Verso una riforma organica delle procedure concorsuali: fallimento addio… Il CDM approva ddl delega per la riforma della legge fallimentare


Durante il Consiglio dei Ministri dello scorso 11 febbraio è stato approvato un disegno di legge delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Si tratta di un intervento che mira a riformare completamente l’attuale disciplina delle procedure concorsuali “mandando in pensione” la legge fallimentare risalente al 1942.

Come noto, soprattutto agli operatori del settore, l’attuale legge fallimentare è stata protagonista, soprattutto negli ultimi anni, di numerosi interventi di modifica che hanno avuto l’effetto ultimo di far perdere organicità ed unitarietà all’intera disciplina, che oggi risulta a tratti lacunosa. Dunque, una riforma vera e organica delle procedure concorsuali è quanto mai necessaria e urgente, purché, naturalmente, possa costituire un miglioramento dell’attuale situazione tanto per le imprese coinvolte dalla crisi quanto soprattutto per i creditori di esse, i quali il più delle volte, non vedono mai soddisfatto, nemmeno in parte, il proprio credito.

La proposta normativa – sostiene il Governo – parte da una premessa di fondo:

un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari) continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare: affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo.

Le principali novità del DDL secondo lo schema del Ministero della Giustizia

Riportiamo una breve sintesi delle più interessanti novità oggetto del DDL delega presentate dal Ministro della Giustizia Orlando durante la conferenza stampa di presentazione del disegno di legge.

Scompare la parola fallimento

Una delle novità di rilevo del DDL di riforma è sicuramente la scomparsa del termine di fallimento. Tale scelta, oltre ad uniformare la disciplina interna con quella degli altri paesi europei, muove dall’intento di eliminare il disvalore sociale che tradizionalmente ha accompagnato e ancora accompagna la parola fallimento nei confronti all’imprenditore, onesto ma sfortunato, viene da aggiungere, anche se non è sempre così…

Al posto del fallimento troverà luce «una asettica e semplificata procedura di liquidazione giudiziale dei beni».

Riduzione delle ipotesi di concordato preventivo

Con l’introduzione di una più generica procedura di liquidazione giudiziale dei beni scomparirà anche l’ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni, che attualmente rappresenta circa il 90% delle domande di concordato. Permarrà solo il cd. concordato in continuità: «quando cioè, vertendo l’impresa in situazione di crisi o anche di vera e propria insolvenza – ma reversibile – la proposta preveda il superamento di tale situazione mediante la prosecuzione (diretta o indiretta) dell’attività aziendale, sulla base di un adeguato piano che sia consono anche al soddisfacimento, per quanto possibile, dei creditori».

A fronte di studi empirici riportati dal Ministero è emerso che solo una bassissima percentuale di concordati si definisce con la completa esecuzione e, che, tale procedura comporta esborsi superiori rispetto a quella fallimentare, talché l’ipotesi concordataria risulta conveniente solo in una prospettiva di continuità aziendale e di salvaguardia dei livelli occupazionali.

Introduzione di un giudice specializzato

Con ogni probabilità la gestione delle procedure concorsuali di maggiori dimensioni verrà affidata ai tribunali per le imprese, mentre le altre verranno ripartite tra un numero ridotto di tribunali, al fine di individuare giudici dotati della necessaria specializzazione che la gestione di tali procedure richiede.

Misure di sostegno per la ristrutturazione precoce delle imprese in crisi

Viene introdotta una preventiva fase di allerta, allo scopo di anticipare i segnali della crisi di impresa e di porvi rimedio prima di ricorrere ad una procedura concorsuale. Viene data particolare importanza a tale attività preventiva in quanto secondo uno studio condotto dall’Università di Bologna è emerso che circa l’87% delle imprese sottoposte ad una procedura concorsuale erano insolventi già tre anni prima dell’accesso alla procedura. Intervenire prima ed in tempo potrebbe essere un’efficace strumento di gestione della crisi e prevenzione dell’insolvenza.

Come in concreto si svolgerà tale fase di allerta non è ben specificato, tuttavia, essa viene definita come uno:

strumento di sostegno alle imprese, diretto preliminarmente ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’imprenditore e destinato a risolversi all’occorrenza in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, funzionale ai negoziati per il raggiungimento dell’accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi
Altre novità di rilievo sono poi una procedura più facile per ottenere l’esdebitazione, misure specifiche per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese – attualmente non prevista dalla legge fallimentare e altre misure volte a semplificare le regole processuali.

Conclusioni

E’ sicuramente troppo presto per commentare positivamente o negativamente il progetto di riforma, posto che, trattandosi di un DDL delega, l’iter definitivo (dall’approvazione della legge delega fino alla approvazione di uno o più decreti delegati) non si concluderà nel breve periodo.

Tuttavia pare doveroso segnalare che allo stato non si ha notizia di quelle che saranno le eventuali conseguenze penali ricollegate al determinarsi dell’insolvenza. Attualmente, infatti, i reati più gravi previsti dalla legge fallimentare presuppongono la dichiarazione di fallimento. Eliminato il termine fallimento, in quali casi si incorrerà in responsabilità penali? Eliminata, inoltre, anche la procedura di concordato preventivo liquidatorio in favore di una generica procedura di liquidazione ci sarà un allargamento delle ipotesi in cui si potrà essere ritenuti penalmente responsabili?

Non resta che attendere il compimento dei vari passaggi legislativi per rispondere ad ogni interrogativo.

Documenti & Materiali

Vai alle slides di presentazione della riforma Giustizia per la crescita
Leggi la scheda di sintesi sul DDL delega del Ministero della Giustizia

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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