In sede penale, purtroppo, (non dovrebbe, ma) può capitare e capita che il GIP, in accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., emetta decreto di archiviazione de plano, ossia senza fissare udienza di comparizione delle parti, anche in presenza dell’opposizione della persona offesa.
Ciò viola il principio del contraddittorio. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 409 e 410 CPP, a fronte dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, il GIP non può archiviare de plano ma deve fissare udienza in camera di consiglio dandone comunicazione, naturalmente, a tutte le parti.
Ciò, naturalmente, salvo che il GIP ritenga inammissibile l’opposizione proposta dalla persona offesa: in questo caso, infatti, non sarà tenuto a fissare l’udienza di C.C., e potrà archiviare senza fissare udienza, pur dovendolo fare, tuttavia, con decreto motivato.
Ora, finalmente con la sentenza, Sez. VI, 21/02-12/02/2016, n. 6090 depositata in questi giorni, la Suprema Corte ha chiarito che, a fronte di un’opposizione all’archiviazione della p.o. ammissibile, nel caso in cui il GIP archivi senza fissare l’udienza di C.C., ricorre la violazione del principio del contraddittorio in danno della persona offesa ed il decreto di archiviazione così emesso è nullo.
Precisamente la sentenza Sez. VI, 21/02-12/02/2016, n. 6090, la Corte dichiara che:
«nonostante l’opposizione della persona offesa, il decreto di archiviazione è stato emesso de plano in data 12/6/2015 (dep. il 19/06/2015), senza che l’opposizione sia stata in alcun modo valutata.
Posto che detta opposizione conteneva altresì la richiesta di prove integrative, […] la cui rilevanza e pertinenza avrebbe dovuto essere specificamente valutata, si ravvisa la nullità del decreto impugnato per violazione del principio del contraddittorio in danno della persona offesa.»
La Corte, quindi, conclude dichiarando
«l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato con restituzione degli atti ai fini dell’ulteriore corso.»
Documenti & Materiali
Scarica la sentenza Cass. Pen., Sez. VI, 21/02-12/02/2016, n. 6090