocato specialista: sospeso l’esame delle domande per comprovata esperienza


Il CNF rende noto che con delibera del 22/01/2015 è stato sospeso l’esame delle domande di riconoscimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza, disciplinato dall’art. 8 DM 144/2015, il quale prevede la produzione di documentazione relativa a quindici affari trattati per ciascuno dei cinque anni antecedenti alla domanda, nonché un successivo colloquio presso il Consiglio Nazionale Forense.

Come ricorderete, il recente regolamento ministeriale disciplinante le modalità per conseguire il titolo di avvocato specialista, noto come DM 144/2015, era, infatti, stato oggetto di impugnazione avanti al Tar Lazio da parte delle associazioni di categoria, ANF (Associazione Nazionale Forense), nonché da parte di OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura) e di ANAI (Associazione Nazionale Avvocati Italiani).

Le principali critiche rivolte al regolamento riguardavano, oltre alla lamentata “parcellizzazione” delle aree di specializzazione del diritto civile, il doppio binario tra formazione e certificazione dell’esperienza, nonché la ritenuta arbitrarietà nella valutazione dei medesimi incarichi nel corso dell’attività forense, ai fini dell’attribuzione della specializzazione.

L’ANAI, invece, aveva denunciato la violazione di legge e l’eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta derivante dalla previsione quantitativa e non qualitativa degli incarichi per conseguire la specializzazione e il mantenimento della medesimo.

Ora, considerato che l’udienza di discussione dei ricorsi nel merito è fissata per il prossimo 08/03/2016, il CNF ha ritenuto di dover sospendere l’esame delle relative domande, sino a diversa comunicazione dello stesso organismo, essenzialmente sul presupposto che

– che tra i motivi dell’impugnazione si censura anche la previsione circa il numero degli affari da documentarsi annualmente e le caratteristiche degli incarichi svolti, nonché  la legittimazione del Consiglio Nazionale Forense a effettuare il colloquio e il rilascio del titolo;

– che per le valutazioni della documentazione pervenuta è necessaria una istruttoria tecnica da compiersi sulla documentazione offerta, di cui va considerata “la rilevanza  per quantità e qualità” e non vanno considerati “affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva”, elementi oggetto delle censure innanzi al Giudice Amministrativo;

– che le impugnative innanzi al giudice amministrativo inerisco agli stessi criteri di valutazione delle istanze di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza, anche a evitare possibili disparità di valutazione nel tempo.

Tali, dunque, i motivi che hanno reso necessaria la sospensione della disamina delle domande medio tempore trasmesse dagli avvocati.

Documenti & Materiali

Scarica il testo del decreto n. 144/2015

 

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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